Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 31/1967
ECLI:IT:COST:1967:31
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza emessa il 31 ottobre 1966 dal Pretore di Pistoia nel
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 108, 117 e 118 del
D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento all'art. 77 della
Costituzione, in quanto con tale legge delegata sono state comminate
pene accessorie non previste dalla legge delega 9 ottobre 1964, n. 991,
e si è fatto richiamo al decreto - legge del 15 ottobre 1925, n.
2033, e ad altre disposizioni quando nella legge delega si prevedeva
l'emanazione di una legge ordinaria che disciplinasse organicamente la
produzione dei mosti, vini ed aceti, cioè in modo completo e senza
riferimento a precedenti norme regolanti la stessa materia.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata, ma nessuno si è costituito in questa sede.
:
Il fatto che la legge delegata abbia dichiarato di tener ferme
alcune disposizioni della legge sulla repressione delle frodi nei
prodotti agrari e del relativo regolamento nonché le disposizioni del
testo unico delle leggi sanitarie, non costituisce vizio di non
conformità alla delega. Questa ha demandato al Governo di disciplinare
organicamente la materia. Ma non è esatto che per disciplinare
organicamente una materia la legge delegata debba comprendere un corpo
di norme completo senza alcun riferimento a norme precedenti.
La Corte, pur dovendo ripetere che in tema di giudizio di
conformità alle deleghe legislative non si possono delineare principi
generali valevoli per tutti i casi, ritiene che la legge in esame,
imponendo la organicità della disciplina, non importava il divieto di
fare riferimento a norme precedenti.
Disciplinare in via organica non significa necessariamente dettare
un corpo di norme nuove ed autonome. Può bene essere organico un corpo
di norme che richiamino in parte norme precedenti.
Nella specie questa considerazione è tanto più valida se si tien
presente che il tener ferme norme del testo unico delle leggi sanitarie
e della legge sulle frodi nei prodotti agrari non appare contrastante
con un criterio di organicità, trattandosi di norme contenenti
principi generali sui poteri dell'Amministrazione sanitaria e degli
altri organi che operano nel campo della tutela igienica degli
alimenti.
Per quanto si riferisce alla censura relativa alla comminazione di
pene accessorie non previste dalla legge delega, la questione deve
essere dichiarata manifestamente infondata, non essendo state
prospettate nuove o diverse argomentazioni rispetto alla pronuncia di
questa Corte emanata sulla stessa questione con sentenza n. 14 del 1
febbraio 1967.
La sostanziale infondatezza delle questioni dispensa dall'esaminare
se sia esatto il richiamo dell'art. 77 della Costituzione che si legge
nell'ordinanza di rinvio.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 117 e 118 del D. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162,
concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio dei mosti, vini ed aceti" e manifestamente infondata
quella dell'art. 108 dello stesso decreto, sollevate con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967
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