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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 21299/2022

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA VIANumero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero di raccolta generale 21299/2022GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappDraetas peunbbtliaca zione 05/07/2022e difende-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 361/2020depositata il 02/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale diPalermo il Ministero della Salute al fine di ottenere il risarcimentodel danno subito per aver contratto il virus da epatite C in seguito adelle trasfusioni di sangue effettuate presso l’Ospedale civico diPalermo, come accertato dalla competente Commissione MedicaOspedaliera ai sensi della legge 210/1992.Istruita la causa mediante CTU medico-legale, il Tribunale diPalermo, con sentenza n. 155 del 13 gennaio 2014, inaccoglimento della domanda attorea, condannò il Ministero dellaSalute al pagamento di una somma complessiva pari ad €193.423,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legalidalla pronuncia sino al soddisfo, nonché alla refusione delle speseprocessuali.2 di 7Numero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ministero della SaluteNumero di raccolta generale 21299/2022chiedendo il rigetto della domanda avversaria, assumeDnatda opu bbclihcaezio ne 05/07/2022l’Amministrazione non poteva essere riconosciuta responsabile percomportamento omissivo dei danni subiti dall’appellato a seguitodella contrazione del virus da epatite C per le emotrasfusionieseguite nei mesi aprile-maggio 1995.

In via subordinata,chiedeva, nel caso di conferma della responsabilitàdell’Amministrazione, la riduzione dell’importo liquidato dal giudicedi primo grado a titolo di risarcimento del danno per non esserestata scomputata la somma ottenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] a titolo diindennizzo ex lege 210/1992.Deceduto l’attore nelle more del giudizio, si costituivano, in qualitàdi eredi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 361/2020 del 19dicembre 2018, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,ha disposto la riduzione della somma originariamente liquidata atitolo di risarcimento del danno in favore dello [OSCURATO:PERSONA], dovendoessere detratto quanto già corrisposto al danneggiato titolo diindennizzo ai sensi della l. n. 210/1992.3.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.Il Ministero della Salute resiste con controricorso e ricorsoincidentale.Considerato che:4.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione efalsa applicazione degli artt. 2, 29, 32 e 97 Cost. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.Sostengono che la Corte d’Appello, nel disporre la compensazionecon quanto percepito dal danneggiato a titolo di indennizzo ex l.210/92 avrebbe negato il riconoscimento integrale della pretesarisarcitoria in violazione dell’art. 32 Cost.3 di 7Numero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022Numero di raccolta generale 21299/2022Osserva a tal proposito che per consolidato orientamento dellaData pubblicazione 05/07/2022Consulta, il risarcimento del danno alla salute deve essereintegrale, mentre l’indennizzo ha natura esclusivamente oggettivadi mero sostegno ed essendo corrisposto per il semplice fatto diavere subito un danno a prescindere dalla colpa o dal fatto illecito,esso si accompagna, e non si sovrappone, al risarcimento deldanno.4.1.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentanoviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché2043, 2033 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Sostengono che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenutodi poter detrarre dalla somma originariamente liquidata a titolo dirisarcimento del danno quanto “eventualmente” corrisposto a titolodi indennizzo ex legge 210/92, non essendo stata fornita alcunaprova, da parte dell’Amministrazione, del suo importo e neppuredella sua effettiva corresponsione.4.2.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazionee falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per aver la Corte d’Appellodisposto la compensazione delle spese di lite tra le parti in luogodella condanna dell’Amministrazione in favore degli appellati.5.

Per la sua efficacia assorbente, deve muoversi dal secondomotivo e si tratta di motivo fondato.Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per ilrisarcimento del danno conseguente al contagio a seguito diemotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo dirisarcimento del danno compensatio lucri cum damno solo se siastato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suopreciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cuiprova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; pertanto ladetrazione non è limitata alle somme percepite al momento dellapronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro,4 di 7Numero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022Numero di raccolta generale 21299/2022purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili. (Cass. civ.Data pubblicazione 05/07/2022Sez.

III Ord., 30/08/2019, n. 21837; Cass. civ. Sez.

VI - 3 Ord.,31/03/2021, n. 8866).

A tale principio di diritto deve attenersi ilgiudice del merito.Dall’accoglimento del secondo motivo deriva l’assorbimento degliulteriori motivi.6.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Ministero della Salutelamenta l’assenza di responsabilità in capo al Ministero.

Violazionedell’art. 360 n. 3 e 4 cpc.

Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.132 n. 4 c.p.c.

Per motivazione apparente.

Violazione e falsaapplicazione delle norme distributive delle competenze in materiadi controllo e somministrazione di emoderivati.

Violazionedell’articolo 2043 c.c. - difetto del nesso causale.

Insussistenza diresponsabilità per violazione dell’obbligo di vigilanza.

Insussistenzadel nesso causale tra la condotta del ministero ed i danni lamentati.Il ricorrente incidentale denuncia la motivazione apparente dellasentenza della Corte d’appello dove ha affermato la violazionedell’obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione, inteso comeuna sorta di obbligo di garanzia di buona riuscita di ogni trasfusioneovvero di somministrazione di farmaci a base di emocomponenti.7.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cpc.In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus, contratte aseguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati,sussiste la responsabilità del Ministero della salute atteso che giàdalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatitevirale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che dellastessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatoridella funzionalità epatica, gravando sul Ministero della Salute, inadempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti dauna pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958,l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gliemoderivati fosse esente da virus e che i donatori non5 di 7Numero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022presentassero alterazione della transaminasi (Cass. 21145/2021;Numero di raccolta generale 21299/2022Cass. 1566/2019).

Data pubblicazione 05/07/20228.

Pertanto, la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo, indiversa composizione.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.8.1.

Infine, poiché il ricorso incidentale è stato propostosuccessivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile,sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi ladeclaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315)per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità divalutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955;tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n.24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo aparte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessaimpugnazione.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbitigli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese diquesto giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversacomposizione.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis del citato art. 13.6 di 7Numero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022Numero di raccolta generale 21299/2022Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione SestaData pubblicazione 05/07/2022– 3 Civile della Corte suprema di Cassazione in data 11 maggio2022.Il PresidenteENRICO SCODITTI7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA VIANumero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero di raccolta generale 21299/2022GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappDraetas peunbbtliaca zione 05/07/2022e difende-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 361/2020depositata il 02/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale diPalermo il Ministero della Salute al fine di ottenere il risarcimentodel danno subito per aver contratto il virus da epatite C in seguito adelle trasfusioni di sangue effettuate presso l’Ospedale civico diPalermo, come accertato dalla competente Commissione MedicaOspedaliera ai sensi della legge 210/1992.Istruita la causa mediante CTU medico-legale, il Tribunale diPalermo, con sentenza n. 155 del 13 gennaio 2014, inaccoglimento della domanda attorea, condannò il Ministero dellaSalute al pagamento di una somma complessiva pari ad €193.423,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legalidalla pronuncia sino al soddisfo, nonché alla refusione delle speseprocessuali.2 di 7Numero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ministero della SaluteNumero di raccolta generale 21299/2022chiedendo il rigetto della domanda avversaria, assumeDnatda opu bbclihcaezio ne 05/07/2022l’Amministrazione non poteva essere riconosciuta responsabile percomportamento omissivo dei danni subiti dall’appellato a seguitodella contrazione del virus da epatite C per le emotrasfusionieseguite nei mesi aprile-maggio 1995. In via subordinata,chiedeva, nel caso di conferma della responsabilitàdell’Amministrazione, la riduzione dell’importo liquidato dal giudicedi primo grado a titolo di risarcimento del danno per non esserestata scomputata la somma ottenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] a titolo diindennizzo ex lege 210/1992.Deceduto l’attore nelle more del giudizio, si costituivano, in qualitàdi eredi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 361/2020 del 19dicembre 2018, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,ha disposto la riduzione della somma originariamente liquidata atitolo di risarcimento del danno in favore dello [OSCURATO:PERSONA], dovendoessere detratto quanto già corrisposto al danneggiato titolo diindennizzo ai sensi della l. n. 210/1992.3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.Il Ministero della Salute resiste con controricorso e ricorsoincidentale.Considerato che:4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione efalsa applicazione degli artt. 2, 29, 32 e 97 Cost. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.Sostengono che la Corte d’Appello, nel disporre la compensazionecon quanto percepito dal danneggiato a titolo di indennizzo ex l.210/92 avrebbe negato il riconoscimento integrale della pretesarisarcitoria in violazione dell’art. 32 Cost.3 di 7Numero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022Numero di raccolta generale 21299/2022Osserva a tal proposito che per consolidato orientamento dellaData pubblicazione 05/07/2022Consulta, il risarcimento del danno alla salute deve essereintegrale, mentre l’indennizzo ha natura esclusivamente oggettivadi mero sostegno ed essendo corrisposto per il semplice fatto diavere subito un danno a prescindere dalla colpa o dal fatto illecito,esso si accompagna, e non si sovrappone, al risarcimento deldanno.4.1. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentanoviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché2043, 2033 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Sostengono che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenutodi poter detrarre dalla somma originariamente liquidata a titolo dirisarcimento del danno quanto “eventualmente” corrisposto a titolodi indennizzo ex legge 210/92, non essendo stata fornita alcunaprova, da parte dell’Amministrazione, del suo importo e neppuredella sua effettiva corresponsione.4.2. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazionee falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per aver la Corte d’Appellodisposto la compensazione delle spese di lite tra le parti in luogodella condanna dell’Amministrazione in favore degli appellati.5. Per la sua efficacia assorbente, deve muoversi dal secondomotivo e si tratta di motivo fondato.Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per ilrisarcimento del danno conseguente al contagio a seguito diemotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo dirisarcimento del danno compensatio lucri cum damno solo se siastato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suopreciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cuiprova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; pertanto ladetrazione non è limitata alle somme percepite al momento dellapronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro,4 di 7Numero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022Numero di raccolta generale 21299/2022purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili. (Cass. civ.Data pubblicazione 05/07/2022Sez. III Ord., 30/08/2019, n. 21837; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,31/03/2021, n. 8866). A tale principio di diritto deve attenersi ilgiudice del merito.Dall’accoglimento del secondo motivo deriva l’assorbimento degliulteriori motivi.6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Ministero della Salutelamenta l’assenza di responsabilità in capo al Ministero. Violazionedell’art. 360 n. 3 e 4 cpc. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.132 n. 4 c.p.c. Per motivazione apparente. Violazione e falsaapplicazione delle norme distributive delle competenze in materiadi controllo e somministrazione di emoderivati. Violazionedell’articolo 2043 c.c. - difetto del nesso causale. Insussistenza diresponsabilità per violazione dell’obbligo di vigilanza. Insussistenzadel nesso causale tra la condotta del ministero ed i danni lamentati.Il ricorrente incidentale denuncia la motivazione apparente dellasentenza della Corte d’appello dove ha affermato la violazionedell’obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione, inteso comeuna sorta di obbligo di garanzia di buona riuscita di ogni trasfusioneovvero di somministrazione di farmaci a base di emocomponenti.7. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cpc.In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus, contratte aseguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati,sussiste la responsabilità del Ministero della salute atteso che giàdalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatitevirale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che dellastessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatoridella funzionalità epatica, gravando sul Ministero della Salute, inadempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti dauna pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958,l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gliemoderivati fosse esente da virus e che i donatori non5 di 7Numero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022presentassero alterazione della transaminasi (Cass. 21145/2021;Numero di raccolta generale 21299/2022Cass. 1566/2019). Data pubblicazione 05/07/20228. Pertanto, la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo, indiversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.8.1. Infine, poiché il ricorso incidentale è stato propostosuccessivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile,sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi ladeclaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315)per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità divalutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955;tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n.24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo aparte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessaimpugnazione. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbitigli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese diquesto giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversacomposizione. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis del citato art. 13.6 di 7Numero registro generale 28108/2020Numero sezionale 4997/2022Numero di raccolta generale 21299/2022Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione SestaData pubblicazione 05/07/2022– 3 Civile della Corte suprema di Cassazione in data 11 maggio2022.Il PresidenteENRICO SCODITTI7 di 7
Sentenza Cassazione n. 21299/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris