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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07972/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli art. 614 comma quarto cod. pen. (capo A), dagli artt. 337, 56, 582 e 612 comma terzo cod. pen. (capo B), dagli artt. 635 comma primo e 625 n. 7 cod. pen. (capo C), dagli artt. 56, 582, 612 comma terzo, 339 cod. pen. (capo D); Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il diniego delle attenuanti generiche e riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 614 comma quarto cod. pen., sono generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli art. 614 comma quarto cod. pen. (capo A), dagli artt. 337, 56, 582 e 612 comma terzo cod. pen. (capo B), dagli artt. 635 comma primo e 625 n. 7 cod. pen. (capo C), dagli artt. 56, 582, 612 comma terzo, 339 cod. pen. (capo D); Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il diniego delle attenuanti generiche e riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 614 comma quarto cod. pen., sono generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 07972/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris