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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 19048/2023

Testo disponibile della fonte

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ere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28534/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -Marketing e Servicios de [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 86/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 28534 /20 20 Con atto di citazione del 16 aprile 2007 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la società portoghese [OSCURATO:PERSONA], esercitando azione pauliana per due vendite -la prima il 12 gennaio 2004 di quote di [OSCURATO:SOCIETA]. e la seconda il 6 febbraio 2004 di immobili - che sarebbero state compiute “in frode de l credito” attoreo di euro 608.685,35 oltre accessori.

Interrotto il giudizio per la morte di DanieleCappetta e riassunto poi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PioCappetta quale suo erede e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] - la quale all’udienza del 14 gennaio 2008 eccepiva difetto di legittimazione passiva per avere nelle more alienato i beni ad un’altra società portoghese, [OSCURATO:PERSONA] SA - , [OSCURATO:PERSONA] chiedeva sequestro conservativo nei confronti della società Baurelliasper impedire l’alienazione da questa dei beni o di una parte dei beni, ex articolo 2905, secondo comma, c.c.

Il giudice istruttore, con ordinanza del 15 aprile 2008, rigettava l’istanza cautelare, osservandotra l’altro che [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato di avere già trasferito i beni con atti del 15 ottobre e del 19 ottobre 2007 aRavello - e quindi anteriormente alla notifica del ricorso per ottenerne il sequestro, avvenuta il 25 febbraio 2008 -.

L’attore otteneva comunque l’autorizzazione a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA], la quale si costituiva, eccependonella comparsa di costituzione del 30 settembre 2009 -e poi anche nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. - l’inammissibilità della nuova domanda verso di sé proposta.Senza esprimersi al riguardo, il Tribunale, con sentenza del 28 aprile 2014, accoglieva la domanda pauliana, dichiarando inefficaci nei confronti dell’attore le vendite da [OSCURATO:PERSONA] aBaurellias e da quest’ultima a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Bari, in seguito, con sentenza del 20 gennaio 2020, rigettava ogni gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso sulla base di due motivi - illustrato anche con memoria -, da cui si è difeso con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

Considerato che:

1. Il primo motivo viene rubricato come violazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., aggiungendo peraltro “in relazione alla eccepita inammissibilità della nuova domanda” nei confronti della parte chiamata.

Si censura il rigetto dell’eccezione di inammissibilità perché nuova della domanda proposta nei confronti dell’attuale ricorrente.

L’originaria domanda pauliana riguardava il debitore e il terzo primo acquirente [OSCURATO:PERSONA]; chiamando “il terzo subacquirente” [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe proposta una nuova azione in riferimento all’articolo 2901, quarto comma, c.c., non presentata neppure nell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., in cui invece era stata chiesta solo l’autorizzazione alla chiamata in causa.

Si osserva che l’eccezione di inammissibilità della nuova domanda proposta nei confronti della parte chiamata in causa era stata subito sollevata nella comparsa di risposta del 30 settembre 2009 di [OSCURATO:PERSONA] e ribadita nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. del 19 novembre 2009 nonché, considerato che il giudice non si era mai pronunciato al riguardo, nella comparsa conclusionale del 30 dicembre 2013.

Si sostiene che si era verificata una mutatio libelli per avere “ampliato il petitum della causa chiedendo la declaratoria di fraudolenza e d’inefficacia” degli atti dell’ottobre 2007: “l’originaria azione revocatoria era quella prevista dal comma 1 dell’art. 2901 c.c., che coinvolgeva il debitore ([OSCURATO:PERSONA]) ed il terzo primo acquirente (la [OSCURATO:PERSONA])”, mentre chiamando in causa il terzo subacquirente, cioè l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] “l’attore ha promosso una nuova azione revocatoria, quella prevista dal comma 4 dell’art. 2901 e.e. (sic)”: domanda inammissibile perché rappresentante appunto una mutatio libelli, nulla potendosi introdurredi nuovo dopo l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché degli articoli 2470, 2471, 2652 e 2900 c.c. quanto ai requisiti della domanda revocatoria.

3. Riguardo al primo motivo, si osserva che il giudice d’appellorileva (a pagina 11 della sentenza) che l’appello dell’attuale ricorrente lamenta che in primo grado “con l’atto di chiamata in causa erastata richiamata la dichiaratoria di fraudolenza ed inefficacia di due nuovi contratti” di cessione dei beni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 (per un lapsus calami, 2008), e quindi erano state presentate domande nuove, perché “quelle originarie erano riferite solo ai contratti” tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La corte territoriale rigetta la censura dell’appellante osservando che il tribunale aveva autorizzato la chiamata di terzo subacquirente“non essendo il convenuto principale (la [OSCURATO:PERSONA]) in possesso dei beni” onde “la domanda poteva essere estesa” ad ulteriori atti di trasferimento.

Pertanto la domanda revocatoria avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], più che domanda nuova, “era da intendersi domanda autonoma, quale estensione naturale della domanda originaria” - la corte territoriale infatti ammette espressamente l’azione ex articolo 2901 c.c.

“a cascata” -.

La corte territoriale non affronta, in effetti, i limiti dell’articolo 106 c.p.c. - questione insita ora nel primo motivo, nonostante la non correttezza della rubrica -, che non possonorisolversi richiamando l’articolo 269 c.p.c., giacché la norma che prevede il potere cui si rapporta quest’ultimo è proprio l’articolo 106 c.p.c.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha sempre rimarcato il potere discrezionale del giudice nel disporre o negare l’autorizzazioneex articolo 106 c.p.c., giungendo ad affermare che l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’articolo 106 c.p.c. coinvolge una valutazione totalmente discrezionale e che quindi non può costituire oggetto d’appello e di ricorso per cassazione (ex multis tra gli arresti più recenti: Cass. 2331/2022, Cass.25676/2014,Cass. 6208/2013, Cass. 15693/2009).

Peraltro, l’articolo 106 c.p.c. disegna un perimetro per l’esercizio del potere di autorizzazione del giudice, proprio come avviene per ogni potere conferitogli: la ritenuta comunanza della causa e il preteso rapporto di garanzia.

Nel caso in esame, è evidente l’inesistenza di un rapporto di garanzia.

La comunanza della causa merita, ictu oculi, un più approfondito scandaglio.

Si è dinanzi, a ben guardare, all’applicazione di una norma, appunto l’articolo 106 c.p.c., applicazione che, secondo la suddetta giurisprudenza tralaticia, non è tutelata quanto alla sua correttezza mediante alcuna impugnazione; e ciò tanto più appare degno di riflessione in quanto l’applicazione non viene effettuata come un provvedimento tendenzialmente stabile, bensì con un provvedimento del giudice istruttore.

Si ritiene pertanto opportuno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28534/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -Marketing e Servicios de [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 86/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 28534 /20 20 Con atto di citazione del 16 aprile 2007 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la società portoghese [OSCURATO:PERSONA], esercitando azione pauliana per due vendite -la prima il 12 gennaio 2004 di quote di [OSCURATO:SOCIETA]. e la seconda il 6 febbraio 2004 di immobili - che sarebbero state compiute “in frode de l credito” attoreo di euro 608.685,35 oltre accessori. Interrotto il giudizio per la morte di DanieleCappetta e riassunto poi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PioCappetta quale suo erede e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] - la quale all’udienza del 14 gennaio 2008 eccepiva difetto di legittimazione passiva per avere nelle more alienato i beni ad un’altra società portoghese, [OSCURATO:PERSONA] SA - , [OSCURATO:PERSONA] chiedeva sequestro conservativo nei confronti della società Baurelliasper impedire l’alienazione da questa dei beni o di una parte dei beni, ex articolo 2905, secondo comma, c.c. Il giudice istruttore, con ordinanza del 15 aprile 2008, rigettava l’istanza cautelare, osservandotra l’altro che [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato di avere già trasferito i beni con atti del 15 ottobre e del 19 ottobre 2007 aRavello - e quindi anteriormente alla notifica del ricorso per ottenerne il sequestro, avvenuta il 25 febbraio 2008 -. L’attore otteneva comunque l’autorizzazione a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA], la quale si costituiva, eccependonella comparsa di costituzione del 30 settembre 2009 -e poi anche nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. - l’inammissibilità della nuova domanda verso di sé proposta.Senza esprimersi al riguardo, il Tribunale, con sentenza del 28 aprile 2014, accoglieva la domanda pauliana, dichiarando inefficaci nei confronti dell’attore le vendite da [OSCURATO:PERSONA] aBaurellias e da quest’ultima a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Bari, in seguito, con sentenza del 20 gennaio 2020, rigettava ogni gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso sulla base di due motivi - illustrato anche con memoria -, da cui si è difeso con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Considerato che: 1. Il primo motivo viene rubricato come violazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., aggiungendo peraltro “in relazione alla eccepita inammissibilità della nuova domanda” nei confronti della parte chiamata. Si censura il rigetto dell’eccezione di inammissibilità perché nuova della domanda proposta nei confronti dell’attuale ricorrente. L’originaria domanda pauliana riguardava il debitore e il terzo primo acquirente [OSCURATO:PERSONA]; chiamando “il terzo subacquirente” [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe proposta una nuova azione in riferimento all’articolo 2901, quarto comma, c.c., non presentata neppure nell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., in cui invece era stata chiesta solo l’autorizzazione alla chiamata in causa. Si osserva che l’eccezione di inammissibilità della nuova domanda proposta nei confronti della parte chiamata in causa era stata subito sollevata nella comparsa di risposta del 30 settembre 2009 di [OSCURATO:PERSONA] e ribadita nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. del 19 novembre 2009 nonché, considerato che il giudice non si era mai pronunciato al riguardo, nella comparsa conclusionale del 30 dicembre 2013. Si sostiene che si era verificata una mutatio libelli per avere “ampliato il petitum della causa chiedendo la declaratoria di fraudolenza e d’inefficacia” degli atti dell’ottobre 2007: “l’originaria azione revocatoria era quella prevista dal comma 1 dell’art. 2901 c.c., che coinvolgeva il debitore ([OSCURATO:PERSONA]) ed il terzo primo acquirente (la [OSCURATO:PERSONA])”, mentre chiamando in causa il terzo subacquirente, cioè l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] “l’attore ha promosso una nuova azione revocatoria, quella prevista dal comma 4 dell’art. 2901 e.e. (sic)”: domanda inammissibile perché rappresentante appunto una mutatio libelli, nulla potendosi introdurredi nuovo dopo l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché degli articoli 2470, 2471, 2652 e 2900 c.c. quanto ai requisiti della domanda revocatoria. 3. Riguardo al primo motivo, si osserva che il giudice d’appellorileva (a pagina 11 della sentenza) che l’appello dell’attuale ricorrente lamenta che in primo grado “con l’atto di chiamata in causa erastata richiamata la dichiaratoria di fraudolenza ed inefficacia di due nuovi contratti” di cessione dei beni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 (per un lapsus calami, 2008), e quindi erano state presentate domande nuove, perché “quelle originarie erano riferite solo ai contratti” tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale rigetta la censura dell’appellante osservando che il tribunale aveva autorizzato la chiamata di terzo subacquirente“non essendo il convenuto principale (la [OSCURATO:PERSONA]) in possesso dei beni” onde “la domanda poteva essere estesa” ad ulteriori atti di trasferimento. Pertanto la domanda revocatoria avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], più che domanda nuova, “era da intendersi domanda autonoma, quale estensione naturale della domanda originaria” - la corte territoriale infatti ammette espressamente l’azione ex articolo 2901 c.c. “a cascata” -. La corte territoriale non affronta, in effetti, i limiti dell’articolo 106 c.p.c. - questione insita ora nel primo motivo, nonostante la non correttezza della rubrica -, che non possonorisolversi richiamando l’articolo 269 c.p.c., giacché la norma che prevede il potere cui si rapporta quest’ultimo è proprio l’articolo 106 c.p.c. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha sempre rimarcato il potere discrezionale del giudice nel disporre o negare l’autorizzazioneex articolo 106 c.p.c., giungendo ad affermare che l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’articolo 106 c.p.c. coinvolge una valutazione totalmente discrezionale e che quindi non può costituire oggetto d’appello e di ricorso per cassazione (ex multis tra gli arresti più recenti: Cass. 2331/2022, Cass.25676/2014,Cass. 6208/2013, Cass. 15693/2009). Peraltro, l’articolo 106 c.p.c. disegna un perimetro per l’esercizio del potere di autorizzazione del giudice, proprio come avviene per ogni potere conferitogli: la ritenuta comunanza della causa e il preteso rapporto di garanzia. Nel caso in esame, è evidente l’inesistenza di un rapporto di garanzia. La comunanza della causa merita, ictu oculi, un più approfondito scandaglio. Si è dinanzi, a ben guardare, all’applicazione di una norma, appunto l’articolo 106 c.p.c., applicazione che, secondo la suddetta giurisprudenza tralaticia, non è tutelata quanto alla sua correttezza mediante alcuna impugnazione; e ciò tanto più appare degno di riflessione in quanto l’applicazione non viene effettuata come un provvedimento tendenzialmente stabile, bensì con un provvedimento del giudice istruttore. Si ritiene pertanto opportuno
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