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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04458/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che i ricorsi congiunti di Sammarco e Pellegrini sono manifestamente infondati perchè la Corte di appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento del fatto di particolare tenuità evidenziando la gravità della condotta (detenzione illecita di circa 60 dosi medie di stupefacenti di diverso genere già suddivise per la cessione), l'utilizzo di un deposito e di una vettura noleggiata per l'attività di smercio, la pendenza di un procedimento per reato della stessa indole; ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il PrOittente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che i ricorsi congiunti di Sammarco e Pellegrini sono manifestamente infondati perchè la Corte di appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento del fatto di particolare tenuità evidenziando la gravità della condotta (detenzione illecita di circa 60 dosi medie di stupefacenti di diverso genere già suddivise per la cessione), l'utilizzo di un deposito e di una vettura noleggiata per l'attività di smercio, la pendenza di un procedimento per reato della stessa indole; ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il PrOittente
Sentenza Cassazione n. 04458/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris