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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 23172/2026

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a del 03/02/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di tentato furtoaggravato in abitazione;[OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’imputato assume violazione dell’art.56, terzo e quarto comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione, per nonessere stati riconosciuti la desistenza volontaria dalla condotta o, in subordine, ilrecesso attivo;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato poiché, come hacongruamente posto in rilievo la decisione cesurata, il ricorrente si è limitato,una volta che le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nello stabile, aconsegnarsi alle stesse senza opporre resistenza, restando così solo congetturalela prospettata possibilità di fuga, e non avendo egli, quanto al recesso attivo,posto in essere alcuna condotta volta a scongiurare l’evento o ad eliderne glieffetti pregiudizievoli, mantenendo un atteggiamento omertoso di complicità coni correi dei quali non ha voluto rivelare l’identità;[OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, l’imputato lamenta l’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo generico, perché omette di confrontarsi con le ampiee congrue argomentazioni in forza delle quali la decisione impugnata ha disattesola relativa richiesta, ponendo in rilievo la pervicacia nelle finalità predatorieanche a fronte delle oggettive difficoltà di effettuare prima il furto in un’altraabitazione, i plurimi precedenti, l’omertosa complicità con i correi, lacommissione del fatto mentre era in affidamento in prova ai servizi sociali;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 03/02/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di tentato furtoaggravato in abitazione;[OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’imputato assume violazione dell’art.56, terzo e quarto comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione, per nonessere stati riconosciuti la desistenza volontaria dalla condotta o, in subordine, ilrecesso attivo;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato poiché, come hacongruamente posto in rilievo la decisione cesurata, il ricorrente si è limitato,una volta che le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nello stabile, aconsegnarsi alle stesse senza opporre resistenza, restando così solo congetturalela prospettata possibilità di fuga, e non avendo egli, quanto al recesso attivo,posto in essere alcuna condotta volta a scongiurare l’evento o ad eliderne glieffetti pregiudizievoli, mantenendo un atteggiamento omertoso di complicità coni correi dei quali non ha voluto rivelare l’identità;[OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, l’imputato lamenta l’omessaconcessione delle circostanze attenuanti generiche;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo generico, perché omette di confrontarsi con le ampiee congrue argomentazioni in forza delle quali la decisione impugnata ha disattesola relativa richiesta, ponendo in rilievo la pervicacia nelle finalità predatorieanche a fronte delle oggettive difficoltà di effettuare prima il furto in un’altraabitazione, i plurimi precedenti, l’omertosa complicità con i correi, lacommissione del fatto mentre era in affidamento in prova ai servizi sociali;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23172/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris