CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35067/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge ai sensi dell' art. 606 lett. e) cod. proc.pen., in merito ai reati di estorsione ed usura, sono generici perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 8-11 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di Appello ha ritenuto sussistente l'estorsione ai danni della p.o. in presenza di una minaccia implicita, e l'accordo usurario), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; i motivi, inoltre, in presenza di una "doppia conforme", sotto forma di vizio di motivazione propongono, inammissibilmente, una ricostruzione alternativa della vicenda in esame, in assenza di travisamenti probatori; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato avendo la Corte di merito, a tal fine, pertinentemente valorizzato "l'entità degli importi, dell'ordine di alcune migliaia di euro", e sul punto si deve ricordare che il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (Sez. 2, n.5049 del 22/12/2020, Rv. 280615); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de