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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08478/2026

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is dall’Avvocatura generale dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 90 S.R.L.- intimata -avverso la sentenza n. 4633/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositatail giorno 22 marzo 2023;Numero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 3dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato dello Stato, per partericorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente.1.

Con atto di pignoramento del 7 dicembre 2012, l’[OSCURATO:SOCIETA].,agendo in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, promosseinnanzi il Tribunale di Roma espropriazione forzata presso terzi indanno della [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice esecutata) e presso la Cameradei deputati (terzo pignorato), sottoponendo a vincolo un credito diimporto complessivamente pari, aumentando della metà la sommaprecettata, ad euro 9.643.631,62.Con dichiarazione di quantità resa per la udienza del 14 dicembre2012, emendata il 21 gennaio 2013 ed ulteriormente integrata in data8 aprile 2013, il terzo pignorato si affermò debitore del debitoreesecutato della somma di euro 6.887.606,44, causalmente ascritta acorrispettivi per servizi prestati da personale della [OSCURATO:SOCIETA]..Con ordinanza del 18 luglio 2013, il giudice dell’esecuzione, aconferma di anteriore provvedimento, statuì che la somma pignorataera limitata «all’importo precettato aumentato della metà come perlegge», che «le somme eccedenti tale importo (qualora disponibile)potevano essere svincolate» e che «dunque il terzo era tenuto adaccantonare, ai fini della presente procedura, la somma suindicata dieuro 9.643.631,62, qualora detta somma fosse esistente al momentodella notifica dell’atto di pignoramento presso terzi».Successivamente, con istanza del 17 dicembre 2013, la Milano 90s.r.l., onde ottenere dalla Camera dei deputati il pagamento di fatturaper corrispettivo servizi effettuati, chiese al giudice dell’esecuzione dir.g. n. 15334/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026«precisare e dichiarare che le somme da intendersi assoggettate alvincolo pignoratizio sono solo ed esclusivamente quelle di cui alla resadichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. in quanto esistenti edeffettivamente dovute alla data della notifica del pignoramento (7dicembre 2012), ovvero nei dieci giorni successivi (17 dicembre 2012)o, in subordine, alla data della udienza in cui è stata resa ladichiarazione del terzo (19 marzo 2013)».Su detta istanza, il giudice dell’esecuzione adottò, in data 18dicembre 2013, un decreto del seguente tenore testuale: «accogliel’istanza così come precisata nelle sue richieste».A definizione del procedimento espropriativo, il giudice, conordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. resa in data 11 febbraio 2020,assegnò alla creditrice procedente la somma di euro 6.445.687,75.2.

Con tempestiva opposizione agli atti esecutivi, la Camera deideputati protestò l’illegittimità di detta ordinanza nella parte in cuiassegnava somme eccedenti quanto dovuto dal terzo alla data dinotifica dell’atto di pignoramento (precisamente, euro 70.131,68),assumendo, in estrema sintesi, che i provvedimenti emanati dal giudicein corso di procedura avevano circoscritto in tale entità l’obbligo dicustodia a carico del terzo sicché quest’ultimo aveva svincolato infavore della debitrice esecutata gli importi eccedenti.3.

La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione.4.

Ricorre per cassazione la Camera dei deputati, per due motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..Non svolge difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:SOCIETA]..La causa è stata discussa alla pubblica udienza in epigrafe, in vistadella quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigettodel ricorso e le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, onde riscontrare la procedibilità del ricorso,questa Corte ha acquisito dalla cancelleria del Tribunale di Roma copiar.g. n. 15334/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026informatica della sentenza impugnata (inserita nel fascicolo di ufficio),allegata soltanto in forma di duplicato informatico dal ricorrente, cosìverificando l’esattezza dei dati identificativi della pronuncia indicati nelricorso nonché la tempestività dell’impugnazione (sull’argomento, cfr.,esaustivamente, Cass. 13/05/2024, n. 12971).2.

Ancora in via preliminare, non meritano adesione i rilievi diinammissibilità del ricorso prospettati da parte controricorrente.Quanto alla tecnica di redazione dell’atto di evocazione di questaCorte, l’illustrazione della vicenda controversa in esso operata si svolgemediante la riproduzione integrale di alcuni atti e provvedimentiafferenti il processo (inseriti in copia fotografica nel corpo del ricorso),così riecheggiando la negletta modalità definita «per assemblaggio».Tuttavia, tale modus espositivo è corredato da una serie di passaggidescrittivi ed argomentativi, in guisa di concatenazione logica tra leparti del discorso, che recano una narrazione, puntuale ed efficace, delfatto processuale e consentono una sufficiente individuazione degliaccadimenti principali della lite, pur astrattamente espungendo (inquanto facilmente isolabili) gli atti riprodotti, il cui inserimento,pertanto, finisce per assolvere la funzione di consentire una migliorecomprensione della materia del contendere e non mina l’ammissibilitàdel ricorso (sul tema, Cass., Sez.

U, 11/04/2012, n. 5698; conformi,ex plurimis, Cass. 22/01/2014, n. 1220; Cass. 18/09/2015, n. 18363;Cass. 22/02/2016, n. 3385; Cass. 04/04/2018, n. 8245; Cass.04/10/2018, n. 24340; Cass. 25/11/2020, n. 26387).Sotto altro profilo, non appare ragionevole dubitare dell’interessedel terzo pignorato ad ottenere la caducazione di un’ordinanza diassegnazione di cui si postula la illegittimità in ordine all’entità dellasomma oggetto dell’impartito ordine di pagamento.3.

Il primo motivo di ricorso deduce «violazione e falsa applicazionedell’art. 496 cod. proc. civ., con riferimento alla presunta inidoneità dir.g. n. 15334/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026un provvedimento di accoglimento dell’istanza del debitore esecutatoa fungere da riduzione del pignoramento».Sulla premessa che «la riduzione del pignoramento non necessitaaffatto di un provvedimento formale, ben potendo essa consistere nelmero accoglimento di un’istanza all’uopo proposta dalla debitriceesecutata», parte ricorrente ravvisa, nella specie, detta riduzione nelprovvedimento del giudice dell’esecuzione del 18 dicembre 2013.3.1.

Il motivo è infondato.In premessa, giova precisare come nel caso in esame non sia postain discussione dalle parti la soggezione al vincolo del pignoramento,nella espropriazione presso terzi, dei crediti (del debitore verso il terzo)venuti ad esistenza in epoca successiva alla notificazione dell’atto exart. 543 cod. proc. civ., purché prima della conclusione della procedura,con il conseguente onere del terzo pignorato di aggiornare (se già resa)la dichiarazione di quantità con l’indicazione delle sopravvenienze26/07/2005, n. 15615; da ultimo, Cass. 06/09/2025, n. 24670).La doglianza in scrutinio concerne invece, in ultima analisi, natura,contenuto, qualificazione giuridica ed efficacia del provvedimento resodal giudice dell’esecuzione il 18 dicembre 2013: in specie, se - comeopina la ricorrente - esso importasse liberazione dal compendiostaggito delle somme eccedenti quelle dovute alla data di notifica delpignoramento e legittimasse atti di disposizione ad opera del terzo.3.2.

La risposta negativa alla tesi ipotizzata dall’impugnanterichiede brevi rilievi sistematici di ordine generale.Elemento strutturale ontologicamente connotante il pignoramentopresso terzi è la intimazione, rivolta al terzo nell’atto ex art. 543 cod.proc. civ., di non disporre delle cose o delle somme dovute «senzaordine del giudice» (art. 543, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.).A mente dell’art. 546 cod. proc. civ., per effetto (e dal momento)della notifica di tale atto, sorge in capo al terzo pignorato un obbligo dir.g. n. 15334/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026custodia delle somme o delle cose dovute, di asservimento funzionaledi esse alla soddisfazione del ceto creditorio, presidiato dalla sanzionedi inefficacia relativa (nei riguardi del creditore pignorante e deicreditori intervenuti) di eventuali atti di disposizione compiuti dal terzoin trasgressione del predetto obbligo (art. 2917 cod. civ.).Il medesimo art. 546 cod. proc. civ. segna altresì la latitudinedell’obbligo di custodia gravante sul terzo pignorato, automaticamentedeterminata in entità sempre pari (nella versione della norma rationetemporis applicabile al caso, ovvero anteriore alla novella del d.l. 2marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)all’importo del credito precettato, aumentato della metà.Si tratta di disposizione cogente ed inderogabile, in quanto volta adefinire l’oggetto del pignoramento presso terzi: sicché al giudice dellaesecuzione non è consentito (salvo quanto in appresso si dirà) stabilirela misura dell’obbligo custodiale incombente sul terzo, risultandopreclusa l’adozione di provvedimenti su di essa incidenti, pur in viamediata o indiretta (recanti, ad esempio, dichiarazione di inefficacia o,all’inverso, di validità del pignoramento per determinati importi oppureancora “istruzioni” al terzo sull’entità delle somme da accantonare,eccezion fatta per provvedimenti meramente ricognitivi dell’effetto giàex lege prodotto dall’operare dell’art. 546 cod. proc. civ.).3.3.

