CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha riformato, assolvendo gli imputati dai delitti di furto in abitazione e danneggiamento per non aver commesso il fatto e rideterminando la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di lesioni aggravate, minacce, furto in abitazione e danneggiamento e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto voli:o ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio onde pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali prese in considerazione dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato), oltre ad essere caratterizzato da mere doglianze in punto di fatto; - che il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono del vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al quantum di pena irrogato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 6 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co