CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 11796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13911/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Milano, Corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 52. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Terni, pubblicata in data 20.11.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: sanzioni amministrative 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Terni, respingendo l’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, ha ritenuto infondata la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa di una parte ammessa al gratuito patrocinio, rilevando che l’opponente non aveva prodotto il provvedimento di ammissione della parte al beneficio di legge e non era legittimato ad opporsi al provvedimento. Il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Terni hanno depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale svolgimento della pubblica udienza. 2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 18, comma quarto, d.lgs. 150/2011, 142, 170, 75, 78, 82, 83 e 84 D.P.R. 115/2002, 91 e 92, commi primo e secondo, c.p.c., e del R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, sostenendo che nei giudizi di opposizione ai provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte è ammessa di diritto al patrocinio a spese dello Stato, non occorrendo alcuna ulteriore prova dei presupposti per accedere al beneficio. Si assume che anche il difensore poteva dolersi della pronuncia, essendo in discussione la sola inosservanza dell’onere della prova dei presupposti per ottenere la liquidazione. Il motivo è fondato. Legittimato a dolersi del provvedimento era il difensore della parte, avendo il primo giudice semplicemente dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione per il mancato deposito del provvedimento di ammissione e quindi sull’errata conclusione che, nei procedimenti di espulsione dello straniero, sussisterebbe l’onere della parte di documentare l’ammissione mediante la produzione di un provvedimento formale, sebbene detta ammissione discenda per legge nel concorso dei indicati presupposti. Nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte che ne faccia richiesta è, difatti, ammessa di diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Tale regime, originariamente previsto con gli artt. 13, comma quinto, e 14, comma quarto del d.lgs. 286/1998 (soluzione normativa ritenuta non illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 439/2004) trova conferma nell’art. 142 D.P.R. 115/2002 e, da ultimo, nell’art. 18, comma 4, d.lgs. 150/2011. La Corte costituzionale, con pronuncia n. 439/2004, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 12 l. 30 luglio 2002 n. 189, e dell'art. 142 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113, riprodotto nell'art. 142 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., affermando che la scelta di porre "a carico dell'erario l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato", rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero. L'ammissione della parte al beneficio, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta, prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza (Cass. 24102/2022): in tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione(Cass. 13833/2008). E’ accolto l’unico motivo di ricorso. Il provvedimento è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Terni, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie l’unico di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Terni, in persona di altro magistrato , anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda