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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 51287/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha c:oncluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Perugia, dopo avere accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si procedeva per il delitto di truffa) di giudizio abbreviato e a seguito della modifica dell'imputazione da parte del Pubblico ministero (con riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen.), ha disposto la separazione delle posizioni dei due imputati e la restituzione degli atti all'ufficio di Procura per l'ulteriore corso nei confronti del suddetto Pragliola.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, avverso questa ordinanza, deducendo inosservanza di norme processuali (in relazione agli artt. 423-438 cod. proc. pen.).

3. Il ricorso è inammissibile.

A prescindere dalla irretrattabilità dell'ammissione al giudizio abbreviato, non è infatti abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito speciale, allorché il giudice accerti che il fatto sia diverso da quello descritto nella contestazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei soli limiti dell'imputazione (Sez. 2, n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini, Rv. 276099).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato reso, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che il fatto fosse diverso da come descritto nella rubrica imputativa, concordando sul punto con le riflessioni della parte pubblica (e quindi non quale formale conseguenza di una modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen.).

Si tratta, con ogni evidenza, dell'esercizio di un potere espressamente previsto dall'ordinamento processuale e che non può fondare un assunto di abnormità, poiché non si pone affatto al di fuori del sistema processuale, deviando dalle sue strutture fondamentali.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha c:oncluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Perugia, dopo avere accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si procedeva per il delitto di truffa) di giudizio abbreviato e a seguito della modifica dell'imputazione da parte del Pubblico ministero (con riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen.), ha disposto la separazione delle posizioni dei due imputati e la restituzione degli atti all'ufficio di Procura per l'ulteriore corso nei confronti del suddetto Pragliola. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, avverso questa ordinanza, deducendo inosservanza di norme processuali (in relazione agli artt. 423-438 cod. proc. pen.). 3. Il ricorso è inammissibile. A prescindere dalla irretrattabilità dell'ammissione al giudizio abbreviato, non è infatti abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito speciale, allorché il giudice accerti che il fatto sia diverso da quello descritto nella contestazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei soli limiti dell'imputazione (Sez. 2, n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini, Rv. 276099). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato reso, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che il fatto fosse diverso da come descritto nella rubrica imputativa, concordando sul punto con le riflessioni della parte pubblica (e quindi non quale formale conseguenza di una modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen.). Si tratta, con ogni evidenza, dell'esercizio di un potere espressamente previsto dall'ordinamento processuale e che non può fondare un assunto di abnormità, poiché non si pone affatto al di fuori del sistema processuale, deviando dalle sue strutture fondamentali. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere esten
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