CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37307/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/gentite le conclusioni del PG , oUct Esz i W 5 9.../51 O CL- v-e "c oUc,k2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Cori ordinanza del 18 dicembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la rideterminazione della pena di mesi dieci di reclusione ed C. 1.000,00 di multa, applicata al predetto, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in data 19.2.2019, irrevocabile dal 10.3.2019, per illegalità della stessa. A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione riteneva la richiesta difensiva -con la quale il condannato lamentava che la sentenza avesse omesso di applicare l'art. 8, comma 2, D.L. n. 152/91 (che prevede che, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della suddetta circostanza attenuante, non si applica la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del medesimo D.L n. 152/91) - non era accoglibile in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non poter essere dedotti in sede di incidente di esecuzione, errori di calcolo della pena commessi nella fase di cognizione)" [Cass. Sez. 1 n. 3370 del 13/12/2011, Rv. 251682]. Richiamava, altresì, in merito alla impossibilità di emendare errori delle sentenze definitive in sede esecutiva, la pronuncia della prima sezione penale della Corte di cassazione n. 22313 del 2020, Rv. 274555, secondo cui "in tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione - non dedotta in sede di impugnazione - della metà della pena inflitta con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono esperibili i rimedi né dell'incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale, non vertendosi in ipotesi di pena illegale e neppure di errore nel computo aritmetico della pena, bensì di violazione del criterio stabilito dalla legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il rito, come tale denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 666 cod. proc. pen., all'art. 25 Cost. e agli artt. 7 e 8 D.L. 152/91". Il ricorrente, dopo avere premesso che nel calcolo della pena "patteggiata" si era proceduto, prima, a un aumento della stessa per effetto della ritenuta aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e, quindi, a una diminuzione della medesima per effetto della ritenuta attenuante della collaborazione, ha sostenuto che "l'ordinanza dev'essere annullata in quanto l'istanza proposta dal difensore non poteva essere rigettata de plano" e che l'illegittimo aumento di pena operato con l'erronea applicazione della circostanza dell'art. 7 d. I. 152/91 aveva determinato in concreto l'irrogazione di una pena ab origine illegale, vizio questo emendabile in sede di esecuzione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni di seguito illustrate. Intanto, rileva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Giudice dell'esecuzione non ha provveduto de plano sulla domanda proposta dal condannato, ma all'esito di udienza partecipata, come emerge chiaramente dallo stesso provvedimento impugnato e dal verbale agli atti del procedimento. 2. Ciò posto, ritiene la Corte che correttamente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha ritenuto che la deduzione difensiva non poteva essere formulata in sede esecutiva, dovendo semmai formare oggetto di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La giurisprudenza in merito alla "pena illegale" è riassunta in un passaggio della sentenza delle Sezioni Unite n. 47766 del 26/06/2015, Butera (Rv. 255108), che ha affermato il principio di diritto, secondo cui "l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen." e che ha spiegato che è pacificamente ammessa la possibilità per il giudice dell'esecuzione di intervenire per rimuovere la pena principale ove la stessa sia stata inflitta in violazione dei parametri normativamente fissati (Sez. 1, n. 1436 del 25/06/1982, Carbone, Rv 156173; Sez. 3, 24/06/1980, Sanseverino, non mass.; Sez. 5, n. 809 del 29/04/85, Lattanzio, Rv 169333; Sez. 1, n. 4869 del 06/07/2000, Colucci, Rv 216746; Sez. 1, n. 12453 del 03/03/2009, Alfieri, Rv 243742; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv 256879; Sez. 4, n. 26117 del 16/05/2012, Toma, Rv 253562; Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla, Rv 259733). In particolare, è stato ribadito che, in sede esecutiva, l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione inflitta non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che sia frutto di errore macroscopico - trattandosi in questo caso di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza. In buona sostanza — sempre secondo la citata decisione - la condanna a pena illegittima, contenuta in una sentenza non ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che sia configurabile un'ipotesi di assoluta abnormità della sanzione; la pena sia frutto di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione; la sanzione sia oggetto di palese errore di calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalità. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il superiore principio di diritto, mentre le doglianze difensive finiscono con il prospettare enunciati ermeneutici con esso in palese contrasto. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.