CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 20521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u-- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 595, commi primo e secondo, cod. pen.; letta la memoria pervenuta in cancelleria via PEC in data 11 aprile 2025 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], Difensore dell'imputato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando un'erronea valutazione del quadro probatorio operata dai Giudici di merito; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che - come correttamente ed esaustivamente chiarito dalla Corte di appello - dai fatti e dagli accadimenti oggetto di giudizio emergevano elementi di prova certi e idonei a ritenere sussistente la responsabilità penale dell'imputato, senza alcun rinvio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, a periodi storici indeterminati, atteso che i Giudici di merito hanno ricostruito in modo puntuale la vicenda diffamatoria contestata all'imputato; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia la violazione dell'art.185 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di un danno risarcibile, lamentando che non vi fosse prova di un pregiudizio subito dalla persona offesa e che, quindi, non dovesse esservi alcun risarcimento in favore di quest'ultima; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, perché - come chiarito dalla Corte di merito a pag. 12 del provvedimento impugnato - non occorre, ai fini della condanna al risarcimento del danno, che il giudice penale indaghi sulla concreta esistenza del danno risarcibile, risultando in tal caso sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso, come avvenuto nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co