CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 28.9.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere,.. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bergamo ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], della somma di Euro 193.333,46 ovvero, in mancanza, o per il residuo, della medesima somma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt.640 e 356 cod. pen. confermando il provvedimento impugnato; 2. ricorre per cassazione, tramite il difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 nullità dell'ordinanza impugnata e del decreto del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 321 cod., proc. pen. e nullità dell'ordinanza impugnata per difetto assoluto di motivazione: richiama le censure articolate in sede di riesame e su cui l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto motivare poiché la verifica dei presupposti per la adozione della misura cautelare reale deve investire il fumus ma anche le risultanze processuali e, perciò, gli elementi probatori acquisiti; segnala che, al contrario, l'ordinanza si è limitata a riportare le intercettazioni omettendo di spiegare come e perché dal loro contenuto dovrebbe evincersi la qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente; analogamente rileva per quanto concerne la scarna motivazione relativa al periculum in mora; sottolinea, inoltre, che l'ordinanza si limita a riportare i "titoli" delle doglianze difensive rinviando, per la loro confutazione, al provvedimento del GIP che, a sua volta, aveva omesso ogni autonoma valutazione sulla richiesta del PM che, difatti, era stata integralmente accolta; richiama, inoltre, il principio affermato dalle SS.UU. "Ellade" quanto alla necessità di motivare sul periculum anche in caso di sequestro finalizzato alla confi-,ca: 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i limiti di ricorribilità in cassazione in materia di cautela reale e la valutazione del fumus commissi delicti, osserva che l'ordinanza impugnata ha dato conto, in termini congrui, degli elementi posti a fondamento della misura sia con riguardo alla mancanza, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], dei requisiti per la partecipazione alla gara, sia della attiva partecipazione del ricorrente alla vita sociale ed alle decisioni societarie; segnala, ancora, come l'introduzione del comma 2-bis nell'art. 321 cod. proc. pen. deve essere inteso nel senso che, in caso di confisca obbligatoria, non ricorre alcun ulteriore presupposto oltre al fumus, non essendo perciò pertinente il richiamo operato alle SS.UU. "Ellade"; 4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria difensiva confutando le argomentazioni sviluppate dalla Procura Generale nella sua requisitoria scritta; con riguardo al profilo del fumus, infatti, insiste nel segnalare la laconicità della ordinanza impugnata che, a fronte dei rilievi difensivi, non ha motivato in alcun modo; con riguardo al periculum, rileva che il comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. riguarda il sequestro finalizzato alla confisca per i reati dei pubblici ufficiali in danno della pubblica amministrazione e che, in ogni caso, la giurisprudenza più recente ritiene che, anche per questi casi, sia necessario motivare su tale profilo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Non è inutile ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). 2. Tanto premesso, rileva il collegio che il provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili a profili di violazione di legge pur nell'accezione sopra evocata e che, come accennato, va al di là della assenza di una motivazione dal punto di vista meramente "grafico". Con decreto del 15.7.2022, il GIP presso il Tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta del PM in sede, aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'importo di euro 193.333,46, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] ovvero, in mancanza, della stessa somma a carico di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di diritto, e di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di fatto, e, in caso di incapienza, o per il residuo, il sequestro preventivo "per equivalente" sui beni e valori da individuarsi in sede esecutiva per il medesimo importo. Il provvedimento era stato adottato sul rilievo della sussistenza del fumus del delitto di truffa avendo la [OSCURATO:SOCIETA] partecipato ed essendosi aggiudicata la gara di appalto indetta dalla Provincia di Bergamo per il servizio di manutenzione stradale, sgombero e spazzamento, relativamente ai lotti 13, 28 e 29, ponendo in essere artifici e raggiri costituiti dalla falsa attestazione del possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento della attività affidatale e, in realtà, in alcun modo sussistenti. Il Tribunale ha sinteticamente richiamato gli elementi fondanti la diagnosi relativa al fumus commissi delicti evidenziando che la [OSCURATO:SOCIETA] disponeva di tre mezzi in luogo dei 27 richiesti per l'affidamento del servizio; di 3 dipendenti in luogo dei 15 previsti dal capitolato; non aveva una base operativa entro i 20 chilometri dalle strade oggetto di assegnazione; risultava, inoltre, la falsificazione delle ricevute dei bonifici della cauzione; il tutto, peraltro, corroborato dal contenuto "confessano" delle intercettazioni in atti che contribuivano a delineare un quadro indiziario di assoluta e palmare evidenza. 3. A fronte di tale sia pur sintetico ma chiaro ed univoco rifermento alle risultanze investigative già valorizzate dal GIP, il ricorso si limita, invero, a lamentare che il Tribunale non avrebbe motivato sui plurimi ed articolati motivi di gravame concernenti sia il fumus che il periculum, ed al cui tenore e contenuto, tuttavia, non si accenna minimamente. La doglianza è generica: questa Corte, infatti, ha più volte sottolineato che deve ritenersi inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice del gravame, delle censure articolate con il relativo atto di impugnazione di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853 02; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962 - 01). Tale principio ha trovato applicazione anche nella materia cautelare in quanto si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782 - 01). Dal canto suo, il Tribunale, dopo aver richiamato gli elementi indiziari su cui, invece, il ricorso è del tutto silente, ha anche evidenziato come l'autonoma valutazione del GIP fosse dimostrata dall'accoglimento della domanda subordinata rispetto a quella formulata in via principale dal PM. In ogni caso, osserva la Corte, e con riguardo all'ulteriore rilievo concernente la omessa autonoma valutazione degli atti di indagine, è sufficiente ribadire che tale requisito non attiene all'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame, essendo previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", in quanto funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (cfr., ad esempio, Sez. 1 - , n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603 01); Sez. 6 - , n. 1016 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 - 01). 4. Il ricorso lamenta, inoltre, l'omessa motivazione del provvedimento in ordine al requisito del periculum in mora sottolineando che, alla luce delle conclusioni cui sono pervenute le SS.UU. nella sentenza "Ellade", anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione sul punto, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Ebbene, va rilevato, a tal proposito, che il Tribunale non ha affatto omesso di motivare sulla esigenza di una preventiva apprensione del denaro o dei beni, facendo riferimento all'atteggiarsi del fatto ed alla personalità dell'indagato la cui condotta, assolutamente spregiudicata, avrebbe dimostrato in maniera, ad avviso dei giudici di merito, "plastica", l'urgenza di procedere alla anticipazione degli effetti della confisca. Tanto premesso, proprio le SS.UU. "Ellade" hanno chiarito (cfr., pagg. 11- 12 della motivazione) che, in forza della specifica previsione contenuta nel comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen., a differenza di quanto non debba ritenersi per il comma 2, non sussiste un onere di motivazione sul periculum laddove il sequestro preventivo sia strumentale alla adozione di una confisca obbligatoria quale è quella prevista dall'art. 640-quater cod. pen., applicabile nel caso in esame e che richiama l'art. 322-ter cod. pen. in materia di confisca obbligatoria per i reati di cui agli artt. 314 e ssgg. cod. pen.. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p