CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 06808/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13021/2016 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n.1283/2015 depositata i l 25/11/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate comunicava (senza che dagli atti di causa emerga la data) a CRUCITTA [OSCURATO:PERSONA] che l’istanza di definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 non poteva essere accolta, in quanto alla data di entrata in vigore della norma (6 luglio 2011) nessuna lite era più pendente essendo intervenute sentenze di primo grado ormai divenute definitive per mancata impugnazione da parte della contribuente. Più precisamente, le sentenze nn. 120, 121, 122 e 123/13/10 emesse dalla CTP di Genova e depositate il 19 maggio 2010 si erano rese definitive il 4 luglio 2011, a seguito dello spirare del cd. termine lungo di impugnazione. La contribuente proponeva impugnazione, sostenendo che l’unico requisito normativamente previsto era l'esistenza di un procedimento tributario pendente alla data del 1° maggio 2011. In condivisione della tesi della contribuente, la CTP di Genova, con sentenze nn. 223, 224, 225 e 226/13/13 depositate il 4 luglio 2013, accoglieva i ricorsi e compensava le spese di lite. L’Agenzia proponeva distinti appelli. La CTR della Liguria, dopo averli riuniti, con la sentenza in epigrafe, li rigettava, essenzialmente osservando che “tale citato articolo [39 comma 12 d.l. 98 del 2011] prevede come unico requisito ai fini dell’accesso alla definizione l’esistenza, alla data del 1° maggio 2011, di un procedimento tributario pendente[,] senza prevedere che l'eventuale decisione non sia passata in cosa giudicata prima del 6 luglio 2011, data dell'entrata in vigore del citato d.l. 98/2011”. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo. La contribuente resta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e dell'art. 14 delle preleggi, nonché falsa applicazione dell'art. 16 della L. 289/2002, in relazione all'art. 360, comma 1, numero 3 e/o 4), c.p.c.”, per aver erroneamente la CTR ritenuto che, nella specie, non fosse preclusivo il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Questa S.C. ha già condivisibilmente affermato: “In tema di condizioni per l'accesso al condono fiscale, il requisito della pendenza della lite, pur ancorato temporalmente alla data del 1° maggio 2011 dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011 (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal d.l. n. 216 del 2011, conv. in l. n. 14 del 2012), deve essere interpretato nel senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, nella quale soltanto, invero, è entrato in vigore il detto d.l. n. 98 del 2011” (Cass. n. 5969 del 2018, alla quale si rinvia anche per citazione di precedenti, in un caso in cui “la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non condonabile una ‘lite’ che era stata definita con sentenza passata in giudicato nella data del 16 maggio 2011”). La sentenza impugnata va dunque cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Possono essere compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio, stante il sopravvenire solo in pendenza del giudizio di legittimità di specifica giurisprudenza in materia. P.Q.M Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Dichiar