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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 38413/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata alla rescissione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n.3589/2017 del Tribunale di Bologna, parzialmente riformata dalla stessa Corte territoriale con sentenza n.844/2020.

La Corte territoriale ha esposto preliminarmente il contenuto dell'istanza di rescissione del giudicato; nella quale il ricorrente aveva rappresentato: di essere stato destinatario di un ordine di esecuzione, con contestuale ordine di carcerazione, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna il 21/10/2022 e notificato il 9/11/2022; di essere venuto a conoscenza solo per effetto di tale atto di essere stato condannato alla pena di anni, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di tentato furto aggravato, commesso il 24/08/2014 in Bologna nonché per il reato previsto dall'art.483 cod.pen., commesso in Pianoro il 24/9/2014; di essere stato giudicato in assenza in entrambi i gradi di giudizio e di essere stato assistito dal difensore d'ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio in sede di identificazione e con il quale non aveva mai conferito.

La Corte ha quindi osservato che il dato dell'effettiva conoscenza del processo non poteva essere desunto sulla base della sola elezione di domicilio effettuata nella fase delle indagini preliminari, in assenza di elementi di fatto idonei a dedurre l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium in capo all'imputato o in mancanza di prova di un disinteresse colpevole da parte di questi.

La Corte ha peraltro rilevato che sussistevano elementi da cui dedurre che l'imputato si fosse colpevolmente sottratto alla conoscenza del processo; risultando dagli atti che il difensore d'ufficio aveva ripetutamente tentato di porsi in contatto con il proprio assistito, inviandogli una raccomandata presso il luogo di residenza con cui lo aveva informato dell'emissione del decreto di citazione nel primo grado di giudizio; ma che tale missiva, pure regolarmente inviata presso l'indirizzo anagrafico del ricorrente, non era stata ritirata venendo poi restituita al mittente per compiuta giacenza.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.; ha esposto che, nel caso di specie, non si ravvisavano elementi da cui dedurre che l'imputato si fosse sottratto alla conoscenza del procedimento, a nulla rilevando la ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore d'ufficio, né il dato rappresentato dall'invio di una lettera raccomandata da parte di quest'ultimo al fine di porlo a conoscenza della relativa vocatio in iudicium; mentre, in ordine alla circostanza relativa alla sussistenza di un regolare residenza in provincia di Bologna, deduceva che la stessa poteva essere valutata al fine di giustificare un successivo tentativo di notifica a mani proprie.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il testo dell'art.629-bis cod.proc.pen., inserito dall'arti., comma 71, della

I. 23 giugno 2017, n.103, prevedeva - nella originaria formulazione e nel testo vigente ratione temporis (e applicabile in caso di dichiarazione di assenza pronunciata anteriormente al 10 novembre 2022, data di entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n.150, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art.89, comma 1) - che il condannato con sentenza definitiva potesse ottenere la rescissione del giudicato «qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».

A propria volta, la disciplina della rescissione del giudicato si riconnette - per diretto collegamento logico - con la disciplina relativa ai presupposti previsti dal legislatore per le celebrazione del giudizio nell'assenza dell'imputato e che prevede, sempre nel testo dell'art.420-bis applicabile ratione temporis, che costituiscono elementi idonei a consentire di procedere secondo tali modalità l'intervenuta elezione di domicilio ovvero la prova certa che l'imputato fosse a conoscenza del processo o si fosse comunque sottratto alla conoscenza del medesimo ovvero dei suoi atti.

3. Ai fini - rilevanti nel caso di specie - attinenti allo specifico presupposto rappresentato dall'intervenuta elezione di domicilio effettuata nel corso delle indagini preliminari, deve quindi farsi riferimento all'arresto espresso da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv. 279420, la quale ha concluso - in una fattispecie concreta che, come quella in esame, è anteriore rispetto all'inserimento dell'art.162, comma 4-bis, cod.proc.pen., ad opera della

I. 103/2017 - che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (con indirizzo poi confermato da Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483).

4. Ciò posto, va peraltro rilevato come la Corte territoriale non abbia assunto come base della propria decisione il solo dato rappresentato dalla pregressa elezione di domicilio, ma abbia invece ritenuto come espressamente perfezionata una fattispecie di volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del processo.

A tale proposito, nel citato arresto delle Sezioni Unite, è stato rilevato (punto 14 del "considerato in diritto") che «si rammenta come la disposizione, per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento».

Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc.

Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita».

Ne consegue che è quindi necessario operare una valutazione sulla base degli elementi concreti e che possa effettivamente fare ritenere perfezionata, non solo la fattispecie di mera assenza di diligenza, ma un'effettiva volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti del procedimento.

5. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente e congruamente raffrontata con il complesso dei predetti principi.

Difatti, come dato atto nella motivazione dell'ordinanza impugnata, risulta che il difensore d'ufficio nominato in sede di indagini preliminari, non solo aveva tentato ripetutamente di porsi in contatto con il suo assistito dopo la nomina, ma gli aveva anche inviato una raccomandata con la quale lo aveva informato dell'emissione del decreto di citazione nel primo grado di giudizio e che - pur se recapitata presso la reale residenza anagrafica dell'imputato - non era stata da questi né ricevuta e né successivamente ritirata, venendo quindi reinviata al mittente per compiuta giacenza.

Deve quindi ritenersi che la Corte - con motivazione immune dal denunciato vizio di violazione delle legge processuale - abbia ritenuto che la condotta dell'imputato - il quale, una volta operata l'elezione di domicilio, ha non solo omesso di tenere contatti con il professionista ma non ha dato seguito all'invio delle informazioni di questi inviate - sia stata idonea a perfezionare, in coerenza con i predetti principi, una fattispecie di volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del processo, non ravvisandosi quindi i presupposti per dare luogo alla richiesta rescissione del giudicato.

6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata alla rescissione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n.3589/2017 del Tribunale di Bologna, parzialmente riformata dalla stessa Corte territoriale con sentenza n.844/2020. La Corte territoriale ha esposto preliminarmente il contenuto dell'istanza di rescissione del giudicato; nella quale il ricorrente aveva rappresentato: di essere stato destinatario di un ordine di esecuzione, con contestuale ordine di carcerazione, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna il 21/10/2022 e notificato il 9/11/2022; di essere venuto a conoscenza solo per effetto di tale atto di essere stato condannato alla pena di anni, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di tentato furto aggravato, commesso il 24/08/2014 in Bologna nonché per il reato previsto dall'art.483 cod.pen., commesso in Pianoro il 24/9/2014; di essere stato giudicato in assenza in entrambi i gradi di giudizio e di essere stato assistito dal difensore d'ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio in sede di identificazione e con il quale non aveva mai conferito. La Corte ha quindi osservato che il dato dell'effettiva conoscenza del processo non poteva essere desunto sulla base della sola elezione di domicilio effettuata nella fase delle indagini preliminari, in assenza di elementi di fatto idonei a dedurre l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium in capo all'imputato o in mancanza di prova di un disinteresse colpevole da parte di questi. La Corte ha peraltro rilevato che sussistevano elementi da cui dedurre che l'imputato si fosse colpevolmente sottratto alla conoscenza del processo; risultando dagli atti che il difensore d'ufficio aveva ripetutamente tentato di porsi in contatto con il proprio assistito, inviandogli una raccomandata presso il luogo di residenza con cui lo aveva informato dell'emissione del decreto di citazione nel primo grado di giudizio; ma che tale missiva, pure regolarmente inviata presso l'indirizzo anagrafico del ricorrente, non era stata ritirata venendo poi restituita al mittente per compiuta giacenza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.; ha esposto che, nel caso di specie, non si ravvisavano elementi da cui dedurre che l'imputato si fosse sottratto alla conoscenza del procedimento, a nulla rilevando la ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore d'ufficio, né il dato rappresentato dall'invio di una lettera raccomandata da parte di quest'ultimo al fine di porlo a conoscenza della relativa vocatio in iudicium; mentre, in ordine alla circostanza relativa alla sussistenza di un regolare residenza in provincia di Bologna, deduceva che la stessa poteva essere valutata al fine di giustificare un successivo tentativo di notifica a mani proprie. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il testo dell'art.629-bis cod.proc.pen., inserito dall'arti., comma 71, della I. 23 giugno 2017, n.103, prevedeva - nella originaria formulazione e nel testo vigente ratione temporis (e applicabile in caso di dichiarazione di assenza pronunciata anteriormente al 10 novembre 2022, data di entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n.150, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art.89, comma 1) - che il condannato con sentenza definitiva potesse ottenere la rescissione del giudicato «qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». A propria volta, la disciplina della rescissione del giudicato si riconnette - per diretto collegamento logico - con la disciplina relativa ai presupposti previsti dal legislatore per le celebrazione del giudizio nell'assenza dell'imputato e che prevede, sempre nel testo dell'art.420-bis applicabile ratione temporis, che costituiscono elementi idonei a consentire di procedere secondo tali modalità l'intervenuta elezione di domicilio ovvero la prova certa che l'imputato fosse a conoscenza del processo o si fosse comunque sottratto alla conoscenza del medesimo ovvero dei suoi atti. 3. Ai fini - rilevanti nel caso di specie - attinenti allo specifico presupposto rappresentato dall'intervenuta elezione di domicilio effettuata nel corso delle indagini preliminari, deve quindi farsi riferimento all'arresto espresso da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv. 279420, la quale ha concluso - in una fattispecie concreta che, come quella in esame, è anteriore rispetto all'inserimento dell'art.162, comma 4-bis, cod.proc.pen., ad opera della I. 103/2017 - che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (con indirizzo poi confermato da Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483). 4. Ciò posto, va peraltro rilevato come la Corte territoriale non abbia assunto come base della propria decisione il solo dato rappresentato dalla pregressa elezione di domicilio, ma abbia invece ritenuto come espressamente perfezionata una fattispecie di volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del processo. A tale proposito, nel citato arresto delle Sezioni Unite, è stato rilevato (punto 14 del "considerato in diritto") che «si rammenta come la disposizione, per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita». Ne consegue che è quindi necessario operare una valutazione sulla base degli elementi concreti e che possa effettivamente fare ritenere perfezionata, non solo la fattispecie di mera assenza di diligenza, ma un'effettiva volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti del procedimento. 5. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente e congruamente raffrontata con il complesso dei predetti principi. Difatti, come dato atto nella motivazione dell'ordinanza impugnata, risulta che il difensore d'ufficio nominato in sede di indagini preliminari, non solo aveva tentato ripetutamente di porsi in contatto con il suo assistito dopo la nomina, ma gli aveva anche inviato una raccomandata con la quale lo aveva informato dell'emissione del decreto di citazione nel primo grado di giudizio e che - pur se recapitata presso la reale residenza anagrafica dell'imputato - non era stata da questi né ricevuta e né successivamente ritirata, venendo quindi reinviata al mittente per compiuta giacenza. Deve quindi ritenersi che la Corte - con motivazione immune dal denunciato vizio di violazione delle legge processuale - abbia ritenuto che la condotta dell'imputato - il quale, una volta operata l'elezione di domicilio, ha non solo omesso di tenere contatti con il professionista ma non ha dato seguito all'invio delle informazioni di questi inviate - sia stata idonea a perfezionare, in coerenza con i predetti principi, una fattispecie di volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del processo, non ravvisandosi quindi i presupposti per dare luogo alla richiesta rescissione del giudicato. 6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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