CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28089/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36372-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 15616/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 1111/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione o per correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 15616/2019 con la quale il Giudice di legittimità aveva accolto in parte i motivi di censura proposti da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con cui la Corte di appello di Lecce aveva rigettato la domanda proposta dagli stessi lavoratori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, cassando la sentenza e rinviando la causa alla corte di appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione della predetta ordinanza, ovvero, in subordine ,correzione dell'errore materiale del provvedimento, poiché in esso non risultava nessuna statuizione to assunta nei suoi confronti dalla Corte di legittimità, pur avendo egli proposto il ricorso insieme agli altri ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] spa rimaneva intimata. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1) Parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione della ordinanza n. 15616/2019 ritenendo, in prima battuta , la presenza di essa di errore revocatorio consistente nella omessa statuizione , da parte della Corte di legittimità, nei suoi confronti, pur avendo egli proposto il ricorso per cassazione insieme agli altri lavoratori. Assume il ricorrente che in nessuna parte del provvedimento in discussione sia fatto riferimento alla sua presenza in giudizio, cosi' rappresentandosi un errore di percezione della Corte nell'esatto esame degli atti di causa da cui emergeva il suo nominativo, tradottosi nella mancata statuizione. Ric. 2019 n. 36372 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- Deve precisarsi che nella intestazione della ordinanza in questione non è inserito il nominativo del ricorrente. Deve peraltro soggiungersi che nella motivazione , nella parte in fatto ( "rilevato che"), la Corte ha espressamente indicato [OSCURATO:PERSONA] tra i lavoratori interessati alla pronuncia della Corte di appello di Lecce, e, al punto 2. , ha richiamato quelli stessi lavoratori sopra enunciati, tra cui il Birtolo, quali proponenti il ricorso per cassazione. Anche nella ulteriore motivazione della decisione assunta, la Corte di lagittimità ha rivolto le proprie statuizioni ai "lavoratori" presenti in giudizio, con ciò certamente includendo in essi il Birtolo, già specificamente indicato in apertura del provvedimento. Deve pertanto ritenersi che non possa configurarsi un errore revocatorio poiché non è configurabile un errore di percezione circa il contenuto dei documenti, ma solo un mero errore materiale nella intestazione del provvedimento, in cui è stato omesso il nominativo del Birtolo. In tal senso deve accogliersi il ricorso per correzione dell'errore materiale ( disatteso il ricorso per revocazione) e correggersi l'ordinanza con l'inserimento nella intestazione del nominativo del Birtolo. P.Q.M. La Corte accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 15616/2019 emessa da questa Corte di legittimità ; rigetta l'istanza di revocazione. Dispone che nella intestazione della stessa ove si legge "sul ricorso 12026-2017 proposto da" successivamente ai nomi degli altri ricorrenti ivi indicati, venga inserito il nome di " [OSCURATO:PERSONA]". Manda la cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso