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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2025

Cassazione n. 27668/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 967/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10043/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., articolando quattro motivi, ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 17 dicembre 2024 del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta di riesame dei decreti del 17 e 31 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale tribunale che, nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di varie persone per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 110 cod. pen., 29 e 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), 110, 81 cod. pen., 19, comma 6, legge n. 241 del 1990 (capo C), 110, 479 cod. pen. (capo D) e 110, 81, 479 cod. pen. (capo E), ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A e dei reati di cui ai capi B e C, aveva ordinato il sequestro preventivo dell’area di cantiere sita in Milano, via Lepontina, 4/[OSCURATO:PERSONA], 38 di sua CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27668/2025 Roma, lì, 28/07/2025 proprietà, al fine di impedire l’ulteriore prosecuzione dei reati (decreto del 17 ottobre 2024) e di consentirne la futura confisca (decreto del 31 ottobre). 2.Con atto sottoscritto dal legale rappresentante l’11 giugno 2025 con firma autenticata dal difensore, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all’impugnazione. 3.Il ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia. 4.La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero).

È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dal legale rappresentante della società ricorrente con specifica indicazione del procedimento ed è stata tempestivamente depositata nei termini in epigrafe indicati.

Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 967/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10043/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., articolando quattro motivi, ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 17 dicembre 2024 del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta di riesame dei decreti del 17 e 31 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale tribunale che, nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di varie persone per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 110 cod. pen., 29 e 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), 110, 81 cod. pen., 19, comma 6, legge n. 241 del 1990 (capo C), 110, 479 cod. pen. (capo D) e 110, 81, 479 cod. pen. (capo E), ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A e dei reati di cui ai capi B e C, aveva ordinato il sequestro preventivo dell’area di cantiere sita in Milano, via Lepontina, 4/[OSCURATO:PERSONA], 38 di sua CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27668/2025 Roma, lì, 28/07/2025 proprietà, al fine di impedire l’ulteriore prosecuzione dei reati (decreto del 17 ottobre 2024) e di consentirne la futura confisca (decreto del 31 ottobre). 2.Con atto sottoscritto dal legale rappresentante l’11 giugno 2025 con firma autenticata dal difensore, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all’impugnazione. 3.Il ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia. 4.La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dal legale rappresentante della società ricorrente con specifica indicazione del procedimento ed è stata tempestivamente depositata nei termini in epigrafe indicati. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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