CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 del Tribunale di Lanciano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lanciano, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 28, comma 2, lett. a) del d.lgs 81/2008 (perché, nella qualità di rappresentante dell'impresa e Presidente del Consiglio d'amministrazione della LINK s.r.I., ometteva la valutazione di tutti i rischi connessi all'attività lavorativa e la conseguente elaborazione del previsto documento) e lo condannava alla pena di euro 4.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato contestato senza considerare le prove, documentale e chjeut.. dichiarativa, offerta dalla difesa e comprovanti che il Sarrocco, non risultandodal 2017 lavoratori alle sue dipendenze, non poteva considerarsi datore di lavoro e, quindi, destinatario dell'obbligo di redigerarocumento con i rischi aziendali, in quanto non aveva lavoratori alle sue dipendenze, essendo state le attività esecutive dell'appalto affidate alla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen., 55 d.lgs 81/2008, lamentando che il Tribunale aveva irrogato una pena base superiore al massimo edittale previsto, come desumibile dalla applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito, senza alcuna motivazione sul punto. "tett' ated. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione .33 - ,cod.pen., 55 d.lgs 81/2008, 62-bis cod.pen., 442, comma 2, cod.proc.pen. per omessa motivazione circa i criteri di determinazione della pena. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale, in aderenza alle risultanze istruttorie esaminate, ha ritenuto sussistente il reato contestato, evidenziando come il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva subappalto dei lavori per la posa in opera di fibre ottiche alla ditta [OSCURATO:PERSONA] di M.Guidotti e, sollecitato ad esibire il piano sicurezza ed il piano valutazione rischi ai sensi del d.lgs n. 81/2008, non ottemperava a tanto. Va ricordato che, in caso di attività appaltata ad altra impresa, la contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi, già denominato come piano di sicurezza e coordinamento nel d. Igs. n. 626 del 1994 - deve ritenersi, a seguito della sua riconfigurazione ad opera dell'art. 26 d. Lgs. n. 81 del 2008, un reato proprio del committente (Sez. 3, n. 2285 del 14/11/2012, dep. 16/01/2013, Rv. 254836; .Sez.4, n.14167 del 12/03/2015, Rv. 263150 - 01). Il ricorrente, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod. proc pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr. Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), si dilunga in considerazioni in fatto, dirette a sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie (circostanza che nel 2017 l'impresa non aveva lavoratori alle sue dipendenze, a fronte di una contestazione che cristallizza, invece, il fatto come avvenuto nell'anno 2019). 2. Il secondo ed il terzo motivo, entrambi affererti al trattamento sanzionatorio; sono manifestamente infondati. Va osservato che, in tema di reati puniti alternativamente con la pena detentiva o pecuniaria, come nella specie, la scelta del giudice di applicare la meno grave sanzione pecuniaria, anche se in misura superiore a quella media tra il minimo e il massimo edittale, deve ritenersi sufficientemente giustificata dalla qualificazione di essa come "congrua" o "equa" e dal mero richiamo alle circostanze indicate all'art. 133 cod.pen., ove la rilevanza di queste, in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo, risultino già desumibili dal complesso della motivazione (Sez. 1,n. 8560 del 18/11/2014, dep. 26/02/2015, Rv. 262552); ed è stato anche affermato che il Giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Sez.3, n.37867 del 18/06/2015, Rv.264726). Va, inoltre, ricordato che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderen7a ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione, come nella specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del