CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15446/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 137, comma 1, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di cinquemila euro di ammenda. 2. Propone appello il Nappo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - appellabilità della sentenza. Per quanto sia stata irrogata soltanto una pena pecuniaria, la decisione sarebbe suscettibile di appello, in deroga all'art.593 cod. proc. pen., in ragione dell'indirizzo - ormai maggioritario - che consentirebbe l'appello contro le sentenze emesse dal giudice di pace, qualora venga contestata esclusivamente la specie o l'entità della pena, anche quando non risulti impugnato espressamente il capo relativo alla condanna al risar5cvimento del danno, trovando applicaziore l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. La necessità di coordinare questa norma con l'art. 37, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 74, consentirebbe la proposizione dell'appello; - errata valutazione della pena base in relazione alla gravità della violazione; mancanza o carenza di motivazione. Si lamenta l'entità della sanzione in rapporto alla misura dell'illecito, in palese contrasto con i canoni di cui agli artt.132 e 133 cod. pen. e nel rispetto dell'art. 111, comma 6, Cost.; - si contesta, di seguito, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., del quale ricorrerebbero i presupposti, come peraltro emergerebbe anche dal testo della sentenza nei suoi riferimenti alla scarsa gravità della violazione; - si lamenta, infine, la condanna al risarcimento del danno, del quale non sarebbe emersa alcuna prova, risultando soltanto congetture e presunzioni. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'appello - convertito in ricorso per cassazione dalla Corte di merito - risulta inammissibile, perché proposto da un avvocato all'epoca non iscritto allo speciale Albo di cui all'art. 613 cod. proc. pen.; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, del foro di [OSCURATO:PERSONA], risulta infatti iscritto nello stesso Albo soltanto a far data dal 18/6/2021, successivamente alla presentazione del gravame. Al riguardo, peraltro, non rileva che questa sia stata presentata quale atto di appello; per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108). 4. A conclusioni diverse, inoltre, non possono condurre le considerazioni dell'appellante con riguardo al regime delle impugnazioni delle sentenze emesse dal giudice di pace, ed alla loro appellabilità ai sensi dell'art. 37, d. Igs. n. 274 del 2000, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 4.1 Premesso che la pronuncia qui impugnata è stata emessa dal Tribunale, non dal giudice di pace, il Collegio richiama la chiara lettera dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (come nel caso in esame); la diversa disciplina prevista dall'art. 37 citato, dunque, e la conseguente giurisprudenza formatasi al riguardo, non rivestono alcun rilievo nella vicenda in oggetto. 5. Infine, deve comunque esser evidenziata la manifesta infondatezza dei motivi proposti. Quanto alla pena, peraltro applicata solo in termini pecuniari e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, questa è stata individuata in termini finali molto più prossimi ai minimi che ai medi edittali; quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., questa non era stata richiesta in sede di merito, come da verbale di udienza del 18/9/2019, legittimamente verificato da questa Corte. Infine, quanto al risarcimento in favore della parte civile, la sentenza lo ha individuato alla luce del danno, almeno potenziale, certamente collegabile alle condotte di reato, da liquidare nella competente sede civile. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento dei restanti motivi. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma