CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della costituita parte civile, Lorenzo BIFOLCHI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso chiedendo la liquidazione delle spese come da nota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni, personali aggravate, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a un unico motivo, con cui denuncia la nullità assoluta della sentenza di primo grado e, in via derivata, di quella impugnata, poiché il Tribunale, alla udienza dell'il. maggio 2017, aveva omesso di provvedere in merito all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore fiduciario, per concomitante impegno professionale, tempestivamente comunicato al Tribunale (in data 04/05/2017), a mezzo fax inoltrato all'indirizzo indicato sul sito dell'[OSCURATO:PERSONA]. L'omesso pronunciamento al riguardo, pur essendo avvenuto nell'ambito della c.d. udienza filtro, ha leso i diritti di difesa dell'imputato, privandolo, in primo luogo, del diritto di optare per un rito alternativo, nonché della possibilità di formulare eccezioni preliminari e di opporsi alla costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.11 Collegio si riconosce nella regula iuris desumibile dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Rv. 245127; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, Rv. 238926; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Rv. 265483), secondo cui, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. , a nulla rilevando la presenza e l'assistenza di un difensore di ufficio. 2.Nondimeno, nel caso di trasmissione, a mezzo fax, dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, la giurisprudenza più evoluta ha ripetutamente affermato che, sebbene l'inoltro, con lo strumento del fax, dell'istanza di rinvio, debba considerarsi non irricevibile né inammissibile, è tuttavia necessario che l'istante si faccia carico dell'onere di accertarsi - mediante un sostituto processuale, un addetto di studio o un'interlocuzione telefonica (Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272049 - del regolare arrivo dell'atto così trasmesso nella cancelleria, e della sua tempestiva sottoposizione alla attenzione del giudice procedente (il quale, è tenuto, in tale evenienza, a valutarlo), ove intenda far valere, in sede di impugnazione, la omessa valutazione della istanza ( Sez. 2 n. 9030 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014 Rv. 258526; conf. Sez. 5 n. 7706 del 16/10/2014, Rv. 262835; Sez. 2 n. 24515 del 22/05/2015 Rv. 264361; Sez. F n. 45720 del 27/08/2019, Rv. 277307). 3.Alla luce del richiamato orientamento, deve, per un verso, correggersi, in diritto, la decisione impugnata, che, invece, ha rigettato l'analoga eccezione sul rilievo che "l'udienza alla quale non ha partecipato il difensore dell'imputato era una c. d. "udienza filtro", senza cioè attività istruttoria durante la quale il Tribunale ha solo ammesso le prove di accusa, e, preso atto della costituzione di parte civile, ha rinviato ad altra udienza per assumere le prove ammesse", giacchè, nel caso di specie, alcuna nullità si è verificata. 3.1.Infatti, e in secondo luogo, la censura prospettata con il motivo di ricorso in esame si profila infondata poiché l'istante, pur avendo dedotto e documentato di avere inoltrato l'istanza di rinvio a mezzo fax e che la comunicazione era giunta a destinazione, nella casella di posta elettronica del registro generale della cancelleria della II sezione penale del Tribunale di Firenze, non ha, tuttavia, assolto all'onere di verificare che questa fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente posta alla sua attenzione. D'altro canto, la circostanza che, nel verbale di udienza, manchi ogni riferimento all'istanza in parola, così come il silenzio serbato dal difensore, presente, alla successiva udienza, autorizzano ragionevolmente a escludere che l'istanza fosse giunta all'attenzione del Collegio, mentre la mera presenza dell'istanza nel fascicolo processuale non esclude -come talora accade - che la stessa possa esservi stata inserita successivamente all'udienza. 4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita. Poiché la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R. (Sez. U, Ordinanza n.5464 del 26/09/2019 Cc. (dep. 12/02/2020), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio ,a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così deciso