CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 38281/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalle parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 26 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice della esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente proposto dal difensore delle parti civili -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- in cui si eccepiva la irregolarità della notifica della sentenza di assoluzione emessa dalla stessa Corte in data 4/6/2012 -definitiva il 28/4/2013- nei confronti dell'imputato contumace [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione la Corte adita osservava, preliminarmente, l'assenza di legittimazione delle parti civili, non avendo queste ultime alcun interesse ad eccepire vizi della suddetta notifica, mai eccepiti dallo stesso imputato. Precisava il giudice dell'esecuzione che, in ogni caso, la sentenza era stata regolarmente notificata al domicilio eletto presso l'avvocato nominato per il primo grado, rimasto tale nonostante la revoca e la nomina di altri difensori per il grado successivo. 2. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione — nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice in relazione all'art. 670 cod. proc. pen. . Si ribadisce l'interesse delle parti ad ottenere un corretto passaggio in giudicato della sentenza -attraverso la disposizione della notifica di quest'ultima personalmente all'imputato- ai fini dell'esercizio dell'azione civile in sede civile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero vi è difetto di legittimazione a promuovere l'incidente esecutivo, in rapporto ad una modalità di notifica della sentenza (di assoluzione) che inD R. rum riguarda l'imputato (destinatario della notifica) Mia le parti civili. La parte civile ha interesse ad ottenere una attestazione di irrevocabilità ma non può interloquire sulle modalità della notificazione (che peraltro risulta avvenuta) all'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dee ricorrent4ap.r-1----a-~nto delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. tìí, ij 1).irtt, Dichiara inammissibile il ricorso/é condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il