Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1882/2008
ECLI:EU:C:2008:367
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite da C‑334/06 a C‑336/06
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal [OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 91/439/CEE — Reciproco riconoscimento delle patenti di guida — Revoca della patente in uno Stato membro per uso di stupefacenti o di alcol — Nuova patente rilasciata in un altro Stato membro — Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro — Residenza non conforme alla direttiva 91/439/CEE»
Massime della sentenza
Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 91/439
(Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4)
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento
n. 1882/2003, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento, nel suo territorio,
del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori
di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente imposto alla persona interessata e, pertanto, della validità
di tale patente finché il titolare della medesima non abbia soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato membro per
il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l’esame di idoneità alla guida
attestante il venir meno dei motivi che avevano giustificato la detta revoca.
Nelle stesse circostanze, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento, nel suo territorio,
del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro ove sia dimostrato,
in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del
rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto nel territorio del primo Stato
membro di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato
membro del rilascio.
(v. punto 70 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
26 giugno 2008 (
*
)
«Direttiva 91/439/CEE – Reciproco riconoscimento delle patenti di guida – Revoca della patente in uno Stato membro per uso di stupefacenti o di alcol – Nuova patente rilasciata in un altro Stato membro – Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro –Residenza non conforme alla direttiva 91/439/CEE»
Nei procedimenti riuniti da C‑334/06 a C‑336/06,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) con decisioni 20, 17 e 31 luglio 2006, pervenute in cancelleria il 3 agosto 2006, nelle cause
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑334/06),
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑336/06)
contro
[OSCURATO:PERSONA]
,
e
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑335/06
)
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. N. [OSCURATO:PERSONA], J. Klučka, A. Ó Caoimh e A.
Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. G. Zimmermann, Rechtsanwalt;
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. Th. Rehm, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti,
– per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M. Ribes, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 febbraio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del
Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dal regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439»).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie che oppongono, rispettivamente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (procedimento
C‑334/06) nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA] (procedimento C‑336/06) al [OSCURATO:PERSONA] (circoscrizione di [OSCURATO:PERSONA]) e il sig. [OSCURATO:PERSONA]
(procedimento C‑335/06) al [OSCURATO:PERSONA] (circoscrizione di [OSCURATO:PERSONA]) riguardo al rifiuto,
da parte della Repubblica federale di Germania, di riconoscere la patente di guida che i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno
ottenuto nella Repubblica ceca successivamente alla revoca amministrativa della loro patente di guida tedesca a causa del
consumo di alcol.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
Ai termini del primo ‘considerando’ della direttiva 91/439, che ha abrogato la prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980,
80/1263/CEE, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), a partire dal 1º luglio 1996:
«(…) ai fini della politica comune dei trasporti e nell’intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione
stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale
hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario,
riconosciuta reciprocamente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri senza obbligo di sostituzione».
4
Il quarto ‘considerando’ di questa direttiva così recita:
«(…) per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni minime per
il rilascio della patente di guida».
5
L’ultimo ‘considerando’della direttiva 91/439 precisa che:
«(…) per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano applicare le loro disposizioni
nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito
la residenza normale nel loro territorio».
6
L’art. 1 di detta direttiva dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo
il modello comunitario descritto nell’allegato I o I bis. (…)
2. Le patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro
diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali
in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente
le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».
7
Ai termini dell’art. 7, n. 1, della direttiva 91/439 il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
«a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché
al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato
membro che rilascia la patente di guida».
8
Conformemente al punto 14 dell’allegato III di questa direttiva, intitolato «Norme minime concernenti l’idoneità fisica e
mentale per la guida di un veicolo a motore», il consumo di alcol costituisce un pericolo rilevante per la sicurezza della
circolazione e, tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico. Il punto 14.1, primo
comma, di questo allegato recita «[l]a patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente
che si trovi in stato di dipendenza dall’[alcol] o che non possa dissociare la guida dal consumo di [alcol]». Dal secondo
comma del detto punto 14.1 risulta che «[l]a patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente
che si sia trovato in stato di dipendenza dall’[alcol], al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un
medico autorizzato e un controllo medico regolare».
9
Dal punto 5 di questo medesimo allegato risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo
di una patente di guida, un esame medico rispondente a norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.
10
Ai termini dell’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439:
«Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro».
11
L’art. 8 della stessa direttiva prevede quanto segue:
«(...)
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di
residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni
nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario,
può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
(…)
4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati
al paragrafo 2 la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
(…)».
12
L’art. 9, primo comma, della detta direttiva precisa che per «residenza normale» si deve intendere «il luogo in cui una persona
dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona
che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo
in cui essa abita».
13
L’art. 12, n. 3, della direttiva 91/439 stabilisce che:
«[OSCURATO:PERSONA] membri si assistono reciprocamente nell’applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni
sulle patenti che essi hanno registrato».
La normativa nazionale
La normativa relativa al riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri [OSCURATO:PERSONA] membri
14
L’art. 28, nn. 1, 4 e 5, del regolamento 18 agosto 1998 sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale (regolamento
relativo alla patente) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnisverordnung)] (BGBl. I
1998, pag. 2214; in prosieguo: la «FeV»), dispone:
«(1) I titolari di una patente di guida valida [dell’Unione europea] o [dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»)]
aventi la loro residenza normale ai sensi dell’art. 7, nn. 1 o 2, in Germania sono autorizzati – fatte salve le restrizioni
di cui ai nn. 2-4 – a guidare veicoli in Germania nell’ambito dei diritti ad essi riconosciuti. Le condizioni cui sono subordinate
le patenti di guida straniere devono essere rispettate anche in Germania. Le disposizioni del presente regolamento si applicano
alle dette patenti salvo disposizioni contrarie.
(…)
(4) L’autorizzazione di cui al n. 1 non si applica ai titolari di una patente di guida [dell’Unione o del] SEE,
(…)
3. la cui patente di guida è stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un
giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, ai quali
sia stato negato il rilascio della patente di guida con una decisione definitiva o ai quali la patente di guida non sia stata
revocata soltanto perché nel frattempo gli stessi vi hanno rinunciato,
(…)
(5) Il diritto di fare uso nel territorio nazionale di una patente di guida [dell’Unione o del] SEE successivamente all’adozione
di uno dei provvedimenti menzionati nel n. 4, punti 3 e 4, viene concesso, su domanda dell’interessato, se i motivi della
revoca o del divieto temporaneo sono venuti meno (...)».
La normativa relativa alla revoca della patente di guida
15
Secondo l’art. 69 del codice penale (Strafgesetzbuch), il giudice penale ordina la revoca della patente qualora risulti dai
fatti di causa che la persona perseguita è inidonea alla guida di veicoli. Conformemente all’art. 69 bis del medesimo codice,
tale revoca è accompagnata da un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo (periodo di esclusione) che può variare
da sei mesi a cinque anni e che, in taluni casi, può essere pronunciato a vita.
16
In virtù dell’art. 46 della FeV, disposizione che attua l’art. 3 della legge sulla circolazione stradale (Straβenverkehrsgesetz),
l’autorità competente per il rilascio delle patenti deve revocare il diritto di guidare qualora il titolare di una patente
si riveli inidoneo alla guida di veicoli. Conformemente al n. 5 del detto art. 46, il diritto di guidare si estingue a causa
della revoca della patente di guida. Nel caso in cui tale patente sia stata rilasciata all’estero, il ritiro della medesima
comporta l’estinzione del diritto di guidare veicoli nel territorio nazionale.
La normativa relativa all’idoneità alla guida
17
L’art. 11 della FeV, intitolato «Idoneità», precisa:
«(1) I richiedenti una patente di guida devono presentare i necessari requisiti fisici e psicologici. Tali condizioni non sono
soddisfatte, tra l’altro, quando è presente una delle malattie o deficienze di cui all’allegato 4 o 5, che esclude l’idoneità
[alla guida di autoveicoli] o l’idoneità parziale [alla medesima].
(…)
(2) Se sono noti fatti che suscitano preoccupazioni relative allo stato di salute fisica o mentale del richiedente la patente
di guida, l’autorità competente per il rilascio delle patenti di guida può, al fine di predisporre decisioni sul rilascio
o il rinnovo del permesso di guida o sull’imposizione di limitazioni o condizioni, disporre che il candidato produca una perizia
medica. (...)
(3) La presentazione di una perizia effettuata da un centro ufficialmente riconosciuto in materia di idoneità alla guida (perizia
medico-psicologica) può essere richiesta per chiarire dubbi in merito all’idoneità alla guida ai fini di cui al n. 2 [in particolare]
(...)
4. in caso di infrazioni gravi o ripetute al codice stradale o di reati aventi un rapporto con la circolazione stradale o con
l’idoneità a guidare (…)
o
5. al momento della riassegnazione della patente di guida,
(…)
b) quando la revoca della patente di guida si basa su uno dei motivi indicati al punto 4.
(…)
(8) Se la persona interessata si rifiuta di lasciarsi esaminare o non fornisce entro i termini all’autorità competente in materia
di patenti la perizia di cui essa ha chiesto la produzione, l’autorità competente nella sua decisione può concludere per l’inidoneità
della persona interessata (...)».
18
L’art. 13 della FeV intitolato, «Idoneità in caso di problemi di alcol», abilita le autorità competenti a ordinare, in talune
circostanze, la presentazione di una perizia medico-psicologica per predisporre decisioni relative al rilascio o al rinnovo
di una patente di guida, oppure all’imposizione di restrizioni o di condizioni per quanto riguarda il diritto alla guida.
Ciò avviene particolarmente quando, secondo il parere medico o a causa di talune circostanze, vi siano indizi di un consumo
abusivo di alcol o quando le infrazioni in materia di circolazione stradale siano state commesse più volte sotto l’influsso
dell’alcol.
19
L’art. 20, n. 1, della FeV prevede che in caso di rilascio di una nuova patente dopo una revoca si applicchino le disposizioni
relative al primo rilascio di una patente. Sebbene, secondo il n. 2 di questo articolo, l’autorità competente possa rinunciare
a far sostenere nuovamente gli esami legati al rilascio della patente qualora non vi sia alcun indizio che il richiedente
non sia più in possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie a tale scopo, il n. 3 del medesimo articolo prevede
che una decisione del genere non incida sull’obbligo di presentare una perizia medico‑psicologica prevista all’art. 11, n. 3,
primo comma, punto 5, della FeV.
Cause principali e questioni pregiudiziali
Procedimento C‑334/06
20
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era titolare di una patente di guida della Repubblica democratica tedesca valida per diverse categorie di veicoli.
Tale patente gli è stata rinnovata il 31 agosto 1999 in un formato, più sicuro, simile a quello delle carte di credito.
21
Con sentenza 10 gennaio 2003, diventata definitiva, l’[OSCURATO:PERSONA] (Pretore di [OSCURATO:PERSONA]) ha condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA]
a un’ammenda per guida in stato di ebbrezza, per fatti risalenti al 28 novembre 2002. Al sig. [OSCURATO:PERSONA] sono state revocate l’autorizzazione
a guidare e la patente, con divieto di ottenere una nuova patente per un periodo di 12 mesi, scaduto il 9 aprile 2004.
22
A partire dal 10 febbraio 2004 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto una nuova patente di guida di categoria B. Non avendo prodotto una
perizia attestante la sua idoneità a guidare, egli ha infine ritirato la sua domanda.
23
Il 4 marzo 2005 il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è fatto rilasciare una nuova patente di guida di categoria B a Ostrov (Repubblica ceca).
Tale patente menziona, come domicilio del titolare, [OSCURATO:PERSONA] (Germania), località in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] risiede dal 18 gennaio 1996.
24
[OSCURATO:PERSONA], che è stato informato del rilascio di tale patente, con lettera del 12 aprile 2005 ha ordinato al
sig. [OSCURATO:PERSONA] di presentare una perizia sulla sua idoneità alla guida di autoveicoli. Poiché egli non ha ottemperato a tale
ordine, il [OSCURATO:PERSONA], con decisione 19 luglio 2005, ha revocato il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] di far uso della propria
patente ceca in Germania.
25
Con parere 21 luglio 2005, il Ministro dei Trasporti ceco ha osservato che la patente di guida ceca del sig. [OSCURATO:PERSONA] è valida.
Quest’ultimo sarebbe stato sottoposto ad un esame medico nella Repubblica ceca prima del rilascio di tale patente. Peraltro,
mediante l’apposizione della sua firma sulla richiesta di patente, egli avrebbe certificato la sua idoneità alla guida. Non
sarebbe tuttavia stata redatta alcuna perizia medico-psicologica.
26
Poiché l’opposizione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di revoca 19 luglio 2005 è stata respinta, quest’ultimo
ha proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]),
il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva [91/439] debba essere interpretato nel
senso che uno Stato membro, nell’ambito del proprio territorio, può rifiutare il riconoscimento dell’abilitazione alla guida
sulla base di una patente ottenuta in un altro Stato membro qualora [la] patente [di cui l’interessato era precedentemente
titolare sia stata] ritirata o altrimenti annullata [nel primo Stato membro], nel caso in cui il periodo di sospensione prima
del rilascio di una nuova patente all’interno del paese previsto nel provvedimento di ritiro [o di annullamento] fosse scaduto
prima del rilascio della [nuova] patente in un altro Stato membro, e qualora, sulla base di elementi obiettivi (non residenza
nello Stato membro che ha rilasciato la [nuova] patente e tentativo infruttuoso di riottenere la patente all’interno [del
primo Stato membro]), si debba ritenere che, ottenendo una patente UE straniera [nel secondo Stato membro], si siano soltanto
voluti evitare i rigorosi presupposti sostanziali per il nuovo rilascio della patente [in vigore nel primo Stato membro],
in particolare [per quanto riguarda] la valutazione medico-psicologica».
Procedimento C‑335/06
27
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era titolare, dal 1982, di una patente di guida della Repubblica democratica tedesca valida per diverse categorie
di veicoli, che gli era stata rinnovata il 7 luglio 1992.
28
Con ordinanza 23 maggio 2002, diventata definitiva, l’[OSCURATO:PERSONA] (Pretore di [OSCURATO:PERSONA]) ha condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA]
a un’ammenda per guida in stato di ebbrezza. Gli sono state revocate l’autorizzazione a guidare nonché la patente di guida,
con divieto di ottenere una nuova patente per un periodo di 20 mesi, scaduto il 22 gennaio 2004.
29
Il 21 ottobre 2003 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda diretta ad ottenere una nuova patente di guida. Non avendo prodotto
una perizia attestante la sua idoneità alla guida, egli ha tuttavia ritirato tale domanda il 6 settembre 2004.
30
Il 31 gennaio 2005 il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è fatto rilasciare una nuova patente di guida di categoria B a Sokolov (Repubblica
ceca). Tale patente menziona, come domicilio del titolare, Olbernhau (Germania), località in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha il proprio
domicilio dal 1º ottobre 1998.
31
In seguito a un normale controllo del traffico effettuato a Olbernhau il 26 aprile 2005, il [OSCURATO:PERSONA],
con lettera del 3 maggio 2005, ha ordinato al sig. [OSCURATO:PERSONA] di presentare una perizia sulla sua idoneità alla guida di autoveicoli.
Poiché egli non ha ottemperato a tale ordine, il [OSCURATO:PERSONA], con decisione 9 agosto 2005, ha revocato
al sig. [OSCURATO:PERSONA] il suo diritto di utilizzare la propria patente ceca in Germania.
32
Poiché l’opposizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso tale decisione è stata respinta, quest’ultimo ha proposto un ricorso dinanzi
al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se uno Stato membro, ai sensi dell’art. 1, n. 2, e dell’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva [91/439], possa esigere che il
titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro richieda alle autorità [del primo Stato membro] il riconoscimento
del diritto di utilizzare la propria abilitazione alla guida [sul territorio di questo], qualora a [tale] titolare (…) sia
stata ritirata o comunque annullata in precedenza, [in tale primo Stato membro], la (…) patente di guida [di cui disponeva
precedentemente].
In caso di risposta negativa:
2) Se l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva [91/439] debba essere interpretato nel senso
che uno Stato membro, nell’ambito del proprio territorio, può rifiutare il riconoscimento dell’abilitazione alla guida sulla
base di una patente ottenuta in un altro Stato membro, qualora [la] patente [di cui l’interessato era precedentemente titolare
sia stata] ritirata o altrimenti annullata [nel primo Stato membro], nel caso in cui il periodo di sospensione prima del rilascio
di una nuova patente all’interno del paese previsto nel provvedimento di ritiro [o di annullamento] fosse scaduto prima del
rilascio della [nuova] patente in un altro Stato membro e qualora, sulla base di elementi obiettivi (non residenza nello Stato
membro che ha rilasciato la [nuova] patente e tentativo infruttuoso di riottenere la patente all’interno [del primo Stato
membro]), si debba ritenere che, ottenendo una patente UE straniera [nel secondo Stato membro], si siano soltanto voluti evitare
i rigorosi presupposti sostanziali per il nuovo rilascio della patente [in vigore nel primo Stato membro], in particolare
[per quanto riguarda] la valutazione medico-psicologica».
Procedimento C‑336/06
33
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era titolare di una vecchia patente di guida di categoria 3.
34
Con decreto penale esecutivo 4 settembre 2003, l’[OSCURATO:PERSONA] (Pretore di [OSCURATO:PERSONA]) lo ha condannato a un’ammenda per
guida in stato di ebbrezza. Al sig. [OSCURATO:PERSONA] sono state inoltre revocate l’autorizzazione a guidare e la patente di guida, con
divieto di ottenere una nuova patente prima della scadenza di un termine di 10 mesi.
35
Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rilascio di una nuova patente di guida, il 15 marzo 2004 l’autorità competente gli ha chiesto
di produrre una perizia medico‑psicologica attestante la sua idoneità alla guida. L’interessato non si è conformato a tale
requisito e la sua domanda è stata respinta con decisione 27 luglio 2004.
36
Il 5 novembre 2004, decorso il termine di sospensione ordinato dall’[OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], per il quale, secondo
la decisione di rinvio, è provato che risiede in modo ininterrotto in Germania dal 19 agosto 1980, si è fatto rilasciare una
nuova patente di guida di categoria B a Ostrov (Repubblica ceca).
37
[OSCURATO:PERSONA], che è stato informato del rilascio di tale patente, il 28 novembre 2005 ha ordinato al sig. [OSCURATO:PERSONA]
di presentare una perizia sulla sua idoneità alla guida di autoveicoli. Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] non si è conformato a tale ordine,
il [OSCURATO:PERSONA], con decisione 22 marzo 2006, gli ha revocato il diritto di far uso della propria patente ceca in Germania.
38
Poiché l’opposizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso questa decisione è stata respinta, egli ha presentato un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di presentare alla Corte due questioni pregiudiziali:
«1) Se uno Stato membro, ai sensi dell’art. 1, n. 2, e dell’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva [91/439], possa esigere che il
titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro richieda alle autorità [del primo Stato membro] il riconoscimento
del diritto di utilizzare la propria abilitazione alla guida [sul territorio di questo], qualora a [tale] titolare (…) sia
stata ritirata o comunque annullata in precedenza, [in tale primo Stato membro], la (…) patente di guida [di cui disponeva
precedentemente].
In caso di risposta negativa:
2) Se l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva [91/439] debba essere interpretato nel senso
che uno Stato membro, nell’ambito del proprio territorio, può rifiutare il riconoscimento dell’abilitazione alla guida sulla
base di una patente ottenuta in un altro Stato membro, qualora [la] patente [di cui l’interessato era precedentemente titolare
sia stata] ritirata o altrimenti annullata [nel primo Stato membro], nel caso in cui il periodo di sospensione prima del rilascio
di una nuova patente all’interno del paese previsto nel provvedimento di ritiro [o di annullamento] fosse scaduto prima del
rilascio della [nuova] patente in un altro Stato membro e qualora, sulla base di elementi obiettivi (non residenza nello Stato
membro che ha rilasciato la [nuova] patente e tentativo infruttuoso di riottenere la patente all’interno [del primo Stato
membro]), si debba ritenere che, ottenendo una patente UE straniera [nel secondo Stato membro], si siano soltanto voluti evitare
i rigorosi presupposti sostanziali per il nuovo rilascio della patente [in vigore nel primo Stato membro], in particolare
[per quanto riguarda] la valutazione medico-psicologica».
Procedimento dinanzi alla Corte
39
Con ordinanza 10 ottobre 2006 il presidente della Corte ha ordinato la riunione delle cause da C‑334/06 a C–336/06 ai fini
della fase scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
40
Con un insieme di quesiti scritti notificati il 1º agosto 2007 la Corte ha chiesto al governo ceco chiarimenti, da una parte,
sulla normativa della Repubblica ceca per quanto riguarda la verifica delle condizioni stabilite dall’art. 7, n. 1, lett. a)
e b), della direttiva 91/439 e la possibilità di rilasciare una patente contenente l’annotazione della residenza del titolare
stabilita in un altro Stato membro nonché, dall’altra, sui criteri applicabili per determinare se una persona abbia la sua
residenza in tale Stato membro e sull’esistenza di controlli quanto all’effettività di tale residenza.
41
Con fax pervenuto alla cancelleria della Corte il 31 agosto 2007, il governo ceco ha risposto ai detti quesiti facendo presente
che la condizione relativa alla residenza normale, come prevista dalla direttiva 91/439, è stata introdotta nell’ordinamento
giuridico ceco solo a partire dal 1º luglio 2006. Per il periodo precedente a tale data, la normativa ceca permetteva di rilasciare
un’autorizzazione a guidare alle persone che non avevano una residenza permanente o temporanea nel territorio della Repubblica
ceca.
Sulle questioni pregiudiziali
42
In via preliminare, occorre osservare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte
istituita dall’art. 234 CE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere
la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono
sottoposte. Va ricordato, inoltre, che la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto comunitario che possano
essere utili al giudice nazionale al fine di dirimere la controversia per cui è stato adito, anche qualora tali norme non
siano espressamente indicate nelle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte dal detto giudice (sentenze 18 marzo 1993, causa
C‑280/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑971, punto 17; 11 dicembre 1997, causa C‑42/96, Immobiliare SIF, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7089, punto 28,
e 8 marzo 2007, causa C‑45/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2089, punti 30 e 31).
43
Nella fattispecie, con riferimento ai fatti che sono all’origine delle cause principali, nonché al tenore delle osservazioni
sottoposte alla Corte, l’esame delle questioni proposte deve prendere in considerazione l’art. 7, n. 1, lett. a) e b), della
direttiva 91/439. Per fornire una risposta utile e il più possibe completa alle questioni pregiudiziali, occorre quindi, ove
il giudice del rinvio abbia omesso di farlo, ampliarne la portata.
44
Con la questione nel procedimento C‑334/06 e con la seconda questione nelle cause C‑335/06 e C‑336/06, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. a) e b), nonché 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 debbano essere
interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro (lo Stato membro ospitante) si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio,
il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro (lo Stato membro
del rilascio) ad una persona e, pertanto, la validità di tale patente quando tale persona, che è stata precedentemente oggetto,
nel primo Stato membro, di un provvedimento di revoca di una patente anteriore per guida sotto l’effetto di alcol, ha ottenuto
tale patente al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente, ma in violazione del requisito
di residenza o dei requisiti di idoneità che lo Stato membro ospitante impone a tale riguardo allo scopo di garantire la sicurezza
della circolazione.
45
Occorre esaminare tali questioni assieme alla prima questione nei procedimenti C‑335/06 e C336/06, che mira, in sostanza,
a stabilire se uno Stato membro ospitante possa pretendere dal titolare di una nuova patente di guida rilasciata in un altro
Stato membro che, prima di farne uso, egli richieda il riconoscimento del diritto di utilizzare tale patente nello Stato membro
ospitante quando la patente di guida di cui egli disponeva in precedenza gli è stata revocata o annullata in quest’ultimo
Stato membro.
46
Dal primo ‘considerando’ della direttiva 91/439 emerge che il principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti
rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, enunciato all’art. 1, n. 2, di questa direttiva, è stato instaurato segnatamente al fine di
facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto
l’esame di guida (sentenza 29 aprile 2004, causa C‑476/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5205, punto 71).
47
Secondo una giurisprudenza costante, il detto art. 1, n. 2, prevede il reciproco riconoscimento, senza formalità alcuna, delle
patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale disposizione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo chiaro e preciso, che
non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (v., in tal senso, sentenze 29
ottobre 1998, causa C‑230/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6781, punti 41 e 43; 10 luglio 2003, causa C‑246/00, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7485, punti 60 e 61, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 45; ordinanze 6 aprile 2006, causa C‑227/05, Halbritter, punto
25, e 28 settembre 2006, causa C‑340/05, Kremer, punto 27).
48
Ne risulta che lo Stato membro ospitante non può imporre alcuna formalità preliminare al riconoscimento di una patente di
guida rilasciata da un altro Stato membro. Imporre al titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro di chiedere
il reciproco riconoscimento di tale patente in un altro Stato membro è dunque contrario al detto principio di reciproco riconoscimento
(v., in tal senso, sentenza Commissione/[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 60 e segg.).
49
Spetta allo Stato membro del rilascio verificare se i requisiti minimi imposti dal diritto comunitario, in particolare quelli
relativi alla residenza e all’idoneità a guidare, siano soddisfatti e, pertanto, se il rilascio di una patente di guida –
eventualmente di una nuova patente – sia giustificato.
50
Pertanto, quando le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida, conformemente all’art. 1, n. 1, della
direttiva 91/439, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri non possono verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale
direttiva (v., in tal senso, ordinanze citate Halbritter, punto 34, e Kremer, punto 27). Infatti, il possesso di una patente
di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova che il titolare della detta patente soddisfaceva
tali condizioni il giorno in cui la patente gli è stata rilasciata (v., in tal senso, sentenza Commissione/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 75, nonché ordinanza 11 dicembre 2003, causa C‑408/02, [OSCURATO:PERSONA], punto 21, nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto
46). Il fatto che, in conformità al punto 5 dell’allegato III della detta direttiva, uno Stato membro possa esigere, per qualsiasi
rilascio di una patente di guida, un esame medico più severo di quelli menzionati nel detto allegato non pregiudica quindi
l’obbligo, per tale Stato membro, di riconoscere le patenti di guida rilasciate dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente alla
medesima direttiva.
51
Ne consegue, in primo luogo, che uno Stato membro ospitante che assoggetta il rilascio di una patente di guida a requisiti
nazionali più severi, in particolare dopo la revoca di una patente precedente, non può rifiutare il riconoscimento di una
patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro per il solo motivo che il titolare di tale nuova patente
l’ha ottenuta in applicazione di una normativa nazionale che non impone gli stessi requisiti di tale Stato membro ospitante.
52
In secondo luogo, il principio del reciproco riconoscimento osta a che uno Stato membro ospitante si rifiuti di riconoscere
una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro in quanto, secondo le informazioni provenienti dallo Stato membro
ospitante, il titolare di tale patente non soddisfaceva, alla data di rilascio della medesima, le condizioni richieste per
ottenerla (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47).
53
Infatti, poiché la direttiva 91/439 conferisce allo Stato membro del rilascio una competenza esclusiva per assicurarsi che
le patenti di guida da esso predisposte siano rilasciate nel rispetto dei requisiti imposti da tale direttiva, spetta solo
a questo Stato membro adottare le misure appropriate per quanto riguarda le patenti di guida per le quali risulti a posteriori
che i titolari non soddisfacevano i detti requisiti (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23, e sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 48).
54
Qualora uno Stato membro abbia seri motivi per dubitare della regolarità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato
membro, esso è tenuto ad informarne quest’ultimo, nell’ambito della reciproca assistenza e dello scambio di informazioni istituiti
dall’art. 12, n. 3, della direttiva 91/439. Nel caso in cui lo Stato membro del rilascio non dovesse adottare le misure appropriate,
lo Stato membro ospitante può avviare nei confronti di quest’ultimo un procedimento in applicazione dell’art. 227 CE, diretto
a far constatare dalla Corte un inadempimento agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/439 (v., in tal senso, ordinanza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 48).
55
È vero che per ragioni di sicurezza della circolazione – come emerge dall’ultimo ‘considerando’ della direttiva 91/439 – l’art. 8,
nn. 2 e 4, di questa consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in talune circostanze, di applicare le loro disposizioni nazionali in materia
di restrizione, di sospensione, di revoca e di annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare di una patente avente
la sua residenza normale nel loro territorio.
56
Va tuttavia ricordato, da una parte, che questa facoltà, come discende dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, può essere
esercitata solo a seguito di un comportamento dell’interessato successivo all’ottenimento della patente di guida rilasciata
da un altro Stato membro (v., in tal senso, ordinanze citate Halbritter, punto 38, e Kremer, punto 35).
57
D’altra parte, il n. 4, primo comma, del detto art. 8, che autorizza uno Stato membro a rifiutarsi di riconoscere la validità
di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona che nel suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti
di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente, costituisce una deroga al principio generale di reciproco
riconoscimento delle patenti e va dunque interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 70
e 72, e ordinanze citate Halbritter, punto 35, e Kremer, punto 28).
58
A tal riguardo, occorre anzitutto sottolineare che, anche se questa disposizione consente, a talune condizioni, ad uno Stato
membro di rifiutare il riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, non ne deriva
tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco, che il primo Stato membro possa subordinare ad un’autorizzazione
positiva preliminare il diritto di fare uso di una patente rilasciata dal secondo (v., in tal senso, ordinanza Kremer, cit.,
punto 37).
59
Infatti, poiché il rilascio di una patente di guida da parte di uno Stato membro deve avvenire nel rispetto dei requisiti
minimi imposti dalla direttiva 91/439, tra cui vi sono quelli previsti dall’allegato III della medesima, relativa all’idoneità
a guidare, un’interpretazione dell’art. 8, n. 4, primo comma, di questa direttiva secondo cui, in generale, chiunque sia stato
titolare di una patente di guida che è stata revocata o annullata in uno Stato membro può essere obbligato a presentarsi dinanzi
alle autorità competenti di tale Stato membro per ottenere l’autorizzazione a fare uso del diritto di guidare risultante dalla
patente di guida rilasciata successivamente in un altro Stato membro sarebbe in contrasto con l’obbligo di reciproco riconoscimento
senza formalità.
60
Detta disposizione non può essere fatta valere da uno Stato membro per rifiutare di riconoscere indefinitamente ad una persona
che è stata oggetto nel suo territorio di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente precedente rilasciata
da tale Stato la validità di qualsiasi patente che possa esserle rilasciata in seguito da un altro Stato membro (v., in tal
senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 76, nonché ordinanze citate Halbritter, punto 27, e Kremer, punto 29). Infatti, ammettere
che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno per opporsi indefinitamente al riconoscimento
di una patente rilasciata da un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del reciproco riconoscimento
delle patenti di guida, che costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva 91/439 (sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 77, nonché ordinanze citate Halbritter, punto 28 ,e Kremer, punto 30).
61
Più in particolare, al punto 38 dell’ordinanza Kremer, cit., la Corte afferma che, quando una persona è stata oggetto, nel
territorio di uno Stato membro, di un provvedimento di revoca della patente di guida non accompagnato da un periodo di divieto
di chiedere una nuova patente, il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 osta a che
uno Stato membro si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata
successivamente in un altro Stato membro e, pertanto, la validità di tale patente finché il titolare della medesima non abbia
soddisfatto i requisiti richiesti in tale primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito a tale revoca,
incluso l’esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non sussistono più.
62
Emerge, al contrario, da quanto precede che le disposizioni degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 non ostano
a che uno Stato membro rifiuti ad una persona che è stata oggetto, nel suo territorio, di un provvedimento di revoca della
patente accompagnata da un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo determinato il riconoscimento di una nuova
patente rilasciata da un altro Stato membro durante tale periodo di divieto.
63
Parimenti, sebbene l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 non consenta allo Stato membro di residenza normale di rifiutarsi
di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro solo perché al titolare di tale patente è stata anteriormente
revocata una patente precedente nello Stato membro di residenza normale, tale disposizione permette tuttavia a quest’ultimo,
come è stato ricordato ai punti 55 e 56 della presente sentenza, fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle
leggi penali e di polizia, di restringere, sospendere, revocare o annullare la nuova patente se il comportamento del suo titolare,
successivo al rilascio di questa patente, lo giustifichi secondo il diritto nazionale del detto Stato membro ospitante.
64
Per risolvere le questioni proposte dal giudice del rinvio occorre poi interrogarsi, in particolare, sull’applicazione del
principio di reciproco riconoscimento, come è stato ricordato supra, ove sia dimostrato che la nuova patente è stata rilasciata
in violazione del requisito di residenza imposto dalla direttiva 91/439.
65
A tal riguardo, emerge dal quarto ‘considerando’ di questa direttiva che tra le condizioni introdotte per garantire la sicurezza
della circolazione figurano quelle elencate all’art. 7, n. 1, lett. a) e b), della detta direttiva, che subordina il rilascio
di una patente di guida a requisiti relativi, rispettivamente, all’idoneità alla guida e alla residenza.
66
Come rilevato dalla Commissione delle Comunità europee nelle sue osservazioni, il requisito di residenza contribuisce, in
particolare, a combattere il «turismo delle patenti di guida» in assenza di un’armonizzazione completa delle normative degli
[OSCURATO:PERSONA] membri relative al rilascio delle patenti di guida. Peraltro, come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 78 delle
sue conclusioni, tale requisito è indispensabile al controllo del rispetto del requisito dell’idoneità alla guida.
67
Infatti, l’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, che dispone che si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata
da uno Stato membro, sancisce l’unicità della patente di guida. In quanto requisito preliminare che consente la verifica del
rispetto, in capo ad un candidato, degli altri requisiti imposti da tale direttiva, il requisito di residenza, che determina
lo Stato membro del rilascio, riveste, di conseguenza, un’importanza particolare rispetto agli altri requisiti imposti dalla
detta direttiva.
68
Pertanto, la sicurezza della circolazione potrebbe essere compromessa qualora il detto requisito di residenza non venisse
rispettato per quanto riguarda una persona che è stata oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento
del diritto di guidare ai sensi dell’art. 8, n. 4, della direttiva 91/439.
69
Ne consegue che, nel caso in cui è possibile dimostrare, non in funzione di informazioni provenienti dallo Stato membro ospitante,
ma sulla base delle annotazioni figuranti sulla patente di guida stessa o di altre informazioni incontestabili provenienti
dallo Stato membro del rilascio, che il requisito di residenza imposto all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439
non era soddisfatto al momento del rilascio di tale patente, lo Stato membro ospitante, nel cui territorio il titolare della
detta patente è stato oggetto di un provvedimento di revoca di una patente di guida precedente, può rifiutarsi di riconoscere
il diritto di guidare risultante dalla patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori di
un qualsiasi periodo di divieto di richiedere una nuova patente.
70
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono occorre risolvere le questioni sottoposte affermando che gli artt. 1,
n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro,
in circostanze come quelle delle cause principali, neghi il riconoscimento, nel suo territorio, del diritto di guidare risultante
da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto
di chiedere una nuova patente imposto alla persona interessata e, pertanto, della validità di tale patente finché il titolare
della medesima non ha soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito
alla revoca di una patente precedente, incluso l’esame di idoneità alla guida attestante il venir meno dei motivi che avevano
giustificato la detta revoca. Nelle stesse circostanze, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro si rifiuti
di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da
uno Stato membro ove sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti sulla medesima o di altre informazioni incontestabili
provenienti dallo Stato membro del rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato
oggetto nel territorio del primo Stato membro di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza
normale nel territorio dello Stato membro del rilascio.
Sulle spese
71
Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente
di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere
interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, in circostanze come quelle delle cause principali, neghi il riconoscimento,
nel suo territorio, del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato
membro al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente imposto alla persona interessata e, pertanto,
della validità di tale patente finché il titolare della medesima non ha soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato
membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l’esame di idoneità
alla guida attestante il venir meno dei motivi che avevano giustificato la detta revoca.
Nelle stesse circostanze, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio,
il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro ove sia dimostrato,
in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del
rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto nel territorio del primo Stato
membro di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato
membro del rilascio.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.