CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2019
Cassazione n. 24834/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22391/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in L.go [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiRosario Salonia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in C.so V. Emanuele II n. 326, Roma , rappresentat i e difesidagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrenti nonché [OSCURATO:PERSONA]. intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 4469/2018 pubblicata in data 17/01/2019, n.r.g. 5112/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto OGGETTO: ricorso per cassazione, cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Le parti hanno poi depositato una conciliazione giudiziale intervenuta dinanzi al Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] Con la predetta conciliazione le parti hanno consensualmente regolato tutti i loro rapporti, ivi compreso quello oggetto del presente giudizio. Hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali. In tal senso va quindi disposto. Nulla va disposto sulle spese nei confronti dell’intimato, rimasto tale. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della