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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 22061/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31041-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] OCCIDENTALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. 40 RDL nr. 1827 del 1935 “Stabilità d’impiego” Autorità portuali R.G.N.31041/2018 Cron.

Rep.

Ud.13/06/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 514/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l a Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] al recupero del le somme corrisposte a titolo di contribuzione per la disoccupazione involontaria, per il periodo dal 2009 al 2012;

2. per la Corte territoriale, durante l’arco temporale di vigenza della disciplina antecedente alla legge n r . 92 del 2012, sussisteva, in capo ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], il requisito della «stabilità del posto di lavoro», richiesto dalla normativa, ratione temporis applicabile ( art. 40 R.D.L. n. 1827 del 1935 e art. 32, lett.b) della legge n r . 264 del 19 49 ), per l’esclusione dell’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria a carico delle pubbliche amministrazioni;

3. i Giudici , r ichiamat i l’art. 36 del d.P.R. n r . 818 del 1957 (nella parte in cui chiarisce che la stabilità di impiego sussiste quando la stessa risulti: 1.da norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale; 2.da provvedimento del Ministero del Lavoro, su istanza del datore di lavoro) e i criteri interpretativi elaborati dalla Suprema Corte, hanno affermatoche la stabilità del posto di lavoro non può escludersi per il solo fatto che il CCNL di riferimento non preveda un elenco tassativo di condotte idonee a dar luogo ad un licenziamento disciplinare;4. a i fini della sussistenza della c.d.

« stabilità di impiego » , infatti, doveva valutarsi il recesso dal rapporto per «motivi oggettivi»: le limitazioni tassative e rigorose dovevano riguardare quest’ultimo, nel senso che non doveva essere possibile un qualsiasi giustificato motivo di riorganizzazione aziendale (es: cessazione dell’attività produttiva, riassetto organizzativo, soppressione del posto di lavoro, e quant’altro) per legittimare il licenziamento del personale in esubero;

5. a vuto riguardo a tale aspetto, il rapporto di lavoro con le [OSCURATO:PERSONA] è garantito dalla stabilità prevista dal cit. art. 40: tutte le categorie dei dipendenti, diversamente dai lavoratori subordinati di aziende private, hanno diritto al loro posto in pianta organica.In definitiva, la cessazione del rapporto è prevista in ipotesi oggettive predeterminate e non genericamente indicate, come si verifica in caso di licenziamento ex art. 3 della legge nr.604 del 1966;

6. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un unico motivo.

Ha resistito l ’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

7. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]:

8. con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del R.D.L. nr. 1827 del 1935, conv. in legge nr. 1155 del 1936, dell’art. 36 del d.P.R. nr. 818 del 1957, dell’art. 32 della legge nr. 264 del 1949 e del DM nr. 10166400 del 7 ottobre 1996.

Assume l’erroneità del ragionamento decisorio quanto all’accertamento della «stabilità di impiego», rilevante ai fini del diritto alla restituzione delle somme versate, perché fondato sull’esame della disciplina contrattuale e con riferimento ai criteri desumibili dalla disciplinadel licenziamento individuale ;

9. il motivo è infondato ; 10.il tema devoluto alla Corte riguarda la sussistenza o menodei presupposti normativi necessari ad escludere l’obbligo di assicurazione per la disoccupazione involontaria da parte dell’ [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, a fondare il diritto alla restituzione delle somme versate, perdetto titolo, nel periodo controverso; 11.la questione, riferita a l quadro normativo ratione temporis precedente alle modifiche in materia di tutela dalla disoccupazione introdotte dalla legge n r . 92 del 2012 e dalD.Lgs. nr. 22 del 2015, si incentra sulla interpretazione del complesso di disposizioni costituito dalR.D.L. nr. 1827 del 1935, artt. 37 e 40,dalla legge n r . 264 del 1949, art. 32, lett. b) e dalD.P.R. nr. 818 del 1957, art. 36.

La peculiarità è, poi, senz’altro data dalla natura dei rapporti alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA]; 12.l’art. 37, primo comma, del r.d.l. nr. 1827 del 1935 sanciva l’obbligatorietà dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria per le persone di «ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che a(vessero) compiuto l’età di 15 anni e non superata quella di 65 anni» e che prest assero « lavoro retribuito» alle dipendenze di altri» .

La disposizione citata faceva salve «le esclusioni stabilite dal presente decreto» e, fra tali esclusioni, si annoverava quella sancita dall’art. 40, che contempla, al punto 2, «gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d’impiego»; 13.successivamente, l’art. 32 della legge nr. 264 del 1964 ha previsto che: « L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione (fosse)esteso:[...] b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni (successivamente, agli operai, per effetto della pronuncia della Corte Cost. nr. 177 del 1975) cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione»; 14.inoltre, l ’art. 36 del d.P.R. n r . 818 del 1957, nella formulazione rilevante nel presente giudizio, imponeva di accertare in sede amministrativa «la sussistenza della stabilità d’impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi»; 15.il senso delle citate disposizioni è che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione postula la realizzazione dell'evento protetto e cioè che ricorra una disoccupazione involontaria con la conseguente esclusione dalla platea dei destinatari di tutti i lavoratori che godono della stabilità del posto di lavoro; 16.la Corte si è occupata, più volte , di esaminare la normativa in oggetto e, in particolare, di interpretare la nozione di «stabilità di impiego», attribuendo al concetto un significato, nel tempo, sempre più evoluto.

Ha, quindi, affermato che la condizione di «stabilità» del posto sussisteove la possibilità del datore di lavoro di far cessare il rapporto siacircoscritta a ipotesi di carattere «oggettivo» tassativamente predeterminate.

Tale requisito non èidentificabile «genericamente con le garanzie di cui alla legge nr. 604 del 1966 e all'art. 18 Stat.

Lav.» ( Cass.6 nr. 7332 del 2017, in motiv., punto 4., sulla scia di altri precedenti della Corte.

Conformi le pronunce successive, in ultimo, Cass. nr. 5737 del 2024) e n eppure ricorre « quando è possibile procedere al licenziamento collettivo di cui allalegge nr. 223 del 1991» perché anche il licenz iamento collettivo è fattispecie «dai margini causali non predeterminati ma rimessi al datore di lavoro»(Cass. nr. 27225 del 2017 ); 17.quale logico corollario, la Corte ha escluso che, per le società partecipate da enti pubblici, ricorressero i presupposti per l’esonero dal pagamento della contribuzione relativa all'assicurazione contro la disoccupazione.

L e società a partecipazione pubblicanon sono imprese pubbliche ma società di natura essenzialmente privata nelle qual i l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato.

La natura dei rapporti di lavoro non è, pertanto, difforme, in linea di principio e salvo espressa deroga, daquella dei dipendenti di società private.

Vi è, infatti, per il datore di lavoro, la possibilità di in cidere sui rapporti , discrezionalmente, per scelte gestionali riguardanti l’impresa , legate a logiche di convenienza economica (Cass. nr. 27225 del 2017, cit.,in motivazione); 18.tornando alla fattispecie di causa , l ’esonero dal pagamento della contribuzione per la disoccupazione passa quindi attraverso laricerca del presupposto della « stabilità » n ei rapporti di lavoro dei dipendenti e, ancor prima , richiede l a valutazione dellanatura giuridica delle [OSCURATO:PERSONA] ; 19.punto di partenza è la natura di ent i pubblic i non economici delle [OSCURATO:PERSONA], istituite dalla legge nr. 84 del 1994.

Tale natura è stata affermata dalle sezioni unite (Cass., sez. un,nr. 3733 del 2016 e Cass. , sez.un. , nr. 17930 del 2013) che, superando il precedente orientamento espresso dalla Sezione Lavoro, hanno escluso la natura di ent i pubblic i economici, in precedenza propria degli enti portuali; 20.a disciplinare la materia è, successivam ente, intervenuto il D.L.gs. 4 agosto 2016 nr. 169 (di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali).

La disciplina del 2016 non è applicabile ratione tempor is .

È tuttavia importante osservare come la stessa si siaposta in continuità con la legge del 1994, accentuando l'attrazione delle AdSPnell'ambito delle pubbliche amministrazioni.Per effetto della riforma, le [OSCURATO:PERSONA] sono state ridotte nel numero ed hanno assunto la nuova denominazione di «Autorità di sistema portuale»(AdSP), classificate ex legecome enti pubblici non economici (articolo 6, comma 5, legge nr. 84del 1994 come sostituito dall'articolo 7, comma 1, D.Lgs. nr. 169del 2016); 21.l’espressa qualificazione come enti pubblici non economici ha comportato,per le AdSP, l’esigenza di garantire il rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e trasparenza in ambiti essenziali delle proprie strutture.

Per queste finalità, il legislatore del 2016 ha espressamente previsto l’applicazione dei principi generali di cui al Titolo I del d.lgs. n. 165 del 2001 (articoli da 1 a 9) e il rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale (art. 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, sempre come modificato dal citato art. 7).

Pertanto, l’assunzione del personale delle istituite AdSP deve avvenire mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza (art. 6, comma 6); 22.dalla natura delle Autorità portuali in termini di enti pubblici non economici-al pari delle Autorità di Sistema portuale previste dalla riforma del 2016, riconducibili nell'ambito delle [OSCURATO:PERSONA] di cui alD.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1,comma 2- le Sezioni Unite, con la pronuncia nr. 17930 del 2013, hanno tratto la conseguenza dell'applicabilità dell'art. 63 delD.

Lgs. nr. 151 cit., con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni, ritenendo a ciò non ostativo il disposto dellalegge n r . 84 del 1994, art. 10,comma 6, che, nel testo modificato dal D.L. n r . 535 del 1996, convertito dallalegge n r . 647 del 1996 , prevede che « il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V -titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale»; 23.in particolare, secondo la ricostruzione operata da Cass., sez.un, nr. 17930 del 2013, costituente diritto vivente, l’ente pubblico non economico-Autorità portuale costituisce rapporti di lavoro subordinato che nella fase del reclutamento sono regolati dal diritto pubblico, in ossequio all’articolo 97 Cost.,e nella fase successiva di gestione del rapporto, una volta costituito, sono regolati interamente dal diritto privato.

La natura di ente pubblico non economico della Autorità portuale è stata in seguito ribadita da Cass., sez.un., nr. 3733del 2016, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione; 24.la distinzione tra la fase del reclutamento e la fase della gestione del rapporto di lavoro è stata valorizzata, altresì, da Cass. nr. 12627 del 2020, per escludere che il contratto di lavoro a termine concluso da una Autorità portuale potesse dare luogo, in ipotesi di illegittima apposizione del termine, ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sulla base dello stesso principio, nel successivo arresto espresso da Cass. nr. 21484 del 2020, questa Corte ha escluso che la qualifica di dirigente della Autorità portuale possa essere acquisita in via automatica, ai sensi dell'art. 2103 cod.civ. e dell’art. 6 della legge nr. 190 del 1985.

È stata, in definitiva, accolta , per l’accesso alla qualifica dirigenziale una interpretazione degli articoli 6, comma 2,e 10, comma 6, della legge nr. 84 del 1994 orientata al rispetto della regola del concorso di cui all’articolo 97 Cost.; 25.successivamente, la Corte di cassazione (Cass. nr. 24575del 2022 ), chiamata nuovamente a pronunciarsi in ordine al tema della progressione automatica ex art. 2103 cod.civ. - questa volta in relazione a categorie di lavoratori diverse dai dirigenti, per le quali non ha ritenuto p lausibil e un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contenuta nella legge nr. 84 del 1994- ha investito di più questioni la Corte costituzionale.

Con pronuncia nr. 133 del 2023, il Giudice delle leggiha respinto le questioni sollevate.

Per quanto più rileva ai fini di causa, haosservato che i rapporti di lavoro instaurati con tali enti pubblici «non possono ritenersi integralmente regolati dalla disciplina del pubblico impiego» ( Corte Cost. cit, punto

3.1. del «Considerato in diritto»);26.in definitiva, dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra illustrata, puòaffermarsi che: - i rapporti di lavoro alle dipendenze d elle Autorità portuali presentano elementi di assoluta peculiarità , p er la coesistenza dei diversi regimi giuridici (pubblicistico/privatistico) che li regolano.

Ciò in considerazione della compresenza di funzioni eterogenee attribuite dallalegge nr. 84 del 1994alle Autorità portuali; - la «stabilità di impiego»di cui all’art. 40 R.D.L. nr. 1827 del 1935, ratione temporis applicabile, va verificata solo in ragione del potere datoriale di recedere o meno dai rapporti di lavoro per scelte gestionali, legate a logiche di natura economica; 27.le [OSCURATO:PERSONA] rtuali , per la natura di pubbliche amministrazioni, sono prive della possibilità di incidere , nei termini appena indicati, sui rapport i di lavoro . [OSCURATO:PERSONA] in questione non dispongono de lla loro dotazione organica , rimessa, per legge, adeterminazioni e controll i di soggetti terzi (v. art.9, co. 5, lett. i), della legge nr. 84 del 1994, nella formulazione risultante dagli interventi di modifica); 28.in conclusione, quindi, il concetto evoluto di « stabilità di impiego» di cui all’art. 40 R.D.L. nr. 1827 del 1935 esige l’impossibilità, per il datore di lavoro, di recedere dal rapporto per le causali chelegittimano, invece, i licenzi amenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge nr. 604 del 1966, ovvero quelli collettivi per riduzione del personale, ai sensi degli artt. 4 e ss della legge nr. 223 del 1991.

Conseguentemente, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA], disciplinate dalla legge nr. 84 del 1994, è assistito dalla stabilità di impiego;29.non è, pertanto, dovuta la contribuzione per la disoccupazione involontaria in relazione al periodo controverso in causa;

30. il ricorso va rigettato .

In virtù dell a novità di molte delle questioni giuridiche trattate, sussistono senz’altro le condizioni per disporre la compensazione per intero dellespese del presente giudizio; 31.infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

LaCorte rigetta il ricorso e compensa, per intero, le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31041-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] OCCIDENTALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. 40 RDL nr. 1827 del 1935 “Stabilità d’impiego” Autorità portuali R.G.N.31041/2018 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 514/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] al recupero del le somme corrisposte a titolo di contribuzione per la disoccupazione involontaria, per il periodo dal 2009 al 2012; 2. per la Corte territoriale, durante l’arco temporale di vigenza della disciplina antecedente alla legge n r . 92 del 2012, sussisteva, in capo ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], il requisito della «stabilità del posto di lavoro», richiesto dalla normativa, ratione temporis applicabile ( art. 40 R.D.L. n. 1827 del 1935 e art. 32, lett.b) della legge n r . 264 del 19 49 ), per l’esclusione dell’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria a carico delle pubbliche amministrazioni; 3. i Giudici , r ichiamat i l’art. 36 del d.P.R. n r . 818 del 1957 (nella parte in cui chiarisce che la stabilità di impiego sussiste quando la stessa risulti: 1.da norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale; 2.da provvedimento del Ministero del Lavoro, su istanza del datore di lavoro) e i criteri interpretativi elaborati dalla Suprema Corte, hanno affermatoche la stabilità del posto di lavoro non può escludersi per il solo fatto che il CCNL di riferimento non preveda un elenco tassativo di condotte idonee a dar luogo ad un licenziamento disciplinare;4. a i fini della sussistenza della c.d. « stabilità di impiego » , infatti, doveva valutarsi il recesso dal rapporto per «motivi oggettivi»: le limitazioni tassative e rigorose dovevano riguardare quest’ultimo, nel senso che non doveva essere possibile un qualsiasi giustificato motivo di riorganizzazione aziendale (es: cessazione dell’attività produttiva, riassetto organizzativo, soppressione del posto di lavoro, e quant’altro) per legittimare il licenziamento del personale in esubero; 5. a vuto riguardo a tale aspetto, il rapporto di lavoro con le [OSCURATO:PERSONA] è garantito dalla stabilità prevista dal cit. art. 40: tutte le categorie dei dipendenti, diversamente dai lavoratori subordinati di aziende private, hanno diritto al loro posto in pianta organica.In definitiva, la cessazione del rapporto è prevista in ipotesi oggettive predeterminate e non genericamente indicate, come si verifica in caso di licenziamento ex art. 3 della legge nr.604 del 1966; 6. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un unico motivo. Ha resistito l ’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, successivamente illustrato con memoria; 7. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 8. con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del R.D.L. nr. 1827 del 1935, conv. in legge nr. 1155 del 1936, dell’art. 36 del d.P.R. nr. 818 del 1957, dell’art. 32 della legge nr. 264 del 1949 e del DM nr. 10166400 del 7 ottobre 1996. Assume l’erroneità del ragionamento decisorio quanto all’accertamento della «stabilità di impiego», rilevante ai fini del diritto alla restituzione delle somme versate, perché fondato sull’esame della disciplina contrattuale e con riferimento ai criteri desumibili dalla disciplinadel licenziamento individuale ; 9. il motivo è infondato ; 10.il tema devoluto alla Corte riguarda la sussistenza o menodei presupposti normativi necessari ad escludere l’obbligo di assicurazione per la disoccupazione involontaria da parte dell’ [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, a fondare il diritto alla restituzione delle somme versate, perdetto titolo, nel periodo controverso; 11.la questione, riferita a l quadro normativo ratione temporis precedente alle modifiche in materia di tutela dalla disoccupazione introdotte dalla legge n r . 92 del 2012 e dalD.Lgs. nr. 22 del 2015, si incentra sulla interpretazione del complesso di disposizioni costituito dalR.D.L. nr. 1827 del 1935, artt. 37 e 40,dalla legge n r . 264 del 1949, art. 32, lett. b) e dalD.P.R. nr. 818 del 1957, art. 36. La peculiarità è, poi, senz’altro data dalla natura dei rapporti alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA]; 12.l’art. 37, primo comma, del r.d.l. nr. 1827 del 1935 sanciva l’obbligatorietà dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria per le persone di «ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che a(vessero) compiuto l’età di 15 anni e non superata quella di 65 anni» e che prest assero « lavoro retribuito» alle dipendenze di altri» . La disposizione citata faceva salve «le esclusioni stabilite dal presente decreto» e, fra tali esclusioni, si annoverava quella sancita dall’art. 40, che contempla, al punto 2, «gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d’impiego»; 13.successivamente, l’art. 32 della legge nr. 264 del 1964 ha previsto che: « L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione (fosse)esteso:[...] b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni (successivamente, agli operai, per effetto della pronuncia della Corte Cost. nr. 177 del 1975) cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione»; 14.inoltre, l ’art. 36 del d.P.R. n r . 818 del 1957, nella formulazione rilevante nel presente giudizio, imponeva di accertare in sede amministrativa «la sussistenza della stabilità d’impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi»; 15.il senso delle citate disposizioni è che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione postula la realizzazione dell'evento protetto e cioè che ricorra una disoccupazione involontaria con la conseguente esclusione dalla platea dei destinatari di tutti i lavoratori che godono della stabilità del posto di lavoro; 16.la Corte si è occupata, più volte , di esaminare la normativa in oggetto e, in particolare, di interpretare la nozione di «stabilità di impiego», attribuendo al concetto un significato, nel tempo, sempre più evoluto. Ha, quindi, affermato che la condizione di «stabilità» del posto sussisteove la possibilità del datore di lavoro di far cessare il rapporto siacircoscritta a ipotesi di carattere «oggettivo» tassativamente predeterminate. Tale requisito non èidentificabile «genericamente con le garanzie di cui alla legge nr. 604 del 1966 e all'art. 18 Stat. Lav.» ( Cass.6 nr. 7332 del 2017, in motiv., punto 4., sulla scia di altri precedenti della Corte. Conformi le pronunce successive, in ultimo, Cass. nr. 5737 del 2024) e n eppure ricorre « quando è possibile procedere al licenziamento collettivo di cui allalegge nr. 223 del 1991» perché anche il licenz iamento collettivo è fattispecie «dai margini causali non predeterminati ma rimessi al datore di lavoro»(Cass. nr. 27225 del 2017 ); 17.quale logico corollario, la Corte ha escluso che, per le società partecipate da enti pubblici, ricorressero i presupposti per l’esonero dal pagamento della contribuzione relativa all'assicurazione contro la disoccupazione. L e società a partecipazione pubblicanon sono imprese pubbliche ma società di natura essenzialmente privata nelle qual i l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato. La natura dei rapporti di lavoro non è, pertanto, difforme, in linea di principio e salvo espressa deroga, daquella dei dipendenti di società private. Vi è, infatti, per il datore di lavoro, la possibilità di in cidere sui rapporti , discrezionalmente, per scelte gestionali riguardanti l’impresa , legate a logiche di convenienza economica (Cass. nr. 27225 del 2017, cit.,in motivazione); 18.tornando alla fattispecie di causa , l ’esonero dal pagamento della contribuzione per la disoccupazione passa quindi attraverso laricerca del presupposto della « stabilità » n ei rapporti di lavoro dei dipendenti e, ancor prima , richiede l a valutazione dellanatura giuridica delle [OSCURATO:PERSONA] ; 19.punto di partenza è la natura di ent i pubblic i non economici delle [OSCURATO:PERSONA], istituite dalla legge nr. 84 del 1994. Tale natura è stata affermata dalle sezioni unite (Cass., sez. un,nr. 3733 del 2016 e Cass. , sez.un. , nr. 17930 del 2013) che, superando il precedente orientamento espresso dalla Sezione Lavoro, hanno escluso la natura di ent i pubblic i economici, in precedenza propria degli enti portuali; 20.a disciplinare la materia è, successivam ente, intervenuto il D.L.gs. 4 agosto 2016 nr. 169 (di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali). La disciplina del 2016 non è applicabile ratione tempor is . È tuttavia importante osservare come la stessa si siaposta in continuità con la legge del 1994, accentuando l'attrazione delle AdSPnell'ambito delle pubbliche amministrazioni.Per effetto della riforma, le [OSCURATO:PERSONA] sono state ridotte nel numero ed hanno assunto la nuova denominazione di «Autorità di sistema portuale»(AdSP), classificate ex legecome enti pubblici non economici (articolo 6, comma 5, legge nr. 84del 1994 come sostituito dall'articolo 7, comma 1, D.Lgs. nr. 169del 2016); 21.l’espressa qualificazione come enti pubblici non economici ha comportato,per le AdSP, l’esigenza di garantire il rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e trasparenza in ambiti essenziali delle proprie strutture. Per queste finalità, il legislatore del 2016 ha espressamente previsto l’applicazione dei principi generali di cui al Titolo I del d.lgs. n. 165 del 2001 (articoli da 1 a 9) e il rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale (art. 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, sempre come modificato dal citato art. 7). Pertanto, l’assunzione del personale delle istituite AdSP deve avvenire mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza (art. 6, comma 6); 22.dalla natura delle Autorità portuali in termini di enti pubblici non economici-al pari delle Autorità di Sistema portuale previste dalla riforma del 2016, riconducibili nell'ambito delle [OSCURATO:PERSONA] di cui alD.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1,comma 2- le Sezioni Unite, con la pronuncia nr. 17930 del 2013, hanno tratto la conseguenza dell'applicabilità dell'art. 63 delD. Lgs. nr. 151 cit., con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni, ritenendo a ciò non ostativo il disposto dellalegge n r . 84 del 1994, art. 10,comma 6, che, nel testo modificato dal D.L. n r . 535 del 1996, convertito dallalegge n r . 647 del 1996 , prevede che « il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V -titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale»; 23.in particolare, secondo la ricostruzione operata da Cass., sez.un, nr. 17930 del 2013, costituente diritto vivente, l’ente pubblico non economico-Autorità portuale costituisce rapporti di lavoro subordinato che nella fase del reclutamento sono regolati dal diritto pubblico, in ossequio all’articolo 97 Cost.,e nella fase successiva di gestione del rapporto, una volta costituito, sono regolati interamente dal diritto privato. La natura di ente pubblico non economico della Autorità portuale è stata in seguito ribadita da Cass., sez.un., nr. 3733del 2016, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione; 24.la distinzione tra la fase del reclutamento e la fase della gestione del rapporto di lavoro è stata valorizzata, altresì, da Cass. nr. 12627 del 2020, per escludere che il contratto di lavoro a termine concluso da una Autorità portuale potesse dare luogo, in ipotesi di illegittima apposizione del termine, ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sulla base dello stesso principio, nel successivo arresto espresso da Cass. nr. 21484 del 2020, questa Corte ha escluso che la qualifica di dirigente della Autorità portuale possa essere acquisita in via automatica, ai sensi dell'art. 2103 cod.civ. e dell’art. 6 della legge nr. 190 del 1985. È stata, in definitiva, accolta , per l’accesso alla qualifica dirigenziale una interpretazione degli articoli 6, comma 2,e 10, comma 6, della legge nr. 84 del 1994 orientata al rispetto della regola del concorso di cui all’articolo 97 Cost.; 25.successivamente, la Corte di cassazione (Cass. nr. 24575del 2022 ), chiamata nuovamente a pronunciarsi in ordine al tema della progressione automatica ex art. 2103 cod.civ. - questa volta in relazione a categorie di lavoratori diverse dai dirigenti, per le quali non ha ritenuto p lausibil e un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contenuta nella legge nr. 84 del 1994- ha investito di più questioni la Corte costituzionale. Con pronuncia nr. 133 del 2023, il Giudice delle leggiha respinto le questioni sollevate. Per quanto più rileva ai fini di causa, haosservato che i rapporti di lavoro instaurati con tali enti pubblici «non possono ritenersi integralmente regolati dalla disciplina del pubblico impiego» ( Corte Cost. cit, punto 3.1. del «Considerato in diritto»);26.in definitiva, dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra illustrata, puòaffermarsi che: - i rapporti di lavoro alle dipendenze d elle Autorità portuali presentano elementi di assoluta peculiarità , p er la coesistenza dei diversi regimi giuridici (pubblicistico/privatistico) che li regolano. Ciò in considerazione della compresenza di funzioni eterogenee attribuite dallalegge nr. 84 del 1994alle Autorità portuali; - la «stabilità di impiego»di cui all’art. 40 R.D.L. nr. 1827 del 1935, ratione temporis applicabile, va verificata solo in ragione del potere datoriale di recedere o meno dai rapporti di lavoro per scelte gestionali, legate a logiche di natura economica; 27.le [OSCURATO:PERSONA] rtuali , per la natura di pubbliche amministrazioni, sono prive della possibilità di incidere , nei termini appena indicati, sui rapport i di lavoro . [OSCURATO:PERSONA] in questione non dispongono de lla loro dotazione organica , rimessa, per legge, adeterminazioni e controll i di soggetti terzi (v. art.9, co. 5, lett. i), della legge nr. 84 del 1994, nella formulazione risultante dagli interventi di modifica); 28.in conclusione, quindi, il concetto evoluto di « stabilità di impiego» di cui all’art. 40 R.D.L. nr. 1827 del 1935 esige l’impossibilità, per il datore di lavoro, di recedere dal rapporto per le causali chelegittimano, invece, i licenzi amenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge nr. 604 del 1966, ovvero quelli collettivi per riduzione del personale, ai sensi degli artt. 4 e ss della legge nr. 223 del 1991. Conseguentemente, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA], disciplinate dalla legge nr. 84 del 1994, è assistito dalla stabilità di impiego;29.non è, pertanto, dovuta la contribuzione per la disoccupazione involontaria in relazione al periodo controverso in causa; 30. il ricorso va rigettato . In virtù dell a novità di molte delle questioni giuridiche trattate, sussistono senz’altro le condizioni per disporre la compensazione per intero dellespese del presente giudizio; 31.infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso e compensa, per intero, le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
Sentenza Cassazione n. 22061/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris