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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 34368/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 23 settembre 2011 al 3 novembre 2012) in un procedimento penale, nel quale gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356 e 648 ter cod. pen., entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203.

Secondo l'accusa, Amodio sarebbe stato l'intestatario fittizio di un punto scommesse Intralot di Rimini, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, capo dell'omonimo sodalizio criminale, e avrebbe impiegato somme provento delle attività illecite del medesimo clan. 1.1.Amodio era stato tratto in arresto in esecuzione del decreto di fermo emesso dalla Procura del Repubblica presso il Tribunale di Napoli e, in esito alla convalida, il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Rimini aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, dichiarando la incompetenza territoriale.

Il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva reiterato, ex art. 27 cod. proc. pen., la misura cautelare e il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato la relativa ordinanza.

A seguito di decreto di giudizio immediato, dopo che Amodio aveva chiesto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, il G.I.P del Tribunale di Napoli aveva pronunciato sentenza di incompetenza per territorio e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna; il G.I.P. bolognese, aveva confermato la misura ex art. 27 cod. proc. pen. e il Tribunale del Riesame di Bologna aveva annullato la relativa ordinanza per non essere stati trasmessi gli atti a fondamento della richiesta; il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna aveva emesso nuovo decreto di fermo e in esito all'udienza il G.I.P., non ravvisando il pericolo di fuga e le esigenze cautelari, non aveva convalidato il fermo e aveva disposto la scarcerazione. 1.2.Con sentenza del Tribunale di Rimini del 7 giugno 2016, Amodio era stato condannato in ordine ai reati suindicati e, infine, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 23 giugno 2020, irrevocabile l'8 ottobre 2020, lo aveva assolto con la formula "perché il fatto non sussiste".

1.3. La Corte della riparazione ha rigettato la richiesta, ravvisando nella condotta del richiedente la condizione ostativa della colpa grave. 2.La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, Ezz/EZiniT, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta ostativa della colpa grave.

Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe desunto la colpa grave, con incongrua e carente motivazione, da comportamenti, quali la frequentazione con D'Alessandro e il rilascio delle carte revolving allo stesso D'Alessandro e a componenti del suo clan che, tuttavia, non erano indicativi della consapevolezza da parte di Amodio in ordine ai fatti-reato a lui contestati.

La Corte non avrebbe spiegato i motivi per cui le condotte di Amodio dovessero essere qualificate come gravemente colpose, né i motivi per cui tali condotte avessero creato una situazione di allarme sociale tale da costituire una non voluta, ma "prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità ".

Ancora prima- secondo il difensore- la Corte non avrebbe verificato se le condotte indicate fossero risultate provate in sede di cognizione: il rilascio delle carte ben poteva essere "una stravagante anomalia", e in ogni caso non era stato effettuato alcun accertamento per verificare se effettivamente potesse essere considerato uno strumento finanziario utile al riciclaggio.

Il difensore osserva che la stessa Corte di Appello, in sede di cognizione, aveva affermato che non era stato provato l'uso dell'agenzia di scommesse per il riciclaggio del denaro; che non erano stati accertati il flusso delle giocate effettuate presso l'agenzia, né giocate sospette, né anomali movimenti di denaro; che non si era indagato sulle persone cui sarebbero state rilasciate le carte di credito revolving e sul loro utilizzo; che il rilascio di un numero anomalo di carte era piuttosto un elemento di sospetto dell'attività svolta dalla filiale bancaria di Rivabella ove lavorava Amodio. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4.In data 7 giugno 2023 è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2.In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663).

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso, la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498); ovvero da scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Pasqualin, Rv. 193228; n. 18152 del 9/2/2010, Motisi, Rv. 247531; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; n. 26925 del 15/0572019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276293, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685).3.

La Corte della riparazione ha fatto buon governo di tali principi.

Dopo aver precisato che l'assoluzione di Amodio rispondeva alla fisiologica diversità di valutazione della fase cautelare rispetto a quella processuale e non era dipesa da inutilizzabilità patologica di atti di indagine, ha evidenziato alcune condotte del ricorrente connotate da colpa grave, emergenti dagli atti e dalla stessa sentenza di assoluzione , e in particolare: - la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, esponente dell'omonimo clan camorristico, e la consapevolezza da parte del ricorrente dei trascorsi giudiziari di quest'ultimo; -il personale intervento dello stesso Amodio, all'epoca dipendente della Cassa di Risparmio di Forlì e Romagna, per favorire D'Alessandro ed altre persone contigue all'omonimo clan, gravate da precedenti penali ([OSCURATO:PERSONA], compagna di D'Alessandro; [OSCURATO:PERSONA], interessato all'apertura del centro scommesse di Rimini e protestato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], famigliari di D'Alessandro; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti contigui al clan), in violazione delle regole di diligenza proprie del lavoro svolto; Amodio, infatti, senza acquisire oggettivi elementi di valutazione e senza istruire le pratiche di fido, aveva rilasciato loro un centinaio di carte revolving con un plafond complessivo di circa 1.344.000 euro, utilizzato per circa 813.000 euro.

Tale ultima condotta, stigmatizzata dalla stessa sentenza di assoluzione come anomala e, comunque, contraria alle regole di diligenza di qualsiasi operatore finanziario e tale da esporre a rischi lo stesso istituto per cui lavorava, integrava- secondo i giudici- la colpa grave, quanto meno concausa dell'adozione del provvedimento applicativo della custodia cautelare, come comprovato dal fatto che era stata costantemente richiamata nelle ordinanzatcautelari in ordine anche al delitto di riciclaggio intervenute nel tempo. 4.A fronte dell percorso argomentativo così articolato, coerente con i dati di fatto riportati e non manifestamente illogico, la censura del ricorrente è infondata.

Il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla efficacia sinergica della condotta individuata come gravemente colposa rispetto all'adozione della misura cautelare per i reati suindicati, ma non tiene conto che anche su tale specifico punto la Corte si è soffermata, rilevando che i favori resi agli appartenenti al clan di D'Alessandro attraverso la messa a disposizione, in violazione dei doveri professionali, di un plafond finanziario utilizzabile per le scommesse on line, avevano creato l'apparenza della configurabilità, quanto meno t del reato di riciclaggio.

Infondata è anche la censura relativa alla carenza di motivazione in ordine alla natura gravemente colposa della condotta addebitata ati Annodio, in quanto la Corte ha spiegato in maniera adeguata che il rapporto amicale con D'Alessandro era ambiguo e che il rilascio della carte revolving era avvenuto in violazione dei doveri professionali.

Infine infondata è la censura nella parte in cui ipotizza che i comportamenti addebitati non sarebbero stati provati o comunque sottolinea che la Corte del merito aveva ritenuto non provato "il ruolo strumentale" di Amodio rispetto agli interessi della camorra.

Il giudice della riparazione, invero, ha preso in esame circostanze di fatto emerse dalle risultanze dell'istruttoria e ha ritenuto dette circostanze, con un giudizio non manifestamente illogico, idonee a creare un'apparenza di situazione di illegalità sotto il profilo dell'impiego di flussi di danaro.

Il giudizio del giudice del merito sull'assenza di prova in ordine al coinvolgimento di Amodio nel clan camorristico non ha incidenza rispetto alla valutazione cui è chiamato il giudice della riparazione: si tratta di giudizi autonomi che, impegnando piani di indagine diversi, possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio fondato su parametri di valutazione distinti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che appare congruo liquidare in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 23 settembre 2011 al 3 novembre 2012) in un procedimento penale, nel quale gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356 e 648 ter cod. pen., entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203. Secondo l'accusa, Amodio sarebbe stato l'intestatario fittizio di un punto scommesse Intralot di Rimini, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, capo dell'omonimo sodalizio criminale, e avrebbe impiegato somme provento delle attività illecite del medesimo clan. 1.1.Amodio era stato tratto in arresto in esecuzione del decreto di fermo emesso dalla Procura del Repubblica presso il Tribunale di Napoli e, in esito alla convalida, il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Rimini aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, dichiarando la incompetenza territoriale. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva reiterato, ex art. 27 cod. proc. pen., la misura cautelare e il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato la relativa ordinanza. A seguito di decreto di giudizio immediato, dopo che Amodio aveva chiesto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, il G.I.P del Tribunale di Napoli aveva pronunciato sentenza di incompetenza per territorio e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna; il G.I.P. bolognese, aveva confermato la misura ex art. 27 cod. proc. pen. e il Tribunale del Riesame di Bologna aveva annullato la relativa ordinanza per non essere stati trasmessi gli atti a fondamento della richiesta; il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna aveva emesso nuovo decreto di fermo e in esito all'udienza il G.I.P., non ravvisando il pericolo di fuga e le esigenze cautelari, non aveva convalidato il fermo e aveva disposto la scarcerazione. 1.2.Con sentenza del Tribunale di Rimini del 7 giugno 2016, Amodio era stato condannato in ordine ai reati suindicati e, infine, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 23 giugno 2020, irrevocabile l'8 ottobre 2020, lo aveva assolto con la formula "perché il fatto non sussiste". 1.3. La Corte della riparazione ha rigettato la richiesta, ravvisando nella condotta del richiedente la condizione ostativa della colpa grave. 2.La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, Ezz/EZiniT, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta ostativa della colpa grave. Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe desunto la colpa grave, con incongrua e carente motivazione, da comportamenti, quali la frequentazione con D'Alessandro e il rilascio delle carte revolving allo stesso D'Alessandro e a componenti del suo clan che, tuttavia, non erano indicativi della consapevolezza da parte di Amodio in ordine ai fatti-reato a lui contestati. La Corte non avrebbe spiegato i motivi per cui le condotte di Amodio dovessero essere qualificate come gravemente colpose, né i motivi per cui tali condotte avessero creato una situazione di allarme sociale tale da costituire una non voluta, ma "prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità ". Ancora prima- secondo il difensore- la Corte non avrebbe verificato se le condotte indicate fossero risultate provate in sede di cognizione: il rilascio delle carte ben poteva essere "una stravagante anomalia", e in ogni caso non era stato effettuato alcun accertamento per verificare se effettivamente potesse essere considerato uno strumento finanziario utile al riciclaggio. Il difensore osserva che la stessa Corte di Appello, in sede di cognizione, aveva affermato che non era stato provato l'uso dell'agenzia di scommesse per il riciclaggio del denaro; che non erano stati accertati il flusso delle giocate effettuate presso l'agenzia, né giocate sospette, né anomali movimenti di denaro; che non si era indagato sulle persone cui sarebbero state rilasciate le carte di credito revolving e sul loro utilizzo; che il rilascio di un numero anomalo di carte era piuttosto un elemento di sospetto dell'attività svolta dalla filiale bancaria di Rivabella ove lavorava Amodio. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4.In data 7 giugno 2023 è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2.In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso, la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498); ovvero da scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Pasqualin, Rv. 193228; n. 18152 del 9/2/2010, Motisi, Rv. 247531; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; n. 26925 del 15/0572019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276293, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685).3. La Corte della riparazione ha fatto buon governo di tali principi. Dopo aver precisato che l'assoluzione di Amodio rispondeva alla fisiologica diversità di valutazione della fase cautelare rispetto a quella processuale e non era dipesa da inutilizzabilità patologica di atti di indagine, ha evidenziato alcune condotte del ricorrente connotate da colpa grave, emergenti dagli atti e dalla stessa sentenza di assoluzione , e in particolare: - la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, esponente dell'omonimo clan camorristico, e la consapevolezza da parte del ricorrente dei trascorsi giudiziari di quest'ultimo; -il personale intervento dello stesso Amodio, all'epoca dipendente della Cassa di Risparmio di Forlì e Romagna, per favorire D'Alessandro ed altre persone contigue all'omonimo clan, gravate da precedenti penali ([OSCURATO:PERSONA], compagna di D'Alessandro; [OSCURATO:PERSONA], interessato all'apertura del centro scommesse di Rimini e protestato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], famigliari di D'Alessandro; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti contigui al clan), in violazione delle regole di diligenza proprie del lavoro svolto; Amodio, infatti, senza acquisire oggettivi elementi di valutazione e senza istruire le pratiche di fido, aveva rilasciato loro un centinaio di carte revolving con un plafond complessivo di circa 1.344.000 euro, utilizzato per circa 813.000 euro. Tale ultima condotta, stigmatizzata dalla stessa sentenza di assoluzione come anomala e, comunque, contraria alle regole di diligenza di qualsiasi operatore finanziario e tale da esporre a rischi lo stesso istituto per cui lavorava, integrava- secondo i giudici- la colpa grave, quanto meno concausa dell'adozione del provvedimento applicativo della custodia cautelare, come comprovato dal fatto che era stata costantemente richiamata nelle ordinanzatcautelari in ordine anche al delitto di riciclaggio intervenute nel tempo. 4.A fronte dell percorso argomentativo così articolato, coerente con i dati di fatto riportati e non manifestamente illogico, la censura del ricorrente è infondata. Il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla efficacia sinergica della condotta individuata come gravemente colposa rispetto all'adozione della misura cautelare per i reati suindicati, ma non tiene conto che anche su tale specifico punto la Corte si è soffermata, rilevando che i favori resi agli appartenenti al clan di D'Alessandro attraverso la messa a disposizione, in violazione dei doveri professionali, di un plafond finanziario utilizzabile per le scommesse on line, avevano creato l'apparenza della configurabilità, quanto meno t del reato di riciclaggio. Infondata è anche la censura relativa alla carenza di motivazione in ordine alla natura gravemente colposa della condotta addebitata ati Annodio, in quanto la Corte ha spiegato in maniera adeguata che il rapporto amicale con D'Alessandro era ambiguo e che il rilascio della carte revolving era avvenuto in violazione dei doveri professionali. Infine infondata è la censura nella parte in cui ipotizza che i comportamenti addebitati non sarebbero stati provati o comunque sottolinea che la Corte del merito aveva ritenuto non provato "il ruolo strumentale" di Amodio rispetto agli interessi della camorra. Il giudice della riparazione, invero, ha preso in esame circostanze di fatto emerse dalle risultanze dell'istruttoria e ha ritenuto dette circostanze, con un giudizio non manifestamente illogico, idonee a creare un'apparenza di situazione di illegalità sotto il profilo dell'impiego di flussi di danaro. Il giudizio del giudice del merito sull'assenza di prova in ordine al coinvolgimento di Amodio nel clan camorristico non ha incidenza rispetto alla valutazione cui è chiamato il giudice della riparazione: si tratta di giudizi autonomi che, impegnando piani di indagine diversi, possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio fondato su parametri di valutazione distinti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che appare congruo liquidare in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione dell
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