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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 30788/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21144-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 339/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a Corte di appello di Messina, provvedendo sull'appello dell'INPS, accertava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione, in via astratta, della controricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2, comma 6, della legge nr. 335 del 1995; tuttavia, in concreto, dichiarava estinto l'obbligo contributivo relativo all'anno 2010 per intervenuta prescrizione;

2. per quanto qui solo rileva, a fondamento del decisum, la Corte territoriale osservava come il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale andasse fissato al momento di scadenza del termine per il versamento dei contributi e, pertanto, la pretesa dell'INPS era prescritta; 3.avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria, cui non ha opposto difese l'intimata;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]:

5. con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18 del d.lgs. nr . 241 del 1997, dell'art. 17 del DPR nr. 435 del 2001 e del DPCM 12 maggio 2011, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM del 15 maggio 2011, Ric. 2021 n. 21144 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- pubblicato sulla G.U. nr. 111 del 2011, aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6.7.2011 mentre la richiesta di pagamento dell'INPS era pervenuta nella sfera della destinataria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], come dall'Istituto allegato sin dalla memoria di costituzione in primo grado e dimostrato dalla produzione della raccomandata a.r. del 22 giugno 2016 con relativo avviso di ricevimento;

6. il motivo, formulato nel rispetto degli oneri di specificazione di cui all'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ., è fondato nei termini che seguono;

7. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il Ric. 2021 n. 21144 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -3- versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 8.a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha, però, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione Li» (Cass. nr.10273 del 2021);

9. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010;

10. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v.

Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 12.5.2011 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr . 241 del 1997);

11. la sentenza impugnata ha deciso la controversia, senza esaminare il profilo -che viceversa la fattispecie astratta imponeva- concernente il differimento imposto dal DPCM in ultimo citato; va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che, nel dirimere la lite, terrà conto del differimento al 6 luglio 2011 del termine per effettuare il pagamento del saldo dei contributi dell'anno 2010 e fisserà a tale ultima data Ric. 2021 n. 21144 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -4- (6.7.2011) il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale;

12. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle fe 'Ll spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21144-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 339/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a Corte di appello di Messina, provvedendo sull'appello dell'INPS, accertava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione, in via astratta, della controricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2, comma 6, della legge nr. 335 del 1995; tuttavia, in concreto, dichiarava estinto l'obbligo contributivo relativo all'anno 2010 per intervenuta prescrizione; 2. per quanto qui solo rileva, a fondamento del decisum, la Corte territoriale osservava come il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale andasse fissato al momento di scadenza del termine per il versamento dei contributi e, pertanto, la pretesa dell'INPS era prescritta; 3.avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria, cui non ha opposto difese l'intimata; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18 del d.lgs. nr . 241 del 1997, dell'art. 17 del DPR nr. 435 del 2001 e del DPCM 12 maggio 2011, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM del 15 maggio 2011, Ric. 2021 n. 21144 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- pubblicato sulla G.U. nr. 111 del 2011, aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6.7.2011 mentre la richiesta di pagamento dell'INPS era pervenuta nella sfera della destinataria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], come dall'Istituto allegato sin dalla memoria di costituzione in primo grado e dimostrato dalla produzione della raccomandata a.r. del 22 giugno 2016 con relativo avviso di ricevimento; 6. il motivo, formulato nel rispetto degli oneri di specificazione di cui all'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ., è fondato nei termini che seguono; 7. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il Ric. 2021 n. 21144 sez. ML - ud. 17-05-2022 -3- versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 8.a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha, però, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione Li» (Cass. nr.10273 del 2021); 9. nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010; 10. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 12.5.2011 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr . 241 del 1997); 11. la sentenza impugnata ha deciso la controversia, senza esaminare il profilo -che viceversa la fattispecie astratta imponeva- concernente il differimento imposto dal DPCM in ultimo citato; va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che, nel dirimere la lite, terrà conto del differimento al 6 luglio 2011 del termine per effettuare il pagamento del saldo dei contributi dell'anno 2010 e fisserà a tale ultima data Ric. 2021 n. 21144 sez. ML - ud. 17-05-2022 -4- (6.7.2011) il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale; 12. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle fe 'Ll spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa compo
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