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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 29847/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 27/5/2022 ha rigettato l'istanza presentata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la revoca della confisca di alcuni beni (le quote sociali e il patrimonio aziendale della "[OSCURATO:PERSONA]" snc, sita in Giugliano, via S. Nullo n. 92) disposta con la sentenza n. 814/15, emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, Sezione X, il 29/4/2015 e divenuta irrevocabile il 29/9/2020.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca della confisca delle quote sociali e del patrimonio aziendale della "[OSCURATO:PERSONA]" snc disposta con la sentenza n. 814/15 del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli.Il condannato ha fondato la richiesta, presentata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., sul presupposto che in ordine ai medesimi beni si era anche pronunciata, con decisione di tenore opposto, la Corte d'Appello di Appello di Napoli che, ritenuto che non vi fosse la sproporzione richiesta dall'art. 240 bis cod. pen., ha disposto la revoca della confisca con la sentenza n. 2402/11.

Il giudice dell'esecuzione, ritenuta ammissibile l'istanza, ha escluso che nel caso di specie vi fosse la prospettata violazione del divieto di ne bis in idem invocata dalla difesa in quanto la confisca è stata disposta nei due processi sulla base di presupposti giuridici diversi e i due provvedimenti si fondano su elementi e prove diversi.

Nel processo per il quale la confisca è irrevocabile e per il quale si è proposto l'incidente di esecuzione, infatti, evidenzia il giudice, il reato contestato e ritenuto in sentenza è l'associazione a delinquere di tipo mafioso e la confisca è stata disposta sia ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. che ai sensi dell'art. 416 bis, comma sette cod. pen.

Nel procedimento per il quale vi è stata la revoca, invece, il reato contestato era la corruzione e la confisca è stata disposta ai sensi del solo art. 240 bis cod. pen 3.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' che in due articolati motivi rileva che il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in violazione di legge e vizio di motivazione.

Nello specifico il ricorrente evidenzia che tra i due provvedimenti si configurerebbe una ipotesi di "ne bis in idem sostanziale" e che il giudice avrebbe, in estrema sintesi, omesso di valutare adeguatamente che i presupposti dei due provvedimenti sarebbero gli stessi e che la conclusione cui è addivenuta la Corte d'Appello) escludendo che esistesse la sproporzione tra i redditi e il patrimonio del ricorrente sarebbe dirimente quanto alla necessità di revocare il provvedimento disposto nell'àtro processo.

Ciò anche perché la decisione della Corte d'appello costituirebbe un novum tale da imporre la revoca della diversa statuizione quanto alla misura patrimoniale.

La considerazione finale del giudice dell'esecuzione, cioè che comunque l'impresa sarebbe mafiosa e che pertanto la confisca troverebbe ragione in quanto disposto nell'art. 416 bis, comma sette cod. pen., infine, sarebbe inconferente poiché tale conclusione sarebbe del tutto priva di fondamento, tanto che la motivazione sul punto sarebbe apparente.

4. In data 27 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che i due provvedimenti si riferirebbero alla medesima situazione e che quindi si configurerebbe una ipotesi di ne bis in idem sostanziale.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione ex art. 669 cod. proc. pen. al fine di ottenere la revoca della confisca delle quote sociali e del patrimonio aziendale della "[OSCURATO:PERSONA]" snc, disposta con una sentenza di condanna.

Quale presupposto della richiesta la difesa ha indicato la circostanza che l'analoga misura, disposta sui medesimi beni, è stata revocata all'esito di un distinto processo penale.

Tale situazione, come correttamente indicato nel procedimento impugnato ed evidenziato nelle conclusioni del Procuratore generale, non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem.

1.1. Il principio del ne bis in idem, ai sensi degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., si riferisce allo stesso fatto, inteso, a prescindere dalla qualificazione giuridica a questo attribuita, come il fatto storico oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis, Rv. 251554 - 01) Lo scopo delle norme, infatti, è quello di impedire che il medesimo soggetto sia processo due volte per lo stesso fatto, art. 649 cod. proc. pen., ovvero, qualora erroneamente processato, debba per questo scontare due pene, art. 669 cod. proc. pen. (principio che si applica anche ai provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione, ma sempre che le due decisioni riguardino il medesimo oggetto e la stessa persona cfr. da ultimo Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, PMP, Rv. 275917 - 01) L'istituto, pertanto, nulla ha a che vedere con la diversa situazione che si determina allorché, all'esito di due processi celebrati per fatti diversi, i giudici abbiano emesso statuizioni che pure, nel caso della confisca, si riferiscono al medesimo bene, ciò peraltro anche a prescindere dalla circostanza che la richiesta di applicazione dei due divergenti provvedimenti fosse o meno fondata in astratto sui medesimi presupposti.

La diversa determinazione sul punto, infatti, è diretta conseguenza dalla differente situazione di fatto posta alla base del provvedimento ablatorio, nulla rilevando la mera coincidenza tra i beni colpiti, in modo differente, dai due distinti provvedimenti (cfr. Sez. 3, n. 48395 del 13/06/2018, Arria, Rv. 274703 - 01: "Il principio del "ne bis in idem", che si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, possa essere sottoposto in distinti procedimenti penali a diversi provvedimenti di sequestro o di confisca, perché le esigenze caute/ari o quelle sanzionatorie trovano autonoma espressione in ciascun giudizio").

