Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04150/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29626/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.P.A., in persona del Curatore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Stresa, n. 41 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. -intimata – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Bologna n. 380 /20 2 0 , pubblicata in data28 gennaio 20 2 0 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l.p.a. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. al fine di accertare la nullità del contratto di cessione del ramo d’azienda, stipulato in data 9 giugno 2014, con scrittura privata autenticata, dalla società poi dichiarata fallita e dal la convenuta , deducendo che, in realtà, nessuna azienda era stata ceduta, poiché dal contratto si evinceva che nessun bene mobile o immobile idoneo all’esercizio di un’attività d’impresa era stato trasferito e che le parti avevan o inteso qualificare l’accordo come cessione di ramo d‘azienda al solo fine di far acquisire al cessionario il diritto all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di cose per conto terzi senza limitazione di tipologia veicolare, previsto dall’art. 2, comma 227, della legge n. 244 del 2007.

Nella contumacia della convenuta, il Tribunale adito accoglieva la domanda, rilevando che l’autorizzazione amministrativa da sola non era idonea all’esercizio di una attività d’impresa.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza di primo grado, osservando che, ai sensi della legge n. 244 del 2007 e delle circolar i del Ministero dei Trasportin. 1 e n. 2 rispettivamente del 29 gennaio e 8 agosto 2008, era consentita la cessione di azienda di autotrasporto per conto terzi anche senza trasferimento di beni.

La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda originariamente avanzata dal Fallimento e c ompensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.Rilevando, preliminarmente, che la documentazione prodotta dall’appellante doveva ritenersi tardiva, essendo la parte rimasta contumace in primo grado, ha ritenuto che il contratto non potesse considerarsi nullo per difetto di causa, osservando: ‹‹ La normativa di settore (legge n. 244/2007, art. 2, comma 227), nel prevedere le regole di accesso al mercato dell’autotrasporto, subordina l’accesso al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: 1) nel caso di cessione di azienda o di ramo aziendale, anche senza il trasferimento di autoveicoli, cessione effettuata nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che deve essere regolarmente registrata, purché l’impresa cedente sia in seguito cancellata dall’albo degli autotrasportatori; 2) nel caso di acquisto dell’intero parco veicolare, purché composto da autoveicoli di categoria non inferiore ad euro 3, da altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi; 3) nel caso di accesso diretto al mercato dell’autotrasporto, mediante acquisto in disponibilità e immatricolazione di autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione.

Dalla lettura del contratto , che in quanto prodotto dalla difesa del fallimento è acquisito al processo, si evince che le parti hannovoluto esattamenteconseguire lo scopo di consentire all’acquirente, a fronte del pagamento di un prezzo, l’accesso al mercato dell’autotrasporto mediante il trasferimento della licenza della cedente, che si era contestualmente impegnata a non riprendere l’attività di autotrasporti per cinque anni.

La scrittura soddisfa i presupposti di legg e , essendo redattadinanzi al notaio con firme autenticate, registrata l’11 giugno 2014, iscritta nel Registro delle imprese di Foggia il 24 giugno 2014.

Risulta soddisfatto anche l’altro requisito della cancellazione della cedente dall’albo delle imprese esercenti l’attività di autrotrasporto, dato che [OSCURATO:PERSONA] si era successivamente cancellata.

Alla stregua di tale lettura, appare irrilevante la circostanza che l’atto di cessione non prevedesse il passaggio di debiti e/o crediti, di contratti di lavoro o di altro genere (essendo, come si è visto, irrilevante il trasferimento dei veicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività di autotrasporto), tanto più considerando lo specifico requisito – previsto dalla normativa di settore – della necessità, per la cedente, di cancellarsi dall’albo delle imprese di autotrasporto.

Così interpretato il contratto, in quanto stipulato per raggiungere un effetto disciplinato dalla legge, si deve concludere per l’erroneità della sentenza, che non ha tenuto conto della reale volontà delle parti e non ha correttamente applicato al caso la normativa specifica.

Altrettanto non condivisibili sono i motivi di contrasto del fallimento che tuttora chiede dichiararsi la nullità di tale accordo in quanto concluso per motivi illeciti e finalizzato esclusivamente ad aggirare la legge in quanto la tesi è contraria alle risultanze processuali››.

Inoltre, la Corte territoriale,stante ‹‹la peculiarità della vicenda e la condotta processuale della appellante››, che era rimasta contumace in primo grado senza una valida ragione, ha integralmente compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l.p.a. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la Curatela del fallimento denun zia ‹‹Violazione e falsa applicazionedegli artt. 166, 187 e 189 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.››.

Muovendo dalla premessa che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. s. era rimasta contumace in primo grado, evidenzia che con l’atto di appello la società aveva sollevato questioni di merito, non rilevabili d’ufficio, per le quali si era ormai verificata una decadenza; di conseguenza, non soltanto era inammissibile la produzione documentale effettuata dall’appellante, come la circolare del Ministero dei trasporti che non era fonte di diritto, ma doveva ritenersi preclusa anche la deduzione che la cedente si fosse cancellata dall’albo delle imprese esercenti l’attività di autotrasporto, requisito che la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente, pur se non desumibiledai documenti ritualmente acquisiti al giudizio.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, prospettando ‹‹ Violazione e falsa applicazione del comma 227 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 e degli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.››, ribadisce che, nel caso di specie, non si era verificata alcuna ‹‹ cessione di ramo d’azienda ›› , intesa come organizzazione di beni e mezzi ex art. 2555 cod. civ. e non quale mera vendita della licenza.

Aggiunge che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.avrebbe dovuto provare l’altro requisito richiesto dal comma 227 dell’art. 1 della legge n. 227/07 ovvero di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale e che la cedente avrebbe dovuto cessare l a propria attività e non impegnarsi a non esercitarla per cinque anni, come risultava dal contratto.

Rimarca, dunque, che il contratto è affetto da nullità per mancanza della causa tipica del contratto di cessione di ramo d’azienda, in assenza di trasferimento di beni idonei all’esercizio di un’attività d’impresa.

3. Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi del n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.››, nell’evidenziare che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnando il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, si era limitata ad affermare che ‹‹ ben avrebbe potuto il Giudicante compensare le spese sussistendo validi e fondati e gravi motivi, quali appunto la natura particolare della domanda dedotta e le specifiche circostanze dedotte in giudizio››, contesta alla Corte d’appello di ‹‹ avere autonomamente individuato le ragioni della compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, ponendo a fondamento del motivo di gravame sulle spese le ragioni invece poste a sostegno degli altri motivi di gravame attinenti il merito della decisione di primo grado , violando quindi l’art. 342 c.p.c.››.

4. Con il quarto motivo, denunciando ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. ai sensi del n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.››, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere compensato le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio con una motivazione apodittica, non lasciando comprendere in cosa si sostanziasse ‹‹la peculiarità della vicenda›› invocata p er derogare alla regola posta dall’art. 91 cod. proc. civ.

5. Ritiene il Collegio che ragioni di ordine logico impongano di esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, che è assorbente.5.1.

L’art. 2, comma 227, della legge n. 244 del 2007, nel dettare una nuova disciplina per l’accesso al mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008, ‹‹le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all’albo degli autotrasportatori, sono tenute a dimostrare di avere acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad euro 3, di altra impresa che cessa l’attività di autotrasporto, oppure di avere acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad euro 3 e aventi massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola con la circolazione››.

Le ipotesi descritte dalla suddetta disposizione normativa sono alternative e, nel caso di cessione d’azienda o di ramo aziendale, resta inteso che l’impresa cedente deve effettuare la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori.

5.2. Partend o da tale dato normativo, deve ritenersi c he il contratto di cui si discute non configuri una ‹‹cessione d’azienda››, essendo stato accertato dal giudice d’appello che con l’accordo stipulato le parti non hanno trasferito ‹‹ il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa››, come esige l’art. 2555 cod. civ., ma hanno piuttosto espresso la volontà di ‹‹consentire all’acquirente, a fronte del pagamento di un prezzo, l’accesso al mercato dell’autotrasporto mediante il trasferimento della licenza della cedente, che si era contestualmente impegnata a non riprendere l’attività di autotrasporti per cinque anni››.

5.3. Si perviene a tale conclusione sulla base delle seguenti considerazioni.La Corte d’appello, ricostruendo la vicenda fattuale e la volontà manifestata dalle parti nel contratto stipulato, ha, per un verso, espressamente rilevato che il contratto, oltre a rispettare la forma richiesta dalla normativa speciale, perché redatto dinanzi al notaio, registrato ed iscritto nel registro delle imprese,soddisfaceva anche gli ulteriori presupposti richiesti, ivi compreso quello della cancellazione della cedente dall’albo degli autotrasportatori e, dall’altro, ha ritenuto ‹‹irrilevante›› la circostanza che l’atto di cessione non prevedesse il trasferimento di debiti e/o di crediti, dei contratti di lavoro o degli autoveicoli utilizzati dalla cedente per l’esercizio dell’attività di autotrasporto.

In tal modo, i giudici di merito, pur a fronte dell’accertamento che il contratto non aveva comportato trasferimento dei beni che componevano, nel loro complesso, l’aziendao un ramo di essa , sono comunque giunti a d affermare che il solo trasferimento della licenza fosse diper sé sufficiente e idoneo ad integrare cessione dell’azienda.

Tale assunto non può essere condiviso, in quanto non può esservi trasferimento dell’azienda per effetto del solo trasferimento della licenza e non essendo consentita l’ identificazione tra l’azienda e la licenza di autotrasporto per conto terzi, nella specie indispensabile per poter svolgere l’attività a cui era rivolta l’azienda della cedente.

In realtà, la licenza ha carattere personale perché implica una valutazione dell’autorità amministrativa in ordine all’esistenza dei requisiti soggettivi dei quali deve essere dotata la parte che intende svolgere quella determinata attività ( nel caso specifico, l’aut orità amministrativa avrebbe dovuto verificare anche la sussistenza degli ulteriori requisiti di ‹‹ onorabilità, capacità finanziaria e professionale››, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.).

Pertanto, l’autorizzazione, non essendo un bene suscettibile di atti di disposizione negoziali privati, è intrinsecamente inadatta ad essere ricompresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l’azienda: elementi che, semmai, dell’autorizzazione amministrativa possono rappresentare un oggettivo presupposto, ma solo in quanto integrati dai requisiti soggettivi di cui si è sopra detto (Cass., sez. 1, 06/02/2004, n. 2240).

Seppure non possa escludersi in assoluto che le parti di un rapporto di cessione o di affitto d’azienda assumano impegni personali concernenti i loro futuri comportamenti in ordine alle licenze o autorizzazioni amministrative — prevedendo, ad esempio l’assunzione di un obbligo, da parte del cedente, a rin unciare alle licenze a lui intestate , dietro pagamento di un corrispettivo e, comunque, a non opporsi alla concessione di una nuova licenza in capo al nuovo titolare dell’azienda (Cass., sez. 3, 03/11/ 1998, n. 10992) —ciò non implica in alcun modo che un accordo di tal genere, avente ad oggetto esclusivamente la licenza, possa comportare la cessione dell’azienda, dato che la licenza costituisce l’unico oggetto del contratto.

Tali principi sono sicuramente estensibili anche alla fattispecie, come quella in esame, in cui si controverte di autotrasporto per conto terzi, in quanto una diversa disciplina non si ricava dal testo normativo, che, nel regolare l’accesso al mercato, non reputa sufficiente il mero impegno, da parte del cedente, a rinunciare alla licenza tramite la cancellazione dall’Albo dei trasportatori e a non opporsi al rilascio di una nuova licenza, ma richiede il subentro, tramite cessione di azienda o di ramo aziendale, nell’attività di impresa della cedente, in tal modopresupponendo il trasferimento , in favore della cessionaria, di beni, mobili o immobili, facenti parte dell’azienda, attraverso i quali quell’impresa è in concreto espletata, anche se non necessariamente degli autoveicoli.

La decisione impugnata è dunque incorsa nel vizio denunciato.6.

L’accoglimento del secondo motivo consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi.

7. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio a lla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo , dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29626/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.P.A., in persona del Curatore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Stresa, n. 41 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. -intimata – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Bologna n. 380 /20 2 0 , pubblicata in data28 gennaio 20 2 0 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l.p.a. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. al fine di accertare la nullità del contratto di cessione del ramo d’azienda, stipulato in data 9 giugno 2014, con scrittura privata autenticata, dalla società poi dichiarata fallita e dal la convenuta , deducendo che, in realtà, nessuna azienda era stata ceduta, poiché dal contratto si evinceva che nessun bene mobile o immobile idoneo all’esercizio di un’attività d’impresa era stato trasferito e che le parti avevan o inteso qualificare l’accordo come cessione di ramo d‘azienda al solo fine di far acquisire al cessionario il diritto all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di cose per conto terzi senza limitazione di tipologia veicolare, previsto dall’art. 2, comma 227, della legge n. 244 del 2007. Nella contumacia della convenuta, il Tribunale adito accoglieva la domanda, rilevando che l’autorizzazione amministrativa da sola non era idonea all’esercizio di una attività d’impresa. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza di primo grado, osservando che, ai sensi della legge n. 244 del 2007 e delle circolar i del Ministero dei Trasportin. 1 e n. 2 rispettivamente del 29 gennaio e 8 agosto 2008, era consentita la cessione di azienda di autotrasporto per conto terzi anche senza trasferimento di beni. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda originariamente avanzata dal Fallimento e c ompensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.Rilevando, preliminarmente, che la documentazione prodotta dall’appellante doveva ritenersi tardiva, essendo la parte rimasta contumace in primo grado, ha ritenuto che il contratto non potesse considerarsi nullo per difetto di causa, osservando: ‹‹ La normativa di settore (legge n. 244/2007, art. 2, comma 227), nel prevedere le regole di accesso al mercato dell’autotrasporto, subordina l’accesso al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: 1) nel caso di cessione di azienda o di ramo aziendale, anche senza il trasferimento di autoveicoli, cessione effettuata nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che deve essere regolarmente registrata, purché l’impresa cedente sia in seguito cancellata dall’albo degli autotrasportatori; 2) nel caso di acquisto dell’intero parco veicolare, purché composto da autoveicoli di categoria non inferiore ad euro 3, da altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi; 3) nel caso di accesso diretto al mercato dell’autotrasporto, mediante acquisto in disponibilità e immatricolazione di autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione. Dalla lettura del contratto , che in quanto prodotto dalla difesa del fallimento è acquisito al processo, si evince che le parti hannovoluto esattamenteconseguire lo scopo di consentire all’acquirente, a fronte del pagamento di un prezzo, l’accesso al mercato dell’autotrasporto mediante il trasferimento della licenza della cedente, che si era contestualmente impegnata a non riprendere l’attività di autotrasporti per cinque anni. La scrittura soddisfa i presupposti di legg e , essendo redattadinanzi al notaio con firme autenticate, registrata l’11 giugno 2014, iscritta nel Registro delle imprese di Foggia il 24 giugno 2014. Risulta soddisfatto anche l’altro requisito della cancellazione della cedente dall’albo delle imprese esercenti l’attività di autrotrasporto, dato che [OSCURATO:PERSONA] si era successivamente cancellata. Alla stregua di tale lettura, appare irrilevante la circostanza che l’atto di cessione non prevedesse il passaggio di debiti e/o crediti, di contratti di lavoro o di altro genere (essendo, come si è visto, irrilevante il trasferimento dei veicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività di autotrasporto), tanto più considerando lo specifico requisito – previsto dalla normativa di settore – della necessità, per la cedente, di cancellarsi dall’albo delle imprese di autotrasporto. Così interpretato il contratto, in quanto stipulato per raggiungere un effetto disciplinato dalla legge, si deve concludere per l’erroneità della sentenza, che non ha tenuto conto della reale volontà delle parti e non ha correttamente applicato al caso la normativa specifica. Altrettanto non condivisibili sono i motivi di contrasto del fallimento che tuttora chiede dichiararsi la nullità di tale accordo in quanto concluso per motivi illeciti e finalizzato esclusivamente ad aggirare la legge in quanto la tesi è contraria alle risultanze processuali››. Inoltre, la Corte territoriale,stante ‹‹la peculiarità della vicenda e la condotta processuale della appellante››, che era rimasta contumace in primo grado senza una valida ragione, ha integralmente compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l.p.a. