CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 33473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte di appello di Brescia letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella di primo grado, emessa il 21/12/2021 all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 337 cod. pen. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione per essersi l'imputato limitato a divincolarsi, senza utilizzare violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, che non hanno subito conseguenze fisiche, sicché il comportamento del Volpi è stata una mera reazione istintiva, che non ha impedito le immediate operazioni di perquisizione/ tant'è che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, altri operanti sono intervenuti in ausilio in un momento successivo per cercare l'involucro di cui l'imputato si era disfatto. Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione .della legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione e applicazione della recidiva reiterata. Deduce che al Volpi non è mai stata contestata e applicata in precedenza la recidiva, sicché ne era preclusa l'applicazione; segnala che sul punto vi è questione pendente dinanzi alle Sezioni Unite. Con la memoria in atti il difensore ha ribadito i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 D primo motivo è inammissibile perché articolato in fatto e diretto a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda, proponendone una lettura alternativa, non consentita in questa sede specie a fronte di una motivazione lineare e completa. La tesi difensiva ha riguardo solo all'ultimo segmento della condotta, trascurando l'intera evoluzione della condotta descritta in sentenza, che, invece, considera: a) la fuga posta in essere dal Volpi, non appena notata la presenza dei militari e nonostante l'intimazione dell'alt; b) la pericolosa condotta di guida tenuta, procedendo ad alta velocità e con manovre spericolate, costringendo la pattuglia all'inseguimento, terminato solo quando il Volpi perdeva il controllo dell'autovettura, che fuoriusciva dalla sede stradale e si ribaltava; c) il tentativo di fuga a piedi, una volta uscito dallo sportello laterale, bloccato da uno dei militari, che veniva spintonato nel tentativo di divincolarsi, interrotto solo dall'intervento degli altri militari. Ne deriva che è del tutto corretta la valutazione dei giudici di merito, stante la condotta pacificamente oppositiva tenuta dal ricorrente sin dal primo momento nel tentativo di sottrarsi al controllo e di darsi alla fuga, ostacolando la legittima attività di prevenzione e controllo in corso, a nulla rilevando l'infruttuosità della condotta, che non ha in concreto impedito l'espletamento del servizio. Va, infatti, ribadito che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n.13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574); che pacificamente integra il reato di resistenza lo strattonare o il divincolarsi, posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma, come nel caso di specie, impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi ala presa, nel tentativo di guadagnare la fuga. (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376) e che/ ai fini dell'integrazione del delitto, non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020 Sortino, Rv. 278207). A tali principi si sono attenuti i giudici di merito, che ne hanno fatto corretta applicazione nel caso in esame. 2. E', invece, infondato il secondo motivo. Pur in presenza di orientamenti contrastanti sul tema posto dal ricorso e, in particolare sulla possibilità di ritenere e applicare la recidiva reiterata solo in caso di recidiva dichiarata e applicata in un precedente processo definito con sentenza irrevocabile, detto profilo può essere risolto alla luce della decisione assunta dalle Sezioni Unite all'udienza del 30 marzo 2023 (proc. [OSCURATO:PERSONA] +1), sebbene non siano ancora depositate le motivazioni. Secondo l'informazione provvisoria, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione. A tale criterio si sono attenuti i giudici di merito che hanno dato atto dei numerosi, recenti e anche specifici precedenti penali dell'imputato, ricavando dalla vicinanza delle condanne subite dall'imputato l'inefficacia deterrente delle stesse e la persistente inclinazione a delinquere dimostrata dalla commissione del nuovo reato, ritenuto concretamente espressivo di crescente pericolosità, meritevole dell'aggravio sanzionatorio previsto dall'art. 99 cod. pen. Per le considerazioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r