1.2. Nel caso di specie i fatti sono diversi e i provvedimenti di confisca, peraltro, sono stati emessi sulla base di differenti presupposti.

In uno Granata è stato processato e condannato per corruzione e la confisca, quella ex art. 240 bis cod. pen., non è stata disposta ovvero è stata revocata perché si è ritenuto che non sussistesse la sproporzione.

Nell'altro, il ricorrente è stato processato e condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e la confisca è stata disposta sia ai sensi dell'art. 240 bis che ai sensi dell'art. 416 bis, comma sette cod. pen., peraltro anche con riferimento al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. proprio per l'intestazione fittizia di tali beni, pure se tale reato è stato dichiarato prescritto (cfr. Sez. 1, n. 428 del 20/9/20, Granata e altri, n.m. nella si era già evidenziato che "il divieto di bis in idem opera tra «fatti di reato» e non si estende alle valutazioni in diritto compiute sulla confisca dal giudice di merito, ancorché dette erronee valutazioni non siano state oggetto di specifica impugnazione, quando esse sono state però travolte dal provvedimento rescindente assunto dalla Corte di cassazione che ha escluso in radice l'applicabilità dell'art. 12-sexies

I. n. 356 del 1992 ai reati ivi giudicati").

Con l'istanza e il ricorso, quindi, si vorrebbe far valere una sorta di conflitto teorico di giudicati che/ al limite, potrebbe essere oggetto di una richiesta di revisione, che, però, dovrebbe riferirsi ai fatti oggetto della condanna, all'affermazione di responsabilità, e non alla sola confisca (cfr. Sez. 1, n. 25992 del 27/05/2010, Montalto, Rv. 247990 — 01).

Ragioni queste per le quali la richiesta formulata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. è inammissibile in quanto, come evidenziato, l'istituto invocato si fonda su diversi presupposti, cioè l'esistenza di due pronunce relative al medesimo fatto storico per il quale il giudice d l'esecuzione è tenuto ad applicare la pena più favorevole senza avere il poter procedere, come in effetti impropriamente sollecitato anche nell'atto di ricorso, a nessuna ulteriore e diversa verifica circa l'eventuale tenuta delle prove poste a fondamento delle due decisioni per stabilire quale delle pene debba essere applicata o quale delle due debba essere eventualmente revocata.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 27/5/2022 ha rigettato l'istanza presentata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la revoca della confisca di alcuni beni (le quote sociali e il patrimonio aziendale della "[OSCURATO:PERSONA]" snc, sita in Giugliano, via S. Nullo n. 92) disposta con la sentenza n. 814/15, emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, Sezione X, il 29/4/2015 e divenuta irrevocabile il 29/9/2020. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca della confisca delle quote sociali e del patrimonio aziendale della "[OSCURATO:PERSONA]" snc disposta con la sentenza n. 814/15 del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli.Il condannato ha fondato la richiesta, presentata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., sul presupposto che in ordine ai medesimi beni si era anche pronunciata, con decisione di tenore opposto, la Corte d'Appello di Appello di Napoli che, ritenuto che non vi fosse la sproporzione richiesta dall'art. 240 bis cod. pen., ha disposto la revoca della confisca con la sentenza n. 2402/11. Il giudice dell'esecuzione, ritenuta ammissibile l'istanza, ha escluso che nel caso di specie vi fosse la prospettata violazione del divieto di ne bis in idem invocata dalla difesa in quanto la confisca è stata disposta nei due processi sulla base di presupposti giuridici diversi e i due provvedimenti si fondano su elementi e prove diversi. Nel processo per il quale la confisca è irrevocabile e per il quale si è proposto l'incidente di esecuzione, infatti, evidenzia il giudice, il reato contestato e ritenuto in sentenza è l'associazione a delinquere di tipo mafioso e la confisca è stata disposta sia ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. che ai sensi dell'art. 416 bis, comma sette cod. pen. Nel procedimento per il quale vi è stata la revoca, invece, il reato contestato era la corruzione e la confisca è stata disposta ai sensi del solo art. 240 bis cod. pen 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' che in due articolati motivi rileva che il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in violazione di legge e vizio di motivazione. Nello specifico il ricorrente evidenzia che tra i due provvedimenti si configurerebbe una ipotesi di "ne bis in idem sostanziale" e che il giudice avrebbe, in estrema sintesi, omesso di valutare adeguatamente che i presupposti dei due provvedimenti sarebbero gli stessi e che la conclusione cui è addivenuta la Corte d'Appello) escludendo che esistesse la sproporzione tra i redditi e il patrimonio del ricorrente sarebbe dirimente quanto alla necessità di revocare il provvedimento disposto nell'àtro processo. Ciò anche perché la decisione della Corte d'appello costituirebbe un novum tale da imporre la revoca della diversa statuizione quanto alla misura patrimoniale. La considerazione finale del giudice dell'esecuzione, cioè che comunque l'impresa sarebbe mafiosa e che pertanto la confisca troverebbe ragione in quanto disposto nell'art. 416 bis, comma sette cod. pen., infine, sarebbe inconferente poiché tale conclusione sarebbe del tutto priva di fondamento, tanto che la motivazione sul punto sarebbe apparente. 4. In data 27 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che i due provvedimenti si riferirebbero alla medesima situazione e che quindi si configurerebbe una ipotesi di ne bis in idem sostanziale. Le doglianze sono manifestamente infondate. Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione ex art. 669 cod. proc. pen. al fine di ottenere la revoca della confisca delle quote sociali e del patrimonio aziendale della "[OSCURATO:PERSONA]" snc, disposta con una sentenza di condanna. Quale presupposto della richiesta la difesa ha indicato la circostanza che l'analoga misura, disposta sui medesimi beni, è stata revocata all'esito di un distinto processo penale. Tale situazione, come correttamente indicato nel procedimento impugnato ed evidenziato nelle conclusioni del Procuratore generale, non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem. 1.1. Il principio del ne bis in idem, ai sensi degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., si riferisce allo stesso fatto, inteso, a prescindere dalla qualificazione giuridica a questo attribuita, come il fatto storico oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis, Rv. 251554 - 01) Lo scopo delle norme, infatti, è quello di impedire che il medesimo soggetto sia processo due volte per lo stesso fatto, art. 649 cod. proc. pen., ovvero, qualora erroneamente processato, debba per questo scontare due pene, art. 669 cod. proc. pen. (principio che si applica anche ai provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione, ma sempre che le due decisioni riguardino il medesimo oggetto e la stessa persona cfr. da ultimo Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, PMP, Rv. 275917 - 01) L'istituto, pertanto, nulla ha a che vedere con la diversa situazione che si determina allorché, all'esito di due processi celebrati per fatti diversi, i giudici abbiano emesso statuizioni che pure, nel caso della confisca, si riferiscono al medesimo bene, ciò peraltro anche a prescindere dalla circostanza che la richiesta di applicazione dei due divergenti provvedimenti fosse o meno fondata in astratto sui medesimi presupposti. La diversa determinazione sul punto, infatti, è diretta conseguenza dalla differente situazione di fatto posta alla base del provvedimento ablatorio, nulla rilevando la mera coincidenza tra i beni colpiti, in modo differente, dai due distinti provvedimenti (cfr. Sez. 3, n. 48395 del 13/06/2018, Arria, Rv. 274703 - 01: "Il principio del "ne bis in idem", che si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, possa essere sottoposto in distinti procedimenti penali a diversi provvedimenti di sequestro o di confisca, perché le esigenze caute/ari o quelle sanzionatorie trovano autonoma espressione in ciascun giudizio"). 1.2. Nel caso di specie i fatti sono diversi e i provvedimenti di confisca, peraltro, sono stati emessi sulla base di differenti presupposti. In uno Granata è stato processato e condannato per corruzione e la confisca, quella ex art. 240 bis cod. pen., non è stata disposta ovvero è stata revocata perché si è ritenuto che non sussistesse la sproporzione. Nell'altro, il ricorrente è stato processato e condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e la confisca è stata disposta sia ai sensi dell'art. 240 bis che ai sensi dell'art. 416 bis, comma sette cod. pen., peraltro anche con riferimento al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. proprio per l'intestazione fittizia di tali beni, pure se tale reato è stato dichiarato prescritto (cfr. Sez. 1, n. 428 del 20/9/20, Granata e altri, n.m. nella si era già evidenziato che "il divieto di bis in idem opera tra «fatti di reato» e non si estende alle valutazioni in diritto compiute sulla confisca dal giudice di merito, ancorché dette erronee valutazioni non siano state oggetto di specifica impugnazione, quando esse sono state però travolte dal provvedimento rescindente assunto dalla Corte di cassazione che ha escluso in radice l'applicabilità dell'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 ai reati ivi giudicati"). Con l'istanza e il ricorso, quindi, si vorrebbe far valere una sorta di conflitto teorico di giudicati che/ al limite, potrebbe essere oggetto di una richiesta di revisione, che, però, dovrebbe riferirsi ai fatti oggetto della condanna, all'affermazione di responsabilità, e non alla sola confisca (cfr. Sez. 1, n. 25992 del 27/05/2010, Montalto, Rv. 247990 — 01). Ragioni queste per le quali la richiesta formulata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. è inammissibile in quanto, come evidenziato, l'istituto invocato si fonda su diversi presupposti, cioè l'esistenza di due pronunce relative al medesimo fatto storico per il quale il giudice d l'esecuzione è tenuto ad applicare la pena più favorevole senza avere il poter procedere, come in effetti impropriamente sollecitato anche nell'atto di ricorso, a nessuna ulteriore e diversa verifica circa l'eventuale tenuta delle prove poste a fondamento delle due decisioni per stabilire quale delle pene debba essere applicata o quale delle due debba essere eventualmente revocata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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