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la Curatela del fallimento denun zia ‹‹Violazione e falsa applicazionedegli artt. 166, 187 e 189 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.››. Muovendo dalla premessa che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. s. era rimasta contumace in primo grado, evidenzia che con l’atto di appello la società aveva sollevato questioni di merito, non rilevabili d’ufficio, per le quali si era ormai verificata una decadenza; di conseguenza, non soltanto era inammissibile la produzione documentale effettuata dall’appellante, come la circolare del Ministero dei trasporti che non era fonte di diritto, ma doveva ritenersi preclusa anche la deduzione che la cedente si fosse cancellata dall’albo delle imprese esercenti l’attività di autotrasporto, requisito che la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente, pur se non desumibiledai documenti ritualmente acquisiti al giudizio. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente, prospettando ‹‹ Violazione e falsa applicazione del comma 227 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 e degli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.››, ribadisce che, nel caso di specie, non si era verificata alcuna ‹‹ cessione di ramo d’azienda ›› , intesa come organizzazione di beni e mezzi ex art. 2555 cod. civ. e non quale mera vendita della licenza. Aggiunge che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.avrebbe dovuto provare l’altro requisito richiesto dal comma 227 dell’art. 1 della legge n. 227/07 ovvero di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale e che la cedente avrebbe dovuto cessare l a propria attività e non impegnarsi a non esercitarla per cinque anni, come risultava dal contratto. Rimarca, dunque, che il contratto è affetto da nullità per mancanza della causa tipica del contratto di cessione di ramo d’azienda, in assenza di trasferimento di beni idonei all’esercizio di un’attività d’impresa. 3. Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi del n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.››, nell’evidenziare che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnando il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, si era limitata ad affermare che ‹‹ ben avrebbe potuto il Giudicante compensare le spese sussistendo validi e fondati e gravi motivi, quali appunto la natura particolare della domanda dedotta e le specifiche circostanze dedotte in giudizio››, contesta alla Corte d’appello di ‹‹ avere autonomamente individuato le ragioni della compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, ponendo a fondamento del motivo di gravame sulle spese le ragioni invece poste a sostegno degli altri motivi di gravame attinenti il merito della decisione di primo grado , violando quindi l’art. 342 c.p.c.››. 4. Con il quarto motivo, denunciando ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. ai sensi del n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.››, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere compensato le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio con una motivazione apodittica, non lasciando comprendere in cosa si sostanziasse ‹‹la peculiarità della vicenda›› invocata p er derogare alla regola posta dall’art. 91 cod. proc. civ. 5. Ritiene il Collegio che ragioni di ordine logico impongano di esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, che è assorbente.5.1. L’art. 2, comma 227, della legge n. 244 del 2007, nel dettare una nuova disciplina per l’accesso al mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008, ‹‹le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all’albo degli autotrasportatori, sono tenute a dimostrare di avere acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad euro 3, di altra impresa che cessa l’attività di autotrasporto, oppure di avere acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad euro 3 e aventi massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola con la circolazione››. Le ipotesi descritte dalla suddetta disposizione normativa sono alternative e, nel caso di cessione d’azienda o di ramo aziendale, resta inteso che l’impresa cedente deve effettuare la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori. 5.2. Partend o da tale dato normativo, deve ritenersi c he il contratto di cui si discute non configuri una ‹‹cessione d’azienda››, essendo stato accertato dal giudice d’appello che con l’accordo stipulato le parti non hanno trasferito ‹‹ il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa››, come esige l’art. 2555 cod. civ., ma hanno piuttosto espresso la volontà di ‹‹consentire all’acquirente, a fronte del pagamento di un prezzo, l’accesso al mercato dell’autotrasporto mediante il trasferimento della licenza della cedente, che si era contestualmente impegnata a non riprendere l’attività di autotrasporti per cinque anni››. 5.3. Si perviene a tale conclusione sulla base delle seguenti considerazioni.La Corte d’appello, ricostruendo la vicenda fattuale e la volontà manifestata dalle parti nel contratto stipulato, ha, per un verso, espressamente rilevato che il contratto, oltre a rispettare la forma richiesta dalla normativa speciale, perché redatto dinanzi al notaio, registrato ed iscritto nel registro delle imprese,soddisfaceva anche gli ulteriori presupposti richiesti, ivi compreso quello della cancellazione della cedente dall’albo degli autotrasportatori e, dall’altro, ha ritenuto ‹‹irrilevante›› la circostanza che l’atto di cessione non prevedesse il trasferimento di debiti e/o di crediti, dei contratti di lavoro o degli autoveicoli utilizzati dalla cedente per l’esercizio dell’attività di autotrasporto. In tal modo, i giudici di merito, pur a fronte dell’accertamento che il contratto non aveva comportato trasferimento dei beni che componevano, nel loro complesso, l’aziendao un ramo di essa , sono comunque giunti a d affermare che il solo trasferimento della licenza fosse diper sé sufficiente e idoneo ad integrare cessione dell’azienda. Tale assunto non può essere condiviso, in quanto non può esservi trasferimento dell’azienda per effetto del solo trasferimento della licenza e non essendo consentita l’ identificazione tra l’azienda e la licenza di autotrasporto per conto terzi, nella specie indispensabile per poter svolgere l’attività a cui era rivolta l’azienda della cedente. In realtà, la licenza ha carattere personale perché implica una valutazione dell’autorità amministrativa in ordine all’esistenza dei requisiti soggettivi dei quali deve essere dotata la parte che intende svolgere quella determinata attività ( nel caso specifico, l’aut orità amministrativa avrebbe dovuto verificare anche la sussistenza degli ulteriori requisiti di ‹‹ onorabilità, capacità finanziaria e professionale››, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.). Pertanto, l’autorizzazione, non essendo un bene suscettibile di atti di disposizione negoziali privati, è intrinsecamente inadatta ad essere ricompresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l’azienda: elementi che, semmai, dell’autorizzazione amministrativa possono rappresentare un oggettivo presupposto, ma solo in quanto integrati dai requisiti soggettivi di cui si è sopra detto (Cass., sez. 1, 06/02/2004, n. 2240). Seppure non possa escludersi in assoluto che le parti di un rapporto di cessione o di affitto d’azienda assumano impegni personali concernenti i loro futuri comportamenti in ordine alle licenze o autorizzazioni amministrative — prevedendo, ad esempio l’assunzione di un obbligo, da parte del cedente, a rin unciare alle licenze a lui intestate , dietro pagamento di un corrispettivo e, comunque, a non opporsi alla concessione di una nuova licenza in capo al nuovo titolare dell’azienda (Cass., sez. 3, 03/11/ 1998, n. 10992) —ciò non implica in alcun modo che un accordo di tal genere, avente ad oggetto esclusivamente la licenza, possa comportare la cessione dell’azienda, dato che la licenza costituisce l’unico oggetto del contratto. Tali principi sono sicuramente estensibili anche alla fattispecie, come quella in esame, in cui si controverte di autotrasporto per conto terzi, in quanto una diversa disciplina non si ricava dal testo normativo, che, nel regolare l’accesso al mercato, non reputa sufficiente il mero impegno, da parte del cedente, a rinunciare alla licenza tramite la cancellazione dall’Albo dei trasportatori e a non opporsi al rilascio di una nuova licenza, ma richiede il subentro, tramite cessione di azienda o di ramo aziendale, nell’attività di impresa della cedente, in tal modopresupponendo il trasferimento , in favore della cessionaria, di beni, mobili o immobili, facenti parte dell’azienda, attraverso i quali quell’impresa è in concreto espletata, anche se non necessariamente degli autoveicoli. La decisione impugnata è dunque incorsa nel vizio denunciato.6. L’accoglimento del secondo motivo consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi. 7. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio a lla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo , dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenz
Sentenza Cassazione n. 04150/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris