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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39655/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché n2213 sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il provvedimento dimostra di aver analizzato la relazione comportamentale e la circostanza allegata dalla difesa circa lo svolgimento da parte di Chianese di attività lavorativa); Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, alle pagine 4 e 5, non contiene solo riferimenti alla gravità dei fatti di reato commessi da Chianese, ma anche l'indicazione di elementi ritenuti non idonei a dimostrare con certezza il venir meno della pericolosità sociale in capo allo stesso e l'avvio di un percorso di revisione del passato criminale di costui); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché n2213 sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il provvedimento dimostra di aver analizzato la relazione comportamentale e la circostanza allegata dalla difesa circa lo svolgimento da parte di Chianese di attività lavorativa); Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, alle pagine 4 e 5, non contiene solo riferimenti alla gravità dei fatti di reato commessi da Chianese, ma anche l'indicazione di elementi ritenuti non idonei a dimostrare con certezza il venir meno della pericolosità sociale in capo allo stesso e l'avvio di un percorso di revisione del passato criminale di costui); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 202
Sentenza Cassazione n. 39655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris