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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37158/2025

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onunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 luglio 1955 ; avversol’ordinanza del 2 0 febbraio 2025 del Tribunale di Palermo ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso ; uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] , nell’interesse dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ritenute la gravitàindiziaria, l'operatività della presunzione prevista dall'art. 275 comma 3, cod.proc. pen. e la sussistenza in concreto delle esigenze cautelari di cui alle lett. a)e c) dell’art. 274 cod. proc. pen. , applicava a d [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto , contestato nell'addebito provvisorio, di cui all'art. 416 - bis , commi 1, 3, 4 e 6, cod. p en ., per avere, unitamentead altri associati, fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa nostra e, inparticolare, della famiglia mafiosa di Uditore, ricompresa nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA].

Laprospettazione è stata integralmente confermata dal Tribunale distrettuale che, con l’ordinanza oggi impugnata, rigettava l’istanza di riesame proposta dall’indagato. 2.Il ricorso si compone di un unico motivo d’ impugnazione , a mezzo del quale ladifesa deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione,la mancanza di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, in difettodi un idoneo contributo causale offerto dallo stesso in favore del sodalizio .

In estrema sintesi, s econdo la prospettazione difensiva , il ricorrente si sarebbe limitato ad essere un mero depositario delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA](con il quale era legato da risalenti rapporti di amicizia ) ; condotta ch e, in difettodi un concreto e fattivo apporto al sodalizio, non potrebbe qualificarsi in terminidi partecipazione associativa .

E l a sua intraneità non potrebbe desumersi né dal suo coinvolgimento n ell a gestione delle controversie causate dal sodale EugenioAvellino ( essendo intervenuto non già nell’interesse del sodalizio, ma dell a controparte contrattuale ), né dalla pregressa condanna per un parallelo r e ato associativo(dato, in sé, non indicativo della persistenza dell’originario vincolo).

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è , complessivamente, infondato. 2.Va premesso che la delibazione cautelare è preordinat a , sotto il profilo indiziario,ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezzadell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (Cass. Sez.

U. n. 36267 del30/5/2006, Spennato, Rv. 234598) ; c osicché, qualunque elemento probatorio idoneoa fondare tale giudizio è sufficiente per l’adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511;Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053) .

Parallelamente,sotto il profilo motivazionale, il giudice non deve dar conto, specificamente,di ogni censura prospettata dalla parte , deve solo indicare , in modo logico ed adeguato ( anche attraverso una valutazione globale delle risultanzeistruttorie), le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivoè stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011,Caruso, Rv. 2 50900). 3.Chiarito ciò, la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera econsiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza eal rafforzamento dell'associazione (Sez.

U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003,Carnevali).

E ciò anche se l'attività sia di second aria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre2012, Rv. 254105).

Una condotta libera che, all’interno di un’associazione di tipo mafioso, si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione,idoneo, in concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” infavore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).

Una condotta tipica, quindi, che seppur non debba necessariamente possedere- di per sé – un’elevata carica di apporto causale alla vita dell'intera associazioneo di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno,deve comunque concretizzarsi in termini di partecipazione fattiva (che si realizzamediante il compimento di atti di militanza associativa), tes a ad agevolare inmodo riconoscibile il perseguimento degli scopi associativi (Sez.

U. n. 33748 del 12/07/2005,Mannino,Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328) .

Cosicché, come correttamente evidenzia il ricorrente, l a mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione,ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradottain un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria ( Sez. 5 , n. 12753 del 17/01/2024,Marino, Rv. 286120 ) . 4.Tutto ciò considerato, il provvedimento impugnato , nel delineare il quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotizzata partecipazione (nei termini sopradelineati), analiticamente indicando ne gli argomenti logici e i dati fattuali .

Segnatamente: - la pacifica condivisione , con il [OSCURATO:PERSONA] , di notizie afferenti alla vita dell’associazione,logicamente riservate agli intranei; -la sua fattiva interlocuzione nelle richieste di autorizzazione all’esecuzione di lavori edili nella zona e nelle controversie insorte con gli acquirenti degli immobili; -la considerazione vantata dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno delle altre famiglie criminali (chene riconoscevano la presenza sui cantieri) . - la precedente condanna per il medesimo reato ( la partecipazione alla famigliamafiosa di Palermo – Uditore ) ; 5.Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con tutto ciò , ma invoca una rivalutazionedal dato fattuale (la natura dell’intervento pacificamente offerto nelle controversie d’interesse del sodalizio ), peraltro attraverso una critica frammentariadei singoli argomenti utilizzati .

Non considera, però, che l 'indagine dilegittimità sul discorso giustificativo della decisione non è diretta a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma è finalizzata al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo;dimentica, poi, che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modoparcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contestoprobatorio (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128).

In questi termini si comprende come la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione del dato fattuale o l'indagine , nella sua dimensione fattuale, sull'attendibilitàdei testimoni è attività che postula, intrinsecamente, la necessità di comparare e coordinare i singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessivavalenza dimostrativa.

Un apprezzamento, in fatto, precluso al giudice dellalegittimità, in quanto riservato, ontologicamente, al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusionedi altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). 5.Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese processuali. 6.La cancelleria curerà e comunicazioni di cui al comma 1 - ter dell’art. 94 delledisposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 luglio 1955 ; avversol’ordinanza del 2 0 febbraio 2025 del Tribunale di Palermo ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso ; uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] , nell’interesse dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ritenute la gravitàindiziaria, l'operatività della presunzione prevista dall'art. 275 comma 3, cod.proc. pen. e la sussistenza in concreto delle esigenze cautelari di cui alle lett. a)e c) dell’art. 274 cod. proc. pen. , applicava a d [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto , contestato nell'addebito provvisorio, di cui all'art. 416 - bis , commi 1, 3, 4 e 6, cod. p en ., per avere, unitamentead altri associati, fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa nostra e, inparticolare, della famiglia mafiosa di Uditore, ricompresa nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA]. Laprospettazione è stata integralmente confermata dal Tribunale distrettuale che, con l’ordinanza oggi impugnata, rigettava l’istanza di riesame proposta dall’indagato. 2.Il ricorso si compone di un unico motivo d’ impugnazione , a mezzo del quale ladifesa deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione,la mancanza di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, in difettodi un idoneo contributo causale offerto dallo stesso in favore del sodalizio . In estrema sintesi, s econdo la prospettazione difensiva , il ricorrente si sarebbe limitato ad essere un mero depositario delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA](con il quale era legato da risalenti rapporti di amicizia ) ; condotta ch e, in difettodi un concreto e fattivo apporto al sodalizio, non potrebbe qualificarsi in terminidi partecipazione associativa . E l a sua intraneità non potrebbe desumersi né dal suo coinvolgimento n ell a gestione delle controversie causate dal sodale EugenioAvellino ( essendo intervenuto non già nell’interesse del sodalizio, ma dell a controparte contrattuale ), né dalla pregressa condanna per un parallelo r e ato associativo(dato, in sé, non indicativo della persistenza dell’originario vincolo). CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è , complessivamente, infondato. 2.Va premesso che la delibazione cautelare è preordinat a , sotto il profilo indiziario,ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezzadell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (Cass. Sez. U. n. 36267 del30/5/2006, Spennato, Rv. 234598) ; c osicché, qualunque elemento probatorio idoneoa fondare tale giudizio è sufficiente per l’adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511;Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053) . Parallelamente,sotto il profilo motivazionale, il giudice non deve dar conto, specificamente,di ogni censura prospettata dalla parte , deve solo indicare , in modo logico ed adeguato ( anche attraverso una valutazione globale delle risultanzeistruttorie), le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivoè stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011,Caruso, Rv. 2 50900). 3.Chiarito ciò, la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera econsiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza eal rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003,Carnevali). E ciò anche se l'attività sia di second aria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre2012, Rv. 254105). Una condotta libera che, all’interno di un’associazione di tipo mafioso, si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione,idoneo, in concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” infavore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Una condotta tipica, quindi, che seppur non debba necessariamente possedere- di per sé – un’elevata carica di apporto causale alla vita dell'intera associazioneo di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno,deve comunque concretizzarsi in termini di partecipazione fattiva (che si realizzamediante il compimento di atti di militanza associativa), tes a ad agevolare inmodo riconoscibile il perseguimento degli scopi associativi (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005,Mannino,Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328) . Cosicché, come correttamente evidenzia il ricorrente, l a mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione,ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradottain un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria ( Sez. 5 , n. 12753 del 17/01/2024,Marino, Rv. 286120 ) . 4.Tutto ciò considerato, il provvedimento impugnato , nel delineare il quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotizzata partecipazione (nei termini sopradelineati), analiticamente indicando ne gli argomenti logici e i dati fattuali . Segnatamente: - la pacifica condivisione , con il [OSCURATO:PERSONA] , di notizie afferenti alla vita dell’associazione,logicamente riservate agli intranei; -la sua fattiva interlocuzione nelle richieste di autorizzazione all’esecuzione di lavori edili nella zona e nelle controversie insorte con gli acquirenti degli immobili; -la considerazione vantata dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno delle altre famiglie criminali (chene riconoscevano la presenza sui cantieri) . - la precedente condanna per il medesimo reato ( la partecipazione alla famigliamafiosa di Palermo – Uditore ) ; 5.Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con tutto ciò , ma invoca una rivalutazionedal dato fattuale (la natura dell’intervento pacificamente offerto nelle controversie d’interesse del sodalizio ), peraltro attraverso una critica frammentariadei singoli argomenti utilizzati . Non considera, però, che l 'indagine dilegittimità sul discorso giustificativo della decisione non è diretta a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma è finalizzata al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo;dimentica, poi, che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modoparcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contestoprobatorio (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). In questi termini si comprende come la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione del dato fattuale o l'indagine , nella sua dimensione fattuale, sull'attendibilitàdei testimoni è attività che postula, intrinsecamente, la necessità di comparare e coordinare i singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessivavalenza dimostrativa. Un apprezzamento, in fatto, precluso al giudice dellalegittimità, in quanto riservato, ontologicamente, al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusionedi altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). 5.Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese processuali. 6.La cancelleria curerà e comunicazioni di cui al comma 1 - ter dell’art. 94 delledisposizioni di attuazione del codice di procedura penale. P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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