Al giudice dell’esecuzione compete invece di impartire«l’ordine» al quale l’art. 543 cod. proc. civ. subordina l’intimazione alterzo di non disporre del bene staggito.In relazione ai possibili sviluppi del procedimento, siffatto ordinepuò assumere molteplici contenuti: può consistere nell’assegnazionedel credito staggito ad uno o più creditori (e, dunque, nell’ordine alterzo di adempiere in favore dell’assegnatario), nella liberazione totaledel terzo dall’obbligo di custodia (in ipotesi normalmente correlate allaestinzione o alle varie forme di chiusura atipica della procedura),oppure nella riduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ.,r.g. n. 15334/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026qualora il compendio pignorato (si ripete: nella espropriazione pressoterzi predeterminato dal legislatore con il meccanismo fissato dall’art.546 cod. proc. civ.) superi quanto occorrente per soddisfare i creditori.In ognuna delle rappresentate evenienze, l’ordine del giudice devetradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivochiaro ed univoco, idoneo a conformare l’agire del terzo pignorato, chedello stesso è, in definitiva, il primo destinatario, quale soggetto chenella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.3.4.

Orbene, un provvedimento dell’indicato tenore non è in alcunmodo ravvisabile nel decreto datato 18 dicembre 2013.Con esso, il giudice della esecuzione, a fronte di una richiesta deldebitore esecutato di precisazione dell’estensione dell’oggetto delpignoramento prospettante tre opzioni poste in alternativa tra loro(«precisare e dichiarare che le somme da intendersi assoggettate alvincolo pignoratizio sono solo ed esclusivamente quelle di cui alla resadichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. in quanto esistenti edeffettivamente dovute alla data della notifica del pignoramento (7dicembre 2012), ovvero nei dieci giorni successivi (17 dicembre 2012)o, in subordine, alla data della udienza in cui è stata resa ladichiarazione del terzo (19 marzo 2013)» si è così pronunciato:«accoglie l’istanza così come precisata nelle sue richieste».Ad avviso della Corte, un decreto di tal fatta, letto in correlazionealla istanza che lo ha provocato, configura un «non provvedimento»extra ordinem: oltre ad essere privo di base legale, manca cioè di unaportata precettiva o dispositiva e non consente, per la natura anodinae non significativa delle locuzioni adoperate, di individuare unaqualsiasi statuizione del giudice.Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, dunque, esso nonintegra un provvedimento di riduzione del pignoramento (oltremodomancando l’enunciazione dei relativi presupposti, nonché qualsivogliariferimento, pur indiretto, all’istituto) e non legittima il compimento dir.g. n. 15334/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026terzo pignorato, ad accantonare, in attesa del rituale ordine del giudice(poi impartito con l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.) una sommapari all’importo del credito precettato, aumentato della metà.4.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2917 e 1189 cod. civ.

«con riferimento allaillegittima esclusione dell’effetto liberatorio del pagamento eseguitodalla Camera dei deputati alla debitrice esecutata».Parte ricorrente imputa al giudice territoriale di non aver tenutoconto del fatto che «il provvedimento giudiziale del 18 dicembre 2013ha univocamente escluso che i crediti per i quali la Camera dei deputatiha disposto il pagamento in favore della debitrice esecutata fosserooggetto del pignoramento, con conseguente inapplicabilità del predettoart. 2917 cod. civ.», con la conseguenza che la Camera dei deputati,terza pignorata, ha legittimamente pagato alla debitrice esecutata, inconformità dell’ordine del giudice dell’esecuzione.Sostiene poi che il tenore dei due provvedimenti emessi dal giudicedell’esecuzione integrassero «quelle circostanze univoche di cui all’art.1189 cod. civ. ingeneranti la convinzione dell’altrui legittimazione aricevere il pagamento».4.1.

Il motivo è infondato.In ordine alla prima doglianza, valgano le considerazioni illustrateai fini della reiezione del primo motivo, sopra sub § 3.1..Si aggiunga soltanto come sia privo di base logica e giuridica ilsingolare assunto, sostenuto con il motivo in parola, secondo cui «sulgiudice dell’esecuzione gravava uno specifico onere di indicare, nel suoprovvedimento, che l’accoglimento dell’istanza della debitriceesecutata doveva intendersi riferito alla sola domanda formulatadall’istante in via subordinata» e da ciò «non avendo il g.e. precisatoalcunché, limitandosi ad accogliere sic et simpliciter l’istanza delladebitrice esecutata, la Camera dei deputati era pienamente legittimatar.g. n. 15334/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026a reputare che il predetto accoglimento fosse riferito alla domandaformulata in via principale e non a quella formulata in via subordinata»:è sufficiente replicare, al riguardo, che l’istanza del debitore, oltre asollecitare un provvedimento del giudice dell’esecuzione privo di baselegale, formulava tre diverse opzioni sull’estensione del pignoramento,tra di loro chiaramente indicate come alternative, senza graduazionealcuna e senza vincoli di principalità e subordinazione.Quanto al secondo rilievo, il tenore ambiguo del decreto invocato,segnato dall’assenza di una disposizione di svincolo delle sommeoggetto di custodia ex art. 546 cod. proc. civ. (o, per meglio dire,dall’assenza di qualsivoglia statuizione precettiva), esclude in radice laravvisabilità di uno stato soggettivo di buona fede in capo al terzopignorato nella effettuazione del pagamento al debitore esecutato.5.

Il ricorso è rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in relazione al valore della controversia, pari all’importooggetto dell’opposta ordinanza di assegnazione.7.

Non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il provvedimentoche dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato neiconfronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, comele amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato,istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loroqualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso,mediante il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis,Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.MRigetta il ricorso.r.g. n. 15334/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro35.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 3 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 15334/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
is dall’Avvocatura generale dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 90 S.R.L.- intimata -avverso la sentenza n. 4633/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositatail giorno 22 marzo 2023;Numero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 3dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato dello Stato, per partericorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente.1. Con atto di pignoramento del 7 dicembre 2012, l’[OSCURATO:SOCIETA].,agendo in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, promosseinnanzi il Tribunale di Roma espropriazione forzata presso terzi indanno della [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice esecutata) e presso la Cameradei deputati (terzo pignorato), sottoponendo a vincolo un credito diimporto complessivamente pari, aumentando della metà la sommaprecettata, ad euro 9.643.631,62.Con dichiarazione di quantità resa per la udienza del 14 dicembre2012, emendata il 21 gennaio 2013 ed ulteriormente integrata in data8 aprile 2013, il terzo pignorato si affermò debitore del debitoreesecutato della somma di euro 6.887.606,44, causalmente ascritta acorrispettivi per servizi prestati da personale della [OSCURATO:SOCIETA]..Con ordinanza del 18 luglio 2013, il giudice dell’esecuzione, aconferma di anteriore provvedimento, statuì che la somma pignorataera limitata «all’importo precettato aumentato della metà come perlegge», che «le somme eccedenti tale importo (qualora disponibile)potevano essere svincolate» e che «dunque il terzo era tenuto adaccantonare, ai fini della presente procedura, la somma suindicata dieuro 9.643.631,62, qualora detta somma fosse esistente al momentodella notifica dell’atto di pignoramento presso terzi».Successivamente, con istanza del 17 dicembre 2013, la Milano 90s.r.l., onde ottenere dalla Camera dei deputati il pagamento di fatturaper corrispettivo servizi effettuati, chiese al giudice dell’esecuzione dir.g. n. 15334/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026«precisare e dichiarare che le somme da intendersi assoggettate alvincolo pignoratizio sono solo ed esclusivamente quelle di cui alla resadichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. in quanto esistenti edeffettivamente dovute alla data della notifica del pignoramento (7dicembre 2012), ovvero nei dieci giorni successivi (17 dicembre 2012)o, in subordine, alla data della udienza in cui è stata resa ladichiarazione del terzo (19 marzo 2013)».Su detta istanza, il giudice dell’esecuzione adottò, in data 18dicembre 2013, un decreto del seguente tenore testuale: «accogliel’istanza così come precisata nelle sue richieste».A definizione del procedimento espropriativo, il giudice, conordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. resa in data 11 febbraio 2020,assegnò alla creditrice procedente la somma di euro 6.445.687,75.2. Con tempestiva opposizione agli atti esecutivi, la Camera deideputati protestò l’illegittimità di detta ordinanza nella parte in cuiassegnava somme eccedenti quanto dovuto dal terzo alla data dinotifica dell’atto di pignoramento (precisamente, euro 70.131,68),assumendo, in estrema sintesi, che i provvedimenti emanati dal giudicein corso di procedura avevano circoscritto in tale entità l’obbligo dicustodia a carico del terzo sicché quest’ultimo aveva svincolato infavore della debitrice esecutata gli importi eccedenti.3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione.4. Ricorre per cassazione la Camera dei deputati, per due motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..Non svolge difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:SOCIETA]..La causa è stata discussa alla pubblica udienza in epigrafe, in vistadella quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigettodel ricorso e le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, onde riscontrare la procedibilità del ricorso,questa Corte ha acquisito dalla cancelleria del Tribunale di Roma copiar.g. n. 15334/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026informatica della sentenza impugnata (inserita nel fascicolo di ufficio),allegata soltanto in forma di duplicato informatico dal ricorrente, cosìverificando l’esattezza dei dati identificativi della pronuncia indicati nelricorso nonché la tempestività dell’impugnazione (sull’argomento, cfr.,esaustivamente, Cass. 13/05/2024, n. 12971).2. Ancora in via preliminare, non meritano adesione i rilievi diinammissibilità del ricorso prospettati da parte controricorrente.Quanto alla tecnica di redazione dell’atto di evocazione di questaCorte, l’illustrazione della vicenda controversa in esso operata si svolgemediante la riproduzione integrale di alcuni atti e provvedimentiafferenti il processo (inseriti in copia fotografica nel corpo del ricorso),così riecheggiando la negletta modalità definita «per assemblaggio».Tuttavia, tale modus espositivo è corredato da una serie di passaggidescrittivi ed argomentativi, in guisa di concatenazione logica tra leparti del discorso, che recano una narrazione, puntuale ed efficace, delfatto processuale e consentono una sufficiente individuazione degliaccadimenti principali della lite, pur astrattamente espungendo (inquanto facilmente isolabili) gli atti riprodotti, il cui inserimento,pertanto, finisce per assolvere la funzione di consentire una migliorecomprensione della materia del contendere e non mina l’ammissibilitàdel ricorso (sul tema, Cass., Sez. U, 11/04/2012, n. 5698; conformi,ex plurimis, Cass. 22/01/2014, n. 1220; Cass. 18/09/2015, n. 18363;Cass. 22/02/2016, n. 3385; Cass. 04/04/2018, n. 8245; Cass.04/10/2018, n. 24340; Cass. 25/11/2020, n. 26387).Sotto altro profilo, non appare ragionevole dubitare dell’interessedel terzo pignorato ad ottenere la caducazione di un’ordinanza diassegnazione di cui si postula la illegittimità in ordine all’entità dellasomma oggetto dell’impartito ordine di pagamento.3. Il primo motivo di ricorso deduce «violazione e falsa applicazionedell’art. 496 cod. proc. civ., con riferimento alla presunta inidoneità dir.g. n. 15334/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026un provvedimento di accoglimento dell’istanza del debitore esecutatoa fungere da riduzione del pignoramento».Sulla premessa che «la riduzione del pignoramento non necessitaaffatto di un provvedimento formale, ben potendo essa consistere nelmero accoglimento di un’istanza all’uopo proposta dalla debitriceesecutata», parte ricorrente ravvisa, nella specie, detta riduzione nelprovvedimento del giudice dell’esecuzione del 18 dicembre 2013.3.1. Il motivo è infondato.In premessa, giova precisare come nel caso in esame non sia postain discussione dalle parti la soggezione al vincolo del pignoramento,nella espropriazione presso terzi, dei crediti (del debitore verso il terzo)venuti ad esistenza in epoca successiva alla notificazione dell’atto exart. 543 cod. proc. civ., purché prima della conclusione della procedura,con il conseguente onere del terzo pignorato di aggiornare (se già resa)la dichiarazione di quantità con l’indicazione delle sopravvenienze26/07/2005, n. 15615; da ultimo, Cass. 06/09/2025, n. 24670).La doglianza in scrutinio concerne invece, in ultima analisi, natura,contenuto, qualificazione giuridica ed efficacia del provvedimento resodal giudice dell’esecuzione il 18 dicembre 2013: in specie, se - comeopina la ricorrente - esso importasse liberazione dal compendiostaggito delle somme eccedenti quelle dovute alla data di notifica delpignoramento e legittimasse atti di disposizione ad opera del terzo.3.2. La risposta negativa alla tesi ipotizzata dall’impugnanterichiede brevi rilievi sistematici di ordine generale.Elemento strutturale ontologicamente connotante il pignoramentopresso terzi è la intimazione, rivolta al terzo nell’atto ex art. 543 cod.proc. civ., di non disporre delle cose o delle somme dovute «senzaordine del giudice» (art. 543, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.).A mente dell’art. 546 cod. proc. civ., per effetto (e dal momento)della notifica di tale atto, sorge in capo al terzo pignorato un obbligo dir.g. n. 15334/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026custodia delle somme o delle cose dovute, di asservimento funzionaledi esse alla soddisfazione del ceto creditorio, presidiato dalla sanzionedi inefficacia relativa (nei riguardi del creditore pignorante e deicreditori intervenuti) di eventuali atti di disposizione compiuti dal terzoin trasgressione del predetto obbligo (art. 2917 cod. civ.).Il medesimo art. 546 cod. proc. civ. segna altresì la latitudinedell’obbligo di custodia gravante sul terzo pignorato, automaticamentedeterminata in entità sempre pari (nella versione della norma rationetemporis applicabile al caso, ovvero anteriore alla novella del d.l. 2marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)all’importo del credito precettato, aumentato della metà.Si tratta di disposizione cogente ed inderogabile, in quanto volta adefinire l’oggetto del pignoramento presso terzi: sicché al giudice dellaesecuzione non è consentito (salvo quanto in appresso si dirà) stabilirela misura dell’obbligo custodiale incombente sul terzo, risultandopreclusa l’adozione di provvedimenti su di essa incidenti, pur in viamediata o indiretta (recanti, ad esempio, dichiarazione di inefficacia o,all’inverso, di validità del pignoramento per determinati importi oppureancora “istruzioni” al terzo sull’entità delle somme da accantonare,eccezion fatta per provvedimenti meramente ricognitivi dell’effetto giàex lege prodotto dall’operare dell’art. 546 cod. proc. civ.).3.3. Al giudice dell’esecuzione compete invece di impartire«l’ordine» al quale l’art. 543 cod. proc. civ. subordina l’intimazione alterzo di non disporre del bene staggito.In relazione ai possibili sviluppi del procedimento, siffatto ordinepuò assumere molteplici contenuti: può consistere nell’assegnazionedel credito staggito ad uno o più creditori (e, dunque, nell’ordine alterzo di adempiere in favore dell’assegnatario), nella liberazione totaledel terzo dall’obbligo di custodia (in ipotesi normalmente correlate allaestinzione o alle varie forme di chiusura atipica della procedura),oppure nella riduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ.,r.g. n. 15334/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026qualora il compendio pignorato (si ripete: nella espropriazione pressoterzi predeterminato dal legislatore con il meccanismo fissato dall’art.546 cod. proc. civ.) superi quanto occorrente per soddisfare i creditori.In ognuna delle rappresentate evenienze, l’ordine del giudice devetradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivochiaro ed univoco, idoneo a conformare l’agire del terzo pignorato, chedello stesso è, in definitiva, il primo destinatario, quale soggetto chenella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.3.4. Orbene, un provvedimento dell’indicato tenore non è in alcunmodo ravvisabile nel decreto datato 18 dicembre 2013.Con esso, il giudice della esecuzione, a fronte di una richiesta deldebitore esecutato di precisazione dell’estensione dell’oggetto delpignoramento prospettante tre opzioni poste in alternativa tra loro(«precisare e dichiarare che le somme da intendersi assoggettate alvincolo pignoratizio sono solo ed esclusivamente quelle di cui alla resadichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. in quanto esistenti edeffettivamente dovute alla data della notifica del pignoramento (7dicembre 2012), ovvero nei dieci giorni successivi (17 dicembre 2012)o, in subordine, alla data della udienza in cui è stata resa ladichiarazione del terzo (19 marzo 2013)» si è così pronunciato:«accoglie l’istanza così come precisata nelle sue richieste».Ad avviso della Corte, un decreto di tal fatta, letto in correlazionealla istanza che lo ha provocato, configura un «non provvedimento»extra ordinem: oltre ad essere privo di base legale, manca cioè di unaportata precettiva o dispositiva e non consente, per la natura anodinae non significativa delle locuzioni adoperate, di individuare unaqualsiasi statuizione del giudice.Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, dunque, esso nonintegra un provvedimento di riduzione del pignoramento (oltremodomancando l’enunciazione dei relativi presupposti, nonché qualsivogliariferimento, pur indiretto, all’istituto) e non legittima il compimento dir.g. n. 15334/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026terzo pignorato, ad accantonare, in attesa del rituale ordine del giudice(poi impartito con l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.) una sommapari all’importo del credito precettato, aumentato della metà.4. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2917 e 1189 cod. civ. «con riferimento allaillegittima esclusione dell’effetto liberatorio del pagamento eseguitodalla Camera dei deputati alla debitrice esecutata».Parte ricorrente imputa al giudice territoriale di non aver tenutoconto del fatto che «il provvedimento giudiziale del 18 dicembre 2013ha univocamente escluso che i crediti per i quali la Camera dei deputatiha disposto il pagamento in favore della debitrice esecutata fosserooggetto del pignoramento, con conseguente inapplicabilità del predettoart. 2917 cod. civ.», con la conseguenza che la Camera dei deputati,terza pignorata, ha legittimamente pagato alla debitrice esecutata, inconformità dell’ordine del giudice dell’esecuzione.Sostiene poi che il tenore dei due provvedimenti emessi dal giudicedell’esecuzione integrassero «quelle circostanze univoche di cui all’art.1189 cod. civ. ingeneranti la convinzione dell’altrui legittimazione aricevere il pagamento».4.1. Il motivo è infondato.In ordine alla prima doglianza, valgano le considerazioni illustrateai fini della reiezione del primo motivo, sopra sub § 3.1..Si aggiunga soltanto come sia privo di base logica e giuridica ilsingolare assunto, sostenuto con il motivo in parola, secondo cui «sulgiudice dell’esecuzione gravava uno specifico onere di indicare, nel suoprovvedimento, che l’accoglimento dell’istanza della debitriceesecutata doveva intendersi riferito alla sola domanda formulatadall’istante in via subordinata» e da ciò «non avendo il g.e. precisatoalcunché, limitandosi ad accogliere sic et simpliciter l’istanza delladebitrice esecutata, la Camera dei deputati era pienamente legittimatar.g. n. 15334/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026a reputare che il predetto accoglimento fosse riferito alla domandaformulata in via principale e non a quella formulata in via subordinata»:è sufficiente replicare, al riguardo, che l’istanza del debitore, oltre asollecitare un provvedimento del giudice dell’esecuzione privo di baselegale, formulava tre diverse opzioni sull’estensione del pignoramento,tra di loro chiaramente indicate come alternative, senza graduazionealcuna e senza vincoli di principalità e subordinazione.Quanto al secondo rilievo, il tenore ambiguo del decreto invocato,segnato dall’assenza di una disposizione di svincolo delle sommeoggetto di custodia ex art. 546 cod. proc. civ. (o, per meglio dire,dall’assenza di qualsivoglia statuizione precettiva), esclude in radice laravvisabilità di uno stato soggettivo di buona fede in capo al terzopignorato nella effettuazione del pagamento al debitore esecutato.5. Il ricorso è rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in relazione al valore della controversia, pari all’importooggetto dell’opposta ordinanza di assegnazione.7. Non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il provvedimentoche dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato neiconfronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, comele amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato,istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loroqualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso,mediante il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis,Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MRigetta il ricorso.r.g. n. 15334/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15334/2023Numero sezionale 4657/2025Numero di raccolta generale 8478/2026Data pubblicazione 04/04/2026Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro35.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 3 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 15334/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08478/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris