CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 08359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 20086/2016 ha pronunciato la seguente Reo. SENTENZA CLCLL sul ricorso iscritto al n. 20086/2016 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé medesima, in qualità di Avvocato, con studio in Roma, nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Anzio (RM), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 25 febbraio 2016 n. 1072/21/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 25 febbraio 2016 n. 1072/21/2016, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno d'imposta 2007, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Anzio (RM) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma col n. 26096/02/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello confermava la decisione di primo grado, sul rilievo: a) che l'atto impositivo era adeguatamente motivato con l'indicazione della rendita catastale dell'immobile e del sistema di calcolo dell'imposta; b) che l'imposta era stata calcolata sulla base della rendita catastale attribuita d'ufficio sin dall'anno 1992, che l'ente impositore non era obbligato a comunicare al contribuente; c) che la rendita catastale doveva presumersi pubblicata sull'albo pretorio comunale. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Il Comune di Anzio (RM) si è costituito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto dei fatti indicati nelle sentenze allegate dalla contribuente, nonché violazione dell'art. 2909 2cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non aver rilevato il contrasto con decisioni passate in giudicato, le quali avevano annullato precedenti avvisi di accertamento per mancata prova della comunicazione della variazione della rendita catastale. 2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di valutare i documenti prodotti dalla contribuente, con riguardo sia alle decisioni passate in giudicato che alle certificazioni catastali degli immobili (quello assoggettato ad imposizione e quello indicato per la comparazione). 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 74 della Legge 23 novembre 2000 n. 243, nonché dell'art. 30, comma 11, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che, dall'i gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci nei confronti dei contribuenti solo con decorrenza dalla relativa notifica. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 70 e 163 del R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che l'ente impositore non aveva provato l'affissione presso l'albo pretorio comunale della variazione della rendita catastale. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, si denuncia violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto che la motivazione dell'atto impositivo fosse adeguata e completa in relazione all'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto dell'imposizione. 36. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 6.1 La contribuente ha invocato il giudicato formatosi sulle decisioni rese da giudici tributari di primo grado e secondo grado con riguardo all'ICI relativa agli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003 e 2004, che avrebbero annullato gli atti impositivi per mancanza di prova della comunicazione della variazione della rendita catastale dell'immobile soggetto ad imposizione. 6.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa, né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2^, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., Sez. 1^, 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41178). 6.3 Nella specie, il ricorso è palesemente carente di autosufficienza, non essendo stato trascritto né richiamato in modo specifico il contenuto del giudicato esterno, per cui il collegio non è messo in grado di valutare la portata delle doglianze prospettate in sede di legittimità, nonostante la produzione in giudizio delle sentenze richiamate. 6.4 In ogni caso, la censura deve essere disattesa. La efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, 4nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5", 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936). Il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407). Dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la 5conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto non può precludere l'esame del merito delle controversie che attengono alla medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse. Ciò in quanto solo l'accertamento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (da ultime, in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34499). 6.5 Nella specie, secondo l'accertamento fattone dal giudice dì appello, «quanto al giudicato che l'appellante invoca a sostegno della impugnazione, va detto che in nessuna delle sentenze prodotte si specifica quale fosse la rendita catastale e quindi questo elemento non può dirsi comprovato da un giudicato». Per cui, non risulta che la questione dell'incidenza della rendita catastale sulla determinazione della base imponibile in relazione alle pregresse annualità dell'ICI sia coperta dall'irrevocabilità del giudicato esterno, risultandone preclusa ogni efficacia riflessa nella presente controversia. Aggiungasi che la formazione del giudicato in senso favorevole al contribuente in relazione ad un'annualità di imposta per carenza di prova della comunicazione della variazione della rendita catastale non può sortire efficacia riflessa sulle successive annualità, essendo possibile che l'ente impositore riesca a fornire la prova di tale condizione di opponibilità per i periodi posteriori. 7. Il secondo motivo è inammissibile sotto duplice profilo. 7.1 Anzitutto, il mezzo si rileva carente di autosufficienza. 67.2 Per costante giurisprudenza, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220). 7.3 Nella specie, a ben vedere, il ricorso non contiene la trascrizione né la riproduzione dei documenti che si assumono rilevanti per la decisione, limitandosi a menzionare in modo generico ed aspecifico le «citate sentenze» dei giudici di merito sulle controversie tra le medesime parti in ordine a pregresse annualità della medesima imposta (le quali sarebbero in contrasto con la sentenza impugnata) ed il «documento riportato come allegato 4 al fascicolo depositato nel giudizio di appello» (dal quale si evincerebbe l'attribuzione da parte dell'ente impositore ad un immobile confinante di un valore inferiore rispetto a quello oggetto della imposizione). 77.4 Inoltre, il mezzo non precisa l'asserita "decisività" delle risultanze fattuali che emergono dai suddetti documenti. 7.5 Come è noto, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5", 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento 8un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 7.6 Nella specie, però, il ricorso non spiega in qual modo l'esame dei predetti documenti (e, per conseguenza, dei fatti ivi rappresentati o narrati) avrebbe potuto sovvertire l'esito della decisione. Tanto vale, in particolare, per il documento stragiudiziale riguardante l'immobile confinante, del quale si menziona soltanto la minore consistenza rispetto all'immobile soggetto ad imposizione, senza chiarire se esso sia connotato da caratteristiche omogenee e, ciò nonostante, sia stato valutato in misura inferiore (sulla base di un criterio unitario di stima). 8. Il terzo motivo è infondato. 8.1 L'art. 74, comma 3, della Legge 23 novembre 2000 n. 243 prevede che: «Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di 9notificazione della predetta rendita. Da/l'avvenuta notificatone decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive modificazioni». 8.2 Pertanto, questa Corte ha ritenuto che, in tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data dell'i gennaio 2000 (a partire dalla quale l'efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 342), sono immediatamente efficaci, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, fatta salva la possibilità di contestare tale efficacia con rituale e tempestiva impugnazione, in assenza della quale si rende definitiva l'attribuzione della rendita catastale, posta poi a base dell'accertamento del Comune (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2004, n. 22571; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2005, n. 4914; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2005, n. 10091; Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2006, n. 21098; Cass., sez. 5^, 18 aprile 2007, n. 9203; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2008, nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25383, 25384, 25390 e 25391; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2009, n. 19640; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2010, nn. 23392, 23393 e 23394; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2014, n. 12853; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2015, n. 5623; Cass., Sez. 6^-5, 31 ottobre 2016, n. 22111; Cass., Sez. 5", 27 ottobre 2017, n. 25571; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3274; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16364). 8.3 Peraltro, si è affermato che, sempre in tema di ICI, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta lodefinitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita catastale, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all'ICI, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita catastale, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio) (Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2010, n. 16215; Cass., sez. 5^, 19 aprile 2017, n. 9894; Cass. Sez. 5^, 27 marzo 2019, nn. 8523 e 8524). 8.4 Nella specie, secondo l'accertamento fattone dal giudice di appello, in conformità al principio enunciato, «il Comune dichiara (..) che la contribuente aveva versato l'ICI sulla base della rendita presunta, mentre (..) quella effettiva era stata determinata fin dal 1992 e non vi era quindi obbligo di comunicarla», anche sulla scorta delle istruzioni impartite con la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 13 marzo 2001 n. 4/FL. 9. Anche il quarto motivo è infondato. 9.1 La censura fa leva sull'inopponibilità alla contribuente dell'attribuzione della rendita catastale per carenza di pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio comunale. 9.2 A tale proposito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 74, comma 3, della Legge 23 novembre 2000 n. 243 deve essere interpretato nel senso che, qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l'atto 11impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 23 novembre 2000 n. 243 (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l'affissione all'albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione il contribuente è legittimato ad impugnare non solo la determinazione del tributo, ma anche la determinazione della rendita catastale (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2009, n. 5373; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2010, n. 2952; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2010, n. 10801; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5841; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14400; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2020, nn. 8278, 8279 e 8280; Cass., Sez. 6"-5, 12 ottobre 2020, n. 22000). L'intervento legislativo in questione - con specifico riferimento agli atti attributivi o modificativi del valore della rendita catastale, non recepiti, alla data dell'I. gennaio 2000, in atti impositivi - è venuto, quindi, a destituire di rilevanza a fini processuali, la forma di pubblicità - mediante affissione all'albo pretorio - disciplinata dal R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, come modificata dal D.L.vo 8 aprile 1948 n. 514, e dal regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, con la conseguenza che, nel caso in cui l'atto di classamento ed attribuzione della rendita catastale sia stato pubblicato all'albo pretorio anteriormente al 31 dicembre 1999, il termine perentorio per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 potrà iniziare a decorrere soltanto dalla data di notifica del primo atto impositivo che tali valori catastali abbia recepito ai fini dell'accertamento o della liquidazione della singola imposta (Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5841; 12Cass., Sez. 5", 27 maggio 2015, nn. 10891 e 10892; Cass., Sez. 5", 6 agosto 2019, n. 20960). 9.3 Nella specie, richiamando un precedente di questa Corte in ordine alla prova della pubblicazione del regolamento edilizio mediante affissione nell'albo pretorio comunale (precisamente: Cass., Sez. 2", 12 aprile 1996, n. 3446), il giudice di appello ha desunto in via presuntiva l'adempimento di tale formalità sulla scorta di una liquidazione pluriennale dell'ICI (con decorrenza dall'anno 1995) su una base imponibile determinata in base alla medesima rendita catastale. Secondo la sentenza impugnata, infatti, «nella specie, non vi è dubbio che da anni, ossia almeno dal 1995, anno a cui risale il contenzioso con l'appellante, come risulta dalle sentenze depositate, l'imponibile preso in considerazione dal Comune era quello di [C] 118.759,20 di cui all'avviso impugnato e la sua prolungata applicazione vale a dimostrare che l'affissione all'albo vi era stata». Né la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in relazione ai presupposti del ragionamento presuntivo, dolendosi soltanto di una violazione dell'art. 2697 cod. civ. in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, che il giudice di appello aveva ritenuto essere stata assolta dall'ente impositore. 10. Da ultimo, il quinto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 10.1 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza. Invero, secondo l'orientamento costante di questa Corte, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine 13alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 29). 10.2 Nel caso di specie, in mancanza di trascrizione dell'impugnato avviso di accertamento (che non è stato neppure prodotto in questa sede) nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente. Ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore dell'atto impositivo. 10.3 In ogni caso, la censura deve essere disattesa. Difatti, secondo l'accertamento fattone dal giudice di appello, «nella specie nell'avviso era indicata la rendita e il sistema di calcolo su cui veniva determinata la maggiore ICI, di talché non vi era obbligo di ulteriore motivazione, essendo il contribuente ben in grado di contestare in giudizio la relativa pretesa». Tale argomentazione è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionale 14dell'accertamento in materia di ICI deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386), nonché la specifica indicazione (come è occorso nella fattispecie, con riferimento alla rendita catastale) del presupposto cui ricondurre la modifica del valore dell'immobile con riferimento ai parametri indicati dall'art. 5 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (Cass., Sez. 6^-5, 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, nn. 1569 e 1570). 11. Pertanto, valutandosi la inammissibilità e/o l'infondatezza (per la totalità) dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 12. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a 15titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] •¦ t. Domenic hi emi 0:7e3iTAT0 [OSCURATO:PERSONA] 1 5 MAR 2022 IL C " .,[OSCURATO:PERSONA] Vinc l'i, Massi/ ___,Gembi.D.res i CANCELLIER VThcenzo Pio 16