CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 10/01/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Asti, emessa in data 09/12/2015, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 217 legge fallimentare (capo A); 216, comma 1, n. 1, 223 legge fallimentare (capo B); 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare (capo C), quale amministratore unico della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 19/04/2012, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione e riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. In data 21/12/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 1, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha omesso di valutare la dimostrata perdita di possesso, da parte del ricorrente, dei tre autocarri in leasing, in quanto oggetto di furto in epoca antecedente al fallimento, tra il 2010 ed il 2011; rispetto a tali vicende il Grande non è mai stato denunciato per simulazione di reato né per appropriazione indebita, né la Corte di merito contesta la fondatezza delle denunce di furto; inoltre, facendo riferimento al breve periodo intercorso tra la conclusione dei contratti di leasing e la cessazione del pagamento dei canoni, la sentenza impugnata non chiarisce quali beni sarebbero stati sottratti alla massa fallimentare, posto che i beni non erano di proprietà della società e che sarebbero stati oggetto di riscatto per mancato pagamento dei canoni, senza rientrare nell'attivo fallimentare; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo il Grande affidato la contabilità ad un commercialista, con cui il curatore non aveva mai preso contatti, nonostante l'invito e le indicazioni fornite dal Grande medesimo; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, nella rideterminazione della pena, è incorsa nella violazione del divieto di reformatio in peius, non avendo modificato la pena, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato come le sentenze di merito, in riferimento alla condotta distrattiva contestata al ricorrente, abbiano condiviso la valutazione delle risultanze probatorie e le conclusioni; ne consegue che, trattandosi di "doppia conforme", la motivazione delle dette pronunce costituisca un unico complesso logico argomentativo che si integra reciprocamente. In tal senso, quindi, appare evidente come già il primo giudice avesse evidenziato come la società fallita avesse stipulato, in data 03/07/2008, due contratti di leasing con la VFS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aventi ad oggetto due autocarri Renault, per i quali non versava più i canoni d partire dal maggio 2009, omettendo di restituire i veicoli alla finanziaria; le stesse vicende riguardavano il contratto di leasing stipulato in data 09/04/2008 con la MAN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in riferimento ad un autocarro Man, i cui canoni non venivano più corrisposti dall'aprile 2009. Tutti i predetti autocarri venivano denunciati come oggetto di furto, i primi due in data 09/11/2020, il terzo in data 29/03/2011. Sul punto il primo giudice ha osservato come le date di risoluzione dei contratti di leasing fossero di gran lunga antecedenti rispetto alle denunce di furto, di circa un anno, il che rende evidente come il Grande avesse deliberatamente ignorato le richieste di restituzione da parte dei legittimi proprietari. Peraltro, la sentenza impugnata mette in evidenza come, dalla denuncia di furto, si evince che gli autocarri marca Renault fossero stati condotti in Olanda dal Grande e parcheggiati per alcuni mesi, essendone stato constatato il furto nel successivo mesi di ottobre. Era altresì stata rinvenuta la denuncia di furto, presentata nel novembre 2010 presso la polizia olandese, da un cittadino marocchino residente in Italia, legale rappresentante di una società, la Multiservizi, non meglio identificata, che aveva ottenuto detti autocarri a titolo di noleggio dalla società fallita; il cittadino marocchino, a sua volta, aveva consegnato gli autocarri, nel giugno 2009, ad un'azienda olandese, il cui legale rappresentante, ben prima del furto, non aveva pagato i canoni concordati, né aveva restituito i veicoli, rendendosi, infine irreperibile. Dalla lettura delle motivazioni dei giudici di merito, quindi, emerge come, alla stregua delle descritte circostanze, la sentenza impugnata abbia correttamente ravvisato la condotta distrattiva, in coerenza con il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contratto di leasing, qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa o che comporti per quest'ultima un onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, integra il reato di bancarotta fraudolenta, poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279121; Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Farruggio, Rv. 272992). Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato come l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, ai sensi degli artt. 2214 e segg. e 2241 e segg. cod. civ. ( incomba personalmente sull'imprenditore, per cui la sua responsabilità in ordine alla tenuta delle scritture non viene a cessare se egli abbia affidato ad altri l'incarico di curarne la compilazione. Peraltro, in caso di dichiarazioni di fallimento, l'onere di mettere a disposizione del curatore le scritture è dell'imprenditore fallito, come si evince dalla disposizione di cui all'art. 16 n. 3 legge fallimentare, non certamente del soggetto terzo a cui era stata eventualmente affidata la tenuta delle stesse; ne consegue che, in tale ultimo caso, l'imprenditore, qualora alDbia affidato ad un esperto le scritture contabili, sarà tenuto, all'esito della dichiarazione di fallimento, ad attivarsi per recuperarle allo scopo metterle a disposizione del curatore, essendo escluso qualsiasi onere del curatore stesso di attivarsi per la ricerca della documentazione contabile. Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato come il Grande, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta; lasciando inalterato tale giudizio di equivalenza, quindi, la pena non avrebbe potuto essere inferiore al limite edittale minimo, pari ad anni tre di reclusione; né può essere ritenuta incongrua la motivazione fornita sul punto dalla Corte di merito, che ha escluso la possibilità di concedere le dette attenuanti con giudizio di prevalenza, in assenza di elementi sopravvenuti in grado di modificare il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente, al sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese