CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 24345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23045/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Calabria 56 elettivamente domiciliato -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], via del Tempio di Giove 21; -controricorrente - avverso la sentenza n. 82/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 4568/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], istruttore addetto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha agito con decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle differenze retributive dallo stesso ritenute dovute, a titolo di maggiorazioni di turno ai sensi dell’art. 22 CCNL di comparto; 2. la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione al predetto decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA], rilevando l’incompatibilità tra le indennità pretese e quelle già corrisposte al ricorrente ai sensi dell’art. 24 del medesimo CCNL e dando atto che erano state pagate, in ragione dei disagi di lavoro, somme superiori a quelle rivendicate, sicché la pretesa era da ritenere infondata; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso assume la violazione dell’art. 437 c.p.c., in relazione all’art. 414 c.p.c.; 2. il ricorrente fa rilevare come la compensazione, in primo grado, fosse stata eccepita da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle maggiorazioni per lavoro festivo o notturno, festivo tout courto per turni, mentre solo in appello era stato introdotto il tema della incumulabilità tra le maggiorazioni percepite e l’indennità rivendicata in via monitoria, sicché la Corte territoriale aveva finito per decidere su profili privi di riscontro nelle allegazioni svolte dall’ente davanti al Tribunale; 3. il secondo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 24 del medesimo CCNL ed all’art. 224 del [OSCURATO:PERSONA] (CCDI) e con esso si sostiene che, né sul piano della contrattazione nazionale, né su quello della contrattazione integrativa, vi sarebbero regole ostative al cumulo tra l’indennità di turno (art. 22 del CCNL e 223 del CCDI) e le maggiorazioni per i disagi della prestazione (art. 24 del CCNL e 224 CCDI), anche per la ontologica differenza esistente tra le maggiorazioni, volte a compensare l’esecuzione della prestazione con caratteristiche particolari (lavoro notturno, festivo notturno festivo etc.) e l’indennità di turno, volta a compensare esclusivamente il disagio conseguente a tale articolazione oraria; 4. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione; 5. è del tutto consolidato presso questa S.C. il principio, di cui ha fatto in sostanza applicazione anche la Corte territoriale, secondo cui «in materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5, del CCNL 14 settembre 2000 del comparto autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro» (C. 19326/2021 ed altri precedenti sempre conformi ivi richiamati) e ciò sul presupposto che l’indennità di turno, essendo anch’essa articolata, nella contrattazione di riferimento, con modalità differenziate in caso di lavoro notturno, festivo o notturno festivo e risultando indicata come tale da compensare «interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro», è da aversi per integralmente remunerativa rispetto alle situazioni in essa considerate, restando pertanto escluso l'invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall'art. 24; 6. anche la contrattazione integrativa, per come descritta dalla sentenza impugnata e dalla stessa parte ricorrente, si muove su analoga impostazione; 7. ciò posto, è evidente che la Corte territoriale, nel riscontrare come al Ciampini, attraverso l’erogazione dell’indennità di cui all’art. 24, fossero stati corrisposti importi tali da assorbire quanto spettante per le corrispondenti indennità previste rispetto al lavoro in turni svolto nei medesimi frangenti notturni, festivi o notturni- festivi, non ha per nulla ecceduto dalla causa petendio dall’oggetto del contendere; 8. infatti, la pretesa di maggiori importi esercitata dal ricorrente in primo grado necessita di per sé la verifica di quanto erogato e del titolo per cui ciò sia avvenuto e l’effettiva ricorrenza di ulteriori emolumenti che, in quanto compatibili con quelli corrisposti e con essi cumulabili, siano ancora dovuti al lavoratore, non potendosi procedere ad un’applicazione sezionata della contrattazione collettiva, pena il rischio di indebite duplicazioni; 9. l’operazione svolta dalla Corte di merito è stata dunque quella di qualificare il percepito ed i titoli per cui i pagamenti vi erano stati, confrontandoli con quanto dovuto secondo la contrattazione di comparto e di verificare quindi, secondo una mera operazione di controllo sul dare-avere, che nulla era ancora da corrispondere; 10. qualificazione che rientra nei poteri-doveri del giudice, così come è per la verifica sul complessivo dare-avere conseguente ad un medesimo rapporto, operazione quest’ultima che pacificamente può e deve essere eseguita d’ufficio (tra le molte, C. 15796/2009); 11. neppure è poi dedotto che tale operazione sia stata inficiata da errori contabili o che emergessero o avessero una qualche rilevanza ipotetiche lavorazioni in giornate di riposo compensativo o in giorni festivi infrasettimanali, per le quali il cumulo delle indennità di cui all’art. 22 del CCNL con la maggiorazione di cui all’art. 24 del CCNL è, come si è detto, consentito; 12. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif