CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 37620/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Prato che ha confermato la pronuncia di assoluzione del Giudice di Pace di Prato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale in relazione all'insussistenza della scriminante del diritto di critica ex art. 51 cod. pen. e art. 21 Cost., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, in ogni caso, lo stesso è comunque manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consi I ereestepst5r5 [OSCURATO:PERSONA]