CassazionesentenzaSezione UDecisione del 2 marzo 2021
Cassazione n. 29502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20277-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già s.p.a.), in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, AGEA - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1769/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già s.p.a.) in Liquidazione (per brevità SFIR) ha proposto ricorso,ex artt. 111 Cost., 360 c.p.c. e 110 c.p.a., per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1769/2021 che respinto l’appello della società e, per l’effetto, confermato la sentenza di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che aveva rigettato il ricorso con cui si domandava l’annullamento della nota del 26/11/2014, prot. n. AGEA.UMU.2014.2342, e degli atti conseguenti, con cui era stato comunicato a SFIR che, a seguito della Decisione della Commissione europea in data 18/11/2014, la qualeaveva escluso dal finanziam ento destinato all’Italia,per le imprese saccarifere, un importo pari ad euro 90.498.735,16, l’Agenzia per le erogazioni in [OSCURATO:PERSONA] (per brevità AGEA) doveva attivare il procedimento di recupero delle somme già pagate, ammontanti,nella specie , ad euro 51.012.883,13, in quanto non dovute agli zuccherifici che non avevano smantellato i silos “pur in assenza di riforma dei procedimenti di approvazione dei Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 3 - progetti di ristrutturazione e di istruttoria delle connesse rendicontazioni” da parte delle competenti Autorità nazionali. 2. Con sentenza n. 9226/2016 il TAR dichiarava il difetto di giurisdizionedel giudice amministrativo. 3. La decisione, appellata da SFIR, veniva annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3326/2017, e la causa rimessa, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al primo giudice, sul rilievo che la ragione del recupero non è un inadempimento imputabile dell’impresa, bensì una decisione della Commissione Europea che ha ritenuto illegittimi il tipo di aiuti erogati dallo Stato italiano per cui l’atto impugnato, dunque, si qualifica come un annullamento implicito del provvedimento di concessione, dovuto ad un’illegittimità sopravvenuta di matrice comunitaria , ancorché esso non rivesta natura (strettamente) vincolata , ed è correlato ad una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo , percui valgono i principi fissati da Cons. St. Ad. Pl. 6/14 . 4. Con sentenza n. 8003/2018 il TAR del Lazio , adito in riassunzione, respingeva nel merito il ricorso della società e la decisione, gravata di appello dalla soccombente, veniva confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1769/2021. 5. Rilevava il Giudice di secondo grado che: 1) la sentenza n. 3326/2017 è una decisione di rito e non di merito e, quindi non costituisce giudicato in senso, sostanziale , limitandosi la pronuncia ad esaminare la questione di giurisdizione; il TAR ha ricondotto l’atto impugnato ad un’ipotesi di concessione ab origine illegittima del contributo, in quanto erogato per dismissione totale dello stabilimento senza che ne ricorressero i presupposti, a causa del mancato smantellamento dei silos , affermazione del tutto in linea con la con sentenza n. 3326/2017, la quale aveva qualificato l’atto “come annullamento implicito del provvedimento di concessione” fondando su Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 4 - questo presupposto la giurisdizione del giudice amministrativo ; 2) la concessione dei contributi in favore di SFIR è stata emessa in difetto dei presupposti previsti dai regolamenti comunitari per lo smantellamento totale, così come è stato accertato in sede ispettiva dalla CommissioneEuropea in data 8 dicembre 2010 e come statuito dal giudicato formatosi sulle sentenze n. 9481/2011 del TAR Lazio e n. 3185/2014 di questa Sezione (del Consiglio di Stato) ; 3) correttamente il TAR ha ritenuto che, nel caso di specie, il recupero assumeva carattere doveroso alla luce della necessità di garantire la primazia del diritto comunitario, assicurare allo stesso l’effetto utile ed evitare che il beneficio illegittimamente erogato potesse configurare un aiuto di Stato non legittimo ai sensi dell’art. 87 e ss. del Trattato , all’uopo richiamando il principio, ricavabile dall’art. 13 bis del Reg. n. 320/2006, dall’art. 32 del Reg. n. 1290/2005 e dall’art. 54 del successivo Reg. n. 1306/2013, secondo cui, salvo talune specifiche eccezioni, insussistenti nel caso di specie, lo Stato è obbligato al recupero degli aiuti illegittimamente erogati; 4) anche se la decisione della Commissione è priva di diretta incidenza (…) sulla sfera giuridica del beneficiario dell’erogazione, tanto da non consentirne l’impugnazione diretta, nondimeno ciò non esclude che la decisione della Commissione costituisca il presupposto per il recupero delle somme erogate in difetto di titolo e già restituite all’Unione Europea , in forza dei principi nazionali che impongonoil recupero del denaro pubblico indebitamente erogato ; 5) non rileva, ai fini della ripetibilità delle somme, la circostanza che l’Amministrazione ha mal interpretato la normativa europea (Reg. 320/2006 e Reg. 968/06) e la società ha percepito un contributo –a vale sui fondi FEAGA – non spettante (…) in quanto sono comunque applicabili le norme dei regolamenti CE in precedenza richiamate, oltre ai principi desumibili dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza consolidata che, in caso di illegittima erogazione di contributi, considera il recupero come Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 5 - normale conseguenza a tutela dell’interesse al corretto uso del denaro pubblico (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2018, n. 1525; sez. III, 13 maggio 2015, n. 2381 e sez. V, 22 giugno 2012, n. 3688 ; 6) nessun legittimo affidamento circa la spettanza dei contributi erogati poteva essere riconosciuto alla società e neppure allo Stato italiano, che peraltro non aveva chiesto chiarimenti alla Commissione sulla specifica problematica , come affermato dalle decisionirese, nella materia de qua, d a l Tribunale di I Grado UE e d a lla Corte di Giustizia UE, anche in relazione ad analogo contenzioso riguardante altra impresa saccarifera ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), le cui ragioni giustificatrici sono state puntualmente richiamate nella impugnata sentenza. 6. Si sono costituiti per resistere all’ impugnazione l’AGE A ed il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali; la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e lamenta che il Consiglio di Stato ha erroneamente escluso la giurisdizione del giudice ordinario pur a fronte dell’affermata pote stà vincolat a esercitat a da A GEA con gli atti di recupero. Deduce, in particolare, che inutilmente la società ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia a sostegno della tesi secondo cui le decisioni adottate dalla Commissione Europea non obbligano gli enti nazionali a”ripetere le somme” attribuite ai beneficiari (…) in quanto esse riguardano “unicamente i rapporti finanziari tra la Commissione e lo Stato membro interessato” (Trib.[OSCURATO:PERSONA], ord. [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa T-244/00; v. anche Corte di Giustizia, 7/7/1987, cause C-89 e 91/86) . Deduce, altresì, che AGEA, dopo aver preso atto della esistenza della decisione della Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 6 - Commissione europea n. 103/2015 con la quale, come noto, era stato escluso dal finanziamento UE destinato all’Italia, nell’ambito della ristrutturazione del mercato dello zucchero, l’importo di oltre 90 milioni di Euro”, compiendo all’uopo un mero atto di “verifica”, nell’adottare i successivi provvedimenti di recupero ha “esercitato un potere vincolato” essendo, quindi, competente il giudice ordinario per le controversie relative al corretto esercizio di detto potere, trattandosi di “provvedimenti amministrativi che attengono alla fase esecutiva del rapporto derivante dalla corresponsione dell’aiuto comunitario tra ente pagatore e beneficiario del contributo . 2. Con il secondo motivo, deduce l’ eccesso d i potere giurisdizionale per contrasto con il diritto europeo e segnatamente per violazione dei principi giurisprudenziali europei in tema di recupero, da parte di uno Stato membro, di aiuti concessi, ancorché indebitamente, alle imprese beneficiarie, nel caso in cui non sia imputabile – come nella fattispecie - alcuna irregolarità a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti . Lamenta la società ricorrente che il giudice a quoha completamente ignorato detta giurisprudenza e neppure ha ritenuto di rinviare la questione alla Corte di Giustizia, intendendo discostarsi da tale orientamento. Richiama, infine, a sostegno dell’ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione avverso le sentenze del Consiglio di Stato contrastanti con il diritto dell’Unione, quanto riportato nella ordinanza n. 19598/2020 di queste Sezioni Unite. 3. L a prima censur a va disattes a per le r a gioni di seguito esposte. 4. L a ricorrente, nel riproporre la questione della giurisdizione, sembra muovere dal convincimento che non sarebbe possibile ricorrere immediatamente per cassazione nel caso in cui il giudice speciale, come avvenuto nella esaminata fattispecie, in riforma della prima decisione, senza decidere in alcun modo il merito della controversia, abbia affermato la propria giurisdizione e rimesso la causa in primo grado per la sua definizione. Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 7 - 5. Va, tuttavia, rilevato che l'orientamento di queste Sezioni Unite (tra le altre, Cass. Se z. Un. , n. 14960/2011, Cass. , Sez. Un. , n. 9588/2012; Cass., Sez. Un. , n. 299/2013; Cass. , Sez. Un. , n. 2816/2014) al quale la società ricorrente intende - evidentemente - rifarsi, è stato superato da queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 25774/2015, nel senso di ritenere immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice d'appello, nei casi previsti dagli art. 353 (rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione) e 354 (rimessione al primo giudice per altri motivi) c.p.c., riformi o annulli la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo, trattandosi di sentenze che presentano un carattere definitivo, “perché concludono il procedimento davanti al giudice di appello ed escludono un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che le ha pronunciate” (Cass.,Sez. Un., n. 10015/2021). 6. Il TAR del Lazio (sentenza n. 9226/2016), davanti al quale la SFIR aveva impugnato i provvedimenti dell’AGEA diretti al recupero del contributo indebitamente percetto, declinava la giurisdizione a favore del giudice ordinario ed il Consiglio di Stato (sentenzan. 3326/2017), in riforma della prima decisione, appellata dalla predetta società, ha dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la controversia in primo grado per il merito (art. 105, comma 1,c.p.a.). 7. Osserva il Giudice di secondo grado che la controversia, avente ad oggetto la ripetizione del contributo , si basa non sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione , ipotesi che avrebbe determinato la giurisdizione del giudice ordinario essendo il privato (…) titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario , bensì sul diverso presupposto che, concesso il contributo, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse , ipotesi in concreto ritenuta sussistente in quanto l’atto Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 8 - impugnato (…) si qualifica come un annullamento implicito del provvedimento di concessione, dovuto ad un’illegittimità sopravvenuta di matrice comunitaria . 8. Orbene,le parti costituite in giudizio per resistere all’appello di SFIR, ovvero l’AGEA ed il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, certamente non prive dell’interesse processuale alla esatta individuazione del giudice avente giurisdizione sulla controversia, non hanno inteso ricorrere immediatamente per la cassazione della sentenza (artt. 111, comma 8, Cost., 362e 325, comma 2, c.p.c., 110 c.p.a.) prestando acquiescenza (art. 329, comma 1, c.p.c.) alla statuizione del Consiglio di Stato in punto di giurisdizione e, del resto, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della suddetta pronuncia (sent. n. 3326/2017) emerge all’evidenza dalle difese dispiegate, anche in questa sede, dai controricorrenti. 9. Ne discende che la relativa questione deve ritenersi definitivamente risolta, essendosi formato il giudicato interno ed operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità. 10. D’altro canto,a fronte d i una sentenza di rigetto della d omanda di annullamento degli atti di recupero dei contributi indebitamente attribuiti alla SFIR, non è ravvisabile una ipotesi di soccombenza d i quest’ultima“anche” sulla questione di giurisdizione, avendo il giudice amministrativo già riconosciuto esplicitamente la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa così come sostenuto dallastessa società ricorrente, che a quel giudice si era rivolt a con l'atto introduttivo della controversia,con quello d’appello e d infine con l’atto di riassunzione, per cui, relativamente alla statuizione sulla giurisdizione, la parte va considerata, a tutti gli effetti, vittoriosa. 11. La ricorrente, quindi, non è legittimata a contestare la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo ed a sostenere che la potestas iudicandi spett i ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 22439/2018). Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 9 - 12. Con riferimento alla seconda censura, giova evidenziare che il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si incentra, per come formulato, sul presunto contrasto della sentenza impugnata con il diritto europeo, per avere il Consiglio di Stato escluso, quale giudice del gravame, disattendendo i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze in data 7/2/1979, causa C-11/76, in data 7/7/1987, causa C-89 e 91/86, in data 21/9/1983, cause C-205- 215/82 e in data 5/3/1980, causa C-265/78, nonché dalla sentenza in data 20/12/2017, causa C-516/16), il rilievo scriminante del legittimo affidamento, in capo al beneficiario, circa la spettanza dei contributi erogati, dovendo la buona fede impedire il recupero “a valle” dell’aiuto indebitamente erogato. 13. Ad avviso della ricorrente va considerato che: 1) dopo l’approvazione del Piano di ristrutturazione da parte del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali, soltanto a seguito delle ispezioni effettuate nel mese di settembre del 2010 dai revisori della Commissione erano stati formulati, per la prima volta, rilievi sull'esistenza di silos presso alcuni siti produttivi (Forlimpopoli e [OSCURATO:PERSONA] in Casale) dismessi; 2) la questione concernente la legittimità del mantenimento dei silos, dei quali era stata richiesta la demolizione, aveva dato luogo ad un lungo e complesso contenzioso tra la società, l’AGEA ed il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali, conclusosi con la sentenza n. 14042/2016 di queste Sezioni Unite di rigetto del ricorso proposto contro la sentenza n. 3185/2014 emessa dal Consiglio di Stato previo pronunciamento della Corte di Giustizia (sentenza C-187/12 e C-189/12 in data 14/11/2013), adita dal giudice amministrativo, in via pregiudiziale, al fine di ottenere un chiarimento sull’interpretazione dei regolamenti C.E. nn. 320/2006 e n. 968/2006, in merito all'ammissibilità a tasso pieno dell'aiuto, implicante appunto il completo smantellamento di tutti i manufatti direttamente connessi alla produzione, quali appunto i silos da considerarsi come Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 10 - "direttamente connessi alla produzione dello zucchero" [in quanto "impianti di imballaggio" di cui all'art. 4, paragrafo 1, lett. c) del cit. regolamento C.E. n. 968/2006]; 3) anche la decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione Europea concernente la esclusione dal finanziamento UE di alcune spese sostenute nell’ambito del Fondo europeo di garanzia (FEAGA) e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per la rilevata incompatibilità degli aiuti concessi alle imprese saccarifere che non avevano proceduto allo smantellamento totale dei silos, era stata oggetto di contenzioso da parte Stato italiano che, con esito negativo , aveva adito il Tribunale dell’Unione Europea (sentenza in data 12/4/2019, causa T-135/15) e, poi, la Corte di Giustizia (ordinanza in data 2/4/2020, causa C- 390/19P), la quale ha dichiarato l’appello, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, infondato. 14. La ricorrente, dopo aver dato conto dell'evoluzione del sindacato di queste Sezioni Unite in tema di "motivi inerenti" alla giurisdizione, deduce che alla luce dell'ordinanza interlocutoria n. 19598/2020, espressamente richiamata, ed in forza del principio di primazia del diritto europeo, sarebbe possibile dare ingresso all'impugnazione proposta, ricorrendol'ipotesi "estrema" di errore che si traduce in una interpretazione delle norme europee di riferimento contrastante con quella fornita dalla CGUE, sì da precludere la difesa giudiziale ed il principio di effettività. 15. Deduce, altresì, laSFIR che l’impug nata sentenza , nell’ afferma re che, nella esaminata fattispecie, ricorrerebbe un’ipotesi di recupero di denaro pubblico per aiuti indebitamente attribuiti, erroneamente assume come dovuto e vincolato per lo Stato italiano il recupero delle somme erogate aSFIR . 16. Tanto, sempre secondo la ricorrente, sarebbe contrario ai principi elaborati, nella materia dell’indebito, dalla giurisprudenza europea, per il caso - qui configurabile - in cui non sia imputabile alcuna Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 11 - irregolarità a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti e, comunque, il diverso avviso espresso dal Consiglio di Stato avrebbe richiesto il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia. 17. Queste Sezioni Unite hanno più volte affermato (Cass., Sez. Un., n. 8848/2020; Cass., S ez. U n., n. 10245 /2021 ; Cass. , S ez. U n., n. 30112/2021) che l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi lapropria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto dicognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici). 18. La nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento ed il relativo vizio neppure è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass., Sez. Un., n. 2605/2021). 19. In altri termini, non ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale, come tale, assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione secondo il modello impugnatorio delineato dall’art. 111, comma 8, Cost. e dagli artt. 362 c.p.c. e 110 c p.a. (d.lgs. n. 104 del 2010). 20. Opinando diversamente, hanno osservato queste Sezioni Unite, risulterebbe obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 12 - giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario, ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali sopra richiamate, invece, non consentono (Cass. Sez. Un.,n. 19085/2020). 21. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 6/2018, ha ritenuto, infatti, che la nozione allargata - cd. dinamica o evolutiva - della giurisdizione, della quale la citata ordinanza n. 19598/2020 di queste Sezioni Unite dà conto, finisce per ricondurre ipotesi di errores in iudicandoo in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, sicché la più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 111 Cost., si pone in contrasto con l'assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto, ha sottratto le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali (Cass., Sez. Un.,n. 25157/2022). 22. Sotto il profilo esegetico, del resto, l’art. 111, comma 7, Cost. prevede il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze per “violazione di legge” sia sostanziale che processuale e le questioni di giurisdizione rappresentano anch’esse una violazione di legge rientrante, almeno in astratto, nel predetto comma, se non ci fosse il successivo comma 8 che, appunto, circoscrive il sindacato della Cassazione sulle sentenze dei giudici speciali ai “soli” motivi inerenti la giurisdizione, sindacato che, come è stato efficacemente osservato in dottrina, non è esteso al “modo di erogazione” della tutela giurisdizionale, riguardando, quindi, la violazione dei “limiti esterni” e non anche dei “limiti interni” della giurisdizione. 23. Secondo l’insegnamento della Consulta, il rifiuto di giurisdizione sindacabile è solo quello "in astratto" e giammai "in concreto", pena Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 13 - l'invasione nella nomofilachia del giudice di vertice della giurisdizione speciale, al quale soltanto è rimessa la cognizione degli errores in iudicandoo in procedendo. 24. La Cassazione, a norma dell'art. 111, comma 8, Cost., quale supremo organo regolatore della giurisdizione, può soltanto vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione (v. Corte Cost. n. 77/2007; Cass., Sez. Un., n. 8311/2019 ed altre successive). 25. Essa è l'organo regolatore della giurisdizione, non il garante ultimo della nomofilachia, ossia della legittimità comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme (sia di rito che sostanziali) applicate dal giudice amministrativo e dal giudice contabile (Cass., Sez. Un., ord. n. 1454/2022; Cass., sez. un., ord., 16/02/2022, n. 5121; con riferimento alla ritenuta estraneità della violazione del diritto dell'UE ai motivi inerenti alla giurisdizione, v. Cass., Sez. Un., ord., n. 2605/2021 e Cass., Sez. Un., n. 26920/2021; con riferimento al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, v. Cass., Sez. Un., ord., n. 24107/2020). 26. Va, peraltro, evidenziato che la ricordata apertura, imperniata sulla mancata proposizione del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e non sulla mancata applicazione diretta del diritto sovranazionale, nonché sull’esigenza di evitare la formazione di un giudicato nazionale in contrasto con il diritto europeo, non ha avuto seguito. 27. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 21 dicembre 2021 in C-497/20, Randstad Italia (decisione sul rinvio pregiudiziale delle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 19598/2020), infatti, ha affermato che “Il diritto dell’Unione non osta a che l’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non possa annullare una sentenza pronunciata in violazione di tale diritto dal supremo organo della giustizia amministrativa di detto Stato membro”. Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 14 - 28. Il motivo proposto dalla ricorrente pone, invero, questioni di merito del tutto estranee all’ambito del ricorso ex artt. 111, comma 8, Cost., 360 comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a., per cui va qui ribadito, anche alla luce della pronuncia Randstad, che non tutte le questioni concernenti l’interpretazione del diritto dell’Unione possono essere fatte valere come motivo di giurisdizione. 29. Nel caso oggi all'esame delle Sezioni Unite, èsufficiente esaminare, nella sua interezza, la motivazione della impugnata sentenza del Consiglio di Stato, decisione che presenta un apparato argomentativo piuttosto articolato, per avvedersi che il giudice amministrativo è entrato nel merito delle questioni dedotte dall’appellante, compresa quella del legittimo affidamento circa la spettanza dei contributi erogati , e che a supporto delle soluzioni offerte ha richiamato, e fatto proprie, le ragioni già espresse (…) nella sentenza n. 3185/2014 dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato (decisione oggetto del ricorso per cassazione definito con la ricordata sentenza n. 14042/2016 di queste Sezioni Unite) circa la qualificazione, operata sulla scorta degli atti di causa, come "impianti produttivi" dei silos, definiti "di stoccaggio a lungo termine" dalla stessa commissione ministeriale di valutazione, circostanza pure evidenziata dall’allora appellante, donde la mancanza dei presupposti per l’attribuzione -legittima - del contributo intero, situazione che la SFIR, informata sin dall’anno 2011 dell’impossibilità di mantenere i silos, non ha inteso regolarizzare nel termine all’uopo assegnatole da AGEA. 30. Sottolinea, ancora, il giudice del gravame, in relazione all’insussistenza dell’affidamento incolpevole , l’applicabilità dei principi espressi dal Tribunale UE nell’ambito del contenzioso insorto tra lo Stato Italiano e la Commissione sulla corretta interpretazione dei regolamenti comunitari applicabili alla fattispecie, oltre che dei principi nazionali che impongono il recupero del denaro pubblico indebitamente erogato e della giurisprudenza consolidata , Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 15 - stante anche l’assenza di assicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili da parte dell’Amministrazione unionale. 31. Alla critica di queste affermazioni, che tende ad una diretta valutazione del merito,sostitutiva di quella del Giudice amministrativo, è dedicato in larga misura il motivo di ricorso in esame, con il quale la società prospetta, tra l’altro, alcune contraddizioni esistenti, ad avviso dell’impugnante, tra le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione (sentenza n. 3326/2017) sulla giurisdizione del G.A. e quelle a fondamento della decisione di merito (sentenza n. 1769/2021). 32. Si tratta, per quanto innanzi esposto, di profili censori che, in questa sede, non devono essere confutati nel merito, in quanto involgono questioni non sindacabili ex art. 111, comma 8, Cost. ma riconducibili, semmai, a error es in procedendo o in iudicando che, quindi, rientrano nel genus della violazione dei limiti interni della giurisdizione. 33. Quanto al lamentato mancato promovimento, da parte del giudice di secondo grado, del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulle questioni di cui sopra, è evidente che una pronuncia su tali questioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sarebbe funzionale a disvelare eventuali errori in cui il Consiglio di Stato possa essere incorso nell’interpretazione e applicazione di disposizioni sostanziali o processuali di diritto interno, applicative del diritto dell’Unione, errori che, tuttavia,non sarebbero scrutinabili da queste Sezioni Unite, non attenendo a motivi di giurisdizione. 34. Il motivo di ricorso, in conclusione,va dichiarato inammissibile. 35. Le spese seguono la soccombenza. 36. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della società Ric. 2021 n. 20277 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 16 - ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte, rigettail ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi€ 25.000 per compensi, oltrespese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ins