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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34073/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso; 11% [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto quale tentato furto aggravato e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Marsala del 17 ottobre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputata denunzia l'inosservanza della legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che sussiste l'aggravante suddetta nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez.5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663); - che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato l'impossibilità del riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce della biografia criminale dell'imputata e del contegno serbato al momento dei fatti e del tentativo di fuga, non ricavandosi, pertanto, alcun concreto indice di resipiscenza o elemento di valore positivamente apprezzabile, atteso anche che questa Suprema Corte ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 52-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al 2 • pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso; 11% [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto quale tentato furto aggravato e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Marsala del 17 ottobre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputata denunzia l'inosservanza della legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che sussiste l'aggravante suddetta nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez.5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663); - che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato l'impossibilità del riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce della biografia criminale dell'imputata e del contegno serbato al momento dei fatti e del tentativo di fuga, non ricavandosi, pertanto, alcun concreto indice di resipiscenza o elemento di valore positivamente apprezzabile, atteso anche che questa Suprema Corte ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 52-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al 2 • pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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