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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 36288/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11051-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ISTITUTO NAZ1ON A1,1_, DELLA PREVIDENZA S()[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, Presso l'[OSCURATO:PERSONA] -1\1TRAI DEI i AS'iTTUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARE\ D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], r\[OSCURATO:PERSONA], Ni AIUTATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Th SIGNORE ANTON1ThLA, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANC11,1,ERIA della CORTE di CASSAZION1'., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 6°(.j AN11Thl,0; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2083/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

DANII1 CALAI:101W.

Rilevato che: La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2083 del 2020, facendo applicazione del principio della ragione più liquida relativamente alla prescrizione, ha rigettato l'impugnazione proposta dall' INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dell'avvocata :\ntonella [OSCURATO:PERSONA], iscritta all'Albo professionale dell'Ordine forense di Cassino e non alla [OSCURATO:PERSONA], teso a far accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2009; la Corte territoriale ha accertato che l'avviso bonario era stato recapitato tardivamente rispetto al quinquennio decorrente dalla data di scadenza del pagamento indicata nel 16 giugno 2010 e comunque non sussisteva la condotta dolosa richiesta per configurare l'ipotesi descritta dall'art. 2941 n. 8 c.p.c., in relazione alla mancata compilazione del quadro RR.; avverso tale sentenza, l'Inps ricorre con unico motivo con il quale lamenta la mancata considerazione della sospensione per dolo da mancata compilazione del quadro RR in applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. ; resiste con controricorso ntonella [OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Ric. 2021 n. 11051 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] che: Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e della L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, la corte territoriale, erroneamente valutato che l'omessa compilazione del quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi dovuti, non costituisse comportamento) doloso ai fini della sospensione della prescrizione; il ricorso risulta infondato; questa Corte ha chiarito che " In materia previdenziale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass. n. 27950 del 2018, 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020); con specifico riguardo alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi che la sentenza d'appello ha ampiamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'Inps e, premesso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art.2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che la mancata denuncia del reddito nel quadro RR, a fronte della corretta denuncia del medesimo reddito nel [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2009, non equivalesse né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da Ric. 2021 n. 11051 sez.

ML - id. 29-09-2022 -3- corrispondere all'Inps, né che esso configurasse un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare ; si tratta, come evidente, di accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/19 dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass.n. 7254/2021); per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

I,a Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 200,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15°/0 ed accessori di legge. \i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pan a quello previsto per il ricorso, a norma dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11051-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ISTITUTO NAZ1ON A1,1_, DELLA PREVIDENZA S()[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, Presso l'[OSCURATO:PERSONA] -1\1TRAI DEI i AS'iTTUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARE\ D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], r\[OSCURATO:PERSONA], Ni AIUTATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Th SIGNORE ANTON1ThLA, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANC11,1,ERIA della CORTE di CASSAZION1'., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 6°(.j AN11Thl,0; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2083/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. DANII1 CALAI:101W. Rilevato che: La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2083 del 2020, facendo applicazione del principio della ragione più liquida relativamente alla prescrizione, ha rigettato l'impugnazione proposta dall' INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dell'avvocata :\ntonella [OSCURATO:PERSONA], iscritta all'Albo professionale dell'Ordine forense di Cassino e non alla [OSCURATO:PERSONA], teso a far accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2009; la Corte territoriale ha accertato che l'avviso bonario era stato recapitato tardivamente rispetto al quinquennio decorrente dalla data di scadenza del pagamento indicata nel 16 giugno 2010 e comunque non sussisteva la condotta dolosa richiesta per configurare l'ipotesi descritta dall'art. 2941 n. 8 c.p.c., in relazione alla mancata compilazione del quadro RR.; avverso tale sentenza, l'Inps ricorre con unico motivo con il quale lamenta la mancata considerazione della sospensione per dolo da mancata compilazione del quadro RR in applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. ; resiste con controricorso ntonella [OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Ric. 2021 n. 11051 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] che: Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e della L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, la corte territoriale, erroneamente valutato che l'omessa compilazione del quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi dovuti, non costituisse comportamento) doloso ai fini della sospensione della prescrizione; il ricorso risulta infondato; questa Corte ha chiarito che " In materia previdenziale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass. n. 27950 del 2018, 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020); con specifico riguardo alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi che la sentenza d'appello ha ampiamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'Inps e, premesso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art.2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che la mancata denuncia del reddito nel quadro RR, a fronte della corretta denuncia del medesimo reddito nel [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2009, non equivalesse né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da Ric. 2021 n. 11051 sez. ML - id. 29-09-2022 -3- corrispondere all'Inps, né che esso configurasse un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare ; si tratta, come evidente, di accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/19 dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass.n. 7254/2021); per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. I,a Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 200,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15°/0 ed accessori di legge. \i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pan a quello previsto per il ricorso, a norma dello stess
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