CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28250/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e riducendo la pena, la sentenza del 25 settembre 2019 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di bancarotta semplice documentale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che in ogni caso, anche nell'ipotesi di inattività dell'impresa, l'imprenditore che abbia passività insolute non è esonerato dall'obbligo di tenere libri e scritture contabili fino all'eventuale dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 5412 del 14/03/1984, Benzoni, Rv. 164738); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i