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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16867/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29232/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via del Portoghesi, n. 12, pec: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicliata presso la Cancellerai della Corte di Cassazione, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 373/2017 depositata il 11 luglio 2017 ; Oggetto: IMU Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n.

PS0182145/2010) con cui l’Agenzia del Territorio ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi intimata) l’accatastamento di un immobile nella categoria D

8. La CTP ha accoltoil ricorso sul presupposto che il d . l. 3 ottobre 2006, n. 262 disponga la classificazione nella categoria D dei soli spazi commerciali della fiera, ma non di quelli fieristici.

La CTRha confermato la pronuncia di primo grado .

Laricorrente propone ricorso fondato su due motivi, la controparte ha proposto controricorso , istanza di sospensio n e per aderire alla procedura di definizione agevolata, ma poi ha rinunciato al controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.

Rappresenta che l’intimata haproposto, attraverso la procedura DOCFA, per il bene oggetto del giudizio la categoria D8e che con l’avviso oggi impugnato è stata confermata la categoria proposta.

Ne consegue, ad avviso della ricorrente, la carenza di interesse a coltivare il giudizio da parte dell’intimata.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6 e 61 del d.P.R.1° dicembre 1949, n. 1142 e l’art. 40, comma 2, del d.l.3 ottobre 2006, n. 262, laddove la sentenza impugnata nonhaconsiderato che l’attività fieristica cui è destinato l’immobile oggetto del giudizio, ha carattere commerciale.

La categoria e la classe catastali devono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari.

3. La controricorrente con atto di rinuncia al contro ricorso (depositato, sia in cartaceo, sia in via telematica il 7 marzo 2024) ha dichiarato di volere fare acquiescenza al ricorso per cassazione proposto dall’odierna ricorrente ed oggetto del presente giudizio, al fine di evitare spese eccessivamente gravose.

Ne consegue l’ acc o glimento del ricorso , la cassazione senza rinvio della decisione impugnata ed il rigetto dell’ originario ricorso.

4. Le spese dei gradi di merito vanno compensate , mentre quelle di legittimità, che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale , vanno poste a carico della controricorrente. p.q.m. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.

Condanna la controricorrente a pagare alla ricorrentele spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 2.500,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29232/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via del Portoghesi, n. 12, pec: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicliata presso la Cancellerai della Corte di Cassazione, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 373/2017 depositata il 11 luglio 2017 ; Oggetto: IMU Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. PS0182145/2010) con cui l’Agenzia del Territorio ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi intimata) l’accatastamento di un immobile nella categoria D 8. La CTP ha accoltoil ricorso sul presupposto che il d . l. 3 ottobre 2006, n. 262 disponga la classificazione nella categoria D dei soli spazi commerciali della fiera, ma non di quelli fieristici. La CTRha confermato la pronuncia di primo grado . Laricorrente propone ricorso fondato su due motivi, la controparte ha proposto controricorso , istanza di sospensio n e per aderire alla procedura di definizione agevolata, ma poi ha rinunciato al controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. Rappresenta che l’intimata haproposto, attraverso la procedura DOCFA, per il bene oggetto del giudizio la categoria D8e che con l’avviso oggi impugnato è stata confermata la categoria proposta. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, la carenza di interesse a coltivare il giudizio da parte dell’intimata. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6 e 61 del d.P.R.1° dicembre 1949, n. 1142 e l’art. 40, comma 2, del d.l.3 ottobre 2006, n. 262, laddove la sentenza impugnata nonhaconsiderato che l’attività fieristica cui è destinato l’immobile oggetto del giudizio, ha carattere commerciale. La categoria e la classe catastali devono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. 3. La controricorrente con atto di rinuncia al contro ricorso (depositato, sia in cartaceo, sia in via telematica il 7 marzo 2024) ha dichiarato di volere fare acquiescenza al ricorso per cassazione proposto dall’odierna ricorrente ed oggetto del presente giudizio, al fine di evitare spese eccessivamente gravose. Ne consegue l’ acc o glimento del ricorso , la cassazione senza rinvio della decisione impugnata ed il rigetto dell’ originario ricorso. 4. Le spese dei gradi di merito vanno compensate , mentre quelle di legittimità, che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale , vanno poste a carico della controricorrente. p.q.m. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso. Condanna la controricorrente a pagare alla ricorrentele spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 2.500,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge, nel
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