CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti sostanziali del giudizio, nella non esclusa, per quanto implicita, considerazione che l’aver agito la liquidatela giudiziale equivaleva ad aver fatto valere una posizione sostanziale indistinguibilmente a quelle riferibili; 7. nella sentenza non trova menzione una posizione giuridico-sostanziale o processuale autonoma dell’organo concordatizio rispetto alle società, né i ricorrenti deducono come e in quali termini, rituali e tempestivi, tale autonomia avrebbe accompagnato l’impugnazione, lacuna che si aggiunge, in identica prospettiva, alla già descritta carenza di autosufficienza; parimenti, i ricorrenti assumono che già la liquidatela giudiziale avrebbe svolto un’attività recuperatoria coerente con le attività istituzionali concordatizie, omettendo tuttavia di circostanziare, nel ricorso, come tale previsione, documentalmente provata, appartenesse al processo di merito e avesse costituito materia di dovuto contraddittorio, apparendo improprio il richiamo difensivo solo da ultimo esposto; Pagina 5 di 6 - RGN 18475/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18475/2017 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15254/2022 il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; le spese sonoData pubblicazione 12/05/2022 regolate secondo soccombenza e liquidate come meglio in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 di 6 - RGN 18475/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o