CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In parziale accoglimento dei ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, eliminando l'aumento per l'aggravante mafiosa nella misura di anni quattro e sostituendolo con quello disposto dal giudice di primo grado nella misura di anni uno, sino a pervenire alla pena di anni 22 (ventidue) di reclusione, con rigetto del ricorso per il resto. In accoglimento del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio eliminando l'aumento per l'aggravante mafiosa nella misura di anni quattro e modificando la pena in quella disposta dal giudice di primo grado nella misura di anni uno, sino a pervenire alla pena di anni 25 (venticinque) mesi 6 (sei) di reclusione. In accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. uditi i difensori: La difesa di parte civile deposita conclusioni scritte e nota spese e ad esse si riporta. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per i suoi assistiti si è associato parzialmente alle richieste del Procuratore Generale (relativamente al trattamento sanzionatorio) e si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata per nuova valutazione degli elementi a carico dei propri assistiti. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alle conclusioni del collega ed ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/2/2021 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha riconosciuto un'associazione di tipo mafioso denominata clan D'Amico attiva nella zona di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, in Napoli, ed operante dall'ottobre 2009 e fino al settembre 2010, anche in alleanza con altri gruppi criminali di stampo camorristico, quali il clan Mazzarella, il clan Formicola, il clan [OSCURATO:PERSONA], e in contrapposizione, dopo una prima fase di affiliazione, al clan "[OSCURATO:PERSONA]Altamura", insediato nello stesso ambito territoriale. La sentenza impugnata, così quella di primo grado, ha ritenuto che l'associazione in parola fosse dedita alle estorsioni ai danni di imprenditori della zona, costretti - nella prospettazione accusatoria - ad acquisire gadget, calendari ed altri articoli pubblicitari in prossimità delle festività natalizie del periodo 2009/2010, ed altresì al traffico di cocaina. Più precisamente, i giudici di merito hanno riconosciuto l'esistenza di due organizzazioni criminali, la prima di stampo camorristico (il cd. clan D'Amico) operante nella zona di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, [OSCURATO:PERSONA] (Capo I), e la seconda, appendice della prima, finalizzata alla commercializzazione di sostanze stupefacenti mediante rifornimento, gestione e controllo delle piazze della medesima area territoriale (Capo XXI) ed ha altresì riconosciuto la consumazione di una pluralità dei reati fine contestati ai diversi imputati. Giacché nel giudizio di appello diversi ricorrenti hanno rinunciato a motivi di merito, appare opportuno pretermettere l'esame di questi all'esame dei ricorsi di coloro che non hanno formulato alcuna rinuncia ai motivi di impugnazione. 2. D'[OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole di partecipazione all'omonima associazione camorristica, con il ruolo promotore, organizzatore e direttore dell'associazione, oltre che di una pluralità di reati di estorsione aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione camorristica di appartenenza, ha presentato due distinti ricorsi per cassazione, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a sette motivi di impugnazione: 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prova dell'esistenza dell'associazione, che si assume inesistente, dovendosi invece riconoscere elementi di segno contrario: in particolare la sentenza non aveva dato risposta al motivo di appello con il quale si era contestato che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3523/2004, che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA] per estorsione continuata ed aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa, nel ricostruire la storia del sodalizio, alla pag. 15 aveva dato atto incidenter tantum dell'assoluzione di D'[OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo in quella sede contestato. La sentenza non era stata oggetto di esame nel giudizio di primo grado e, ad avviso del ricorrente, anche la sentenza di appello ne avrebbe dato una valutazione travisante, rilevando trattarsi di pronuncia relativa a periodi precedenti quello in contestazione, così come si riferivano a periodi precedenti quello in contestazione anche le dichiarazioni di diversi collaboratori. Analogamente, nemmeno un rigo di motivazione era stato speso dalla sentenza impugnata in relazione alle deduzioni difensive con le quali si era rilevato che in altri procedimenti D'[OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non aver commesso il fatto dall'accusa di partecipazione al clan Mazzarella dal 1998 al 2003, a smentita di un'alleanza tra i D'Amico ed i Mazzarella proprio a far data dal 1998, così come si era contestato - senza risposta da parte della Corte territoriale - che i giudici di primo grado avevano utilizzato un dato non certo, costituito dalla sentenza della Corte di assise di Napoli, ancora non passata in giudicato, che nel 2013 aveva riconosciuto D'[OSCURATO:PERSONA] colpevole di partecipazione al sodalizio in parola in un momento successivo a quello in contestazione. 2.1.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento al "ruolo di "capo, promotore ed organizzatore" dell'omonima associazione, pur in difetto di prova degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, senza dare risposta alle censure difensive con le quali si era valorizzata la differenza tra le posizioni dei tre germani D'Amico. 2.1.3. Con il terzo motivo, dolendosi della motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, con riferimento alla responsabilità riconosciuta con riferimento agli episodi estorsivi D'[OSCURATO:PERSONA] ha contestato il vizio di motivazione e la violazione di legge, anche con riferimento al principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alle censure difensive con le quali si era evidenziato: che 19 episodi estorsivi si erano realizzati nell'arco di un anno a fronte di una condotta associativa relativa ad oltre un anno; che in nessuna conversazione erano emersi riscontri alla partecipazione del ricorrente alle condotte estorsive; che nemmeno era certa l'identificazione del "don Salvatore" di cui ad alcune conversazioni ed il ricorrente. Si contesta, ancora, che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con le contestazioni difensive in ordine alla mancanza di prova che, nel caso specifico, il "sistema dei calendari" avesse natura estorsiva, ed alle circostanze dedotte come significative di un distacco del ricorrente dai germani, per quanto temporaneo. E' stato ancora dedotto, con il medesimo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata non aveva motivato sul quarto errore dedotto con l'appello, laddove si era evidenziato che per nessuna delle estorsioni era stato possibile quantificare la somma estorta, e che le dichiarazioni delle persone offese erano state molto vaghe, mentre si erano interpretate in senso sfavorevole al ricorrente dichiarazioni dal contenuto univocamente liberatorio, né era stato valorizzato il mancato riconoscimento del ricorrente da parte delle persone offese e nemmeno si era considerato la circostanza, dedotta in ricorso, che [OSCURATO:PERSONA], produttore e fornitore dei gadget e calendari, era stato assolto dal Tribunale ed aveva prodotto le fatture delle relative forniture. La sentenza, infine, aveva omesso di motivare su una pluralità di censure relative ai singoli episodi estorsivi e soprattutto sul rilievo, che il ricorrente adduce essere dirimente, di un contrasto tra D'[OSCURATO:PERSONA] ed i germani Luigi e Gennato, proprio nel periodo coincidente con il tempus commissi delicti dei singoli episodi estorsivi.2.1.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alle deduzioni difensive con le quali si era contestata l'identificazione nel ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] della persona appellata come "don Salvatore" oppure "on Salvatore" di cui ad alcune conversazioni valorizzate in sentenza nonostante il teste Chiappone avesse definito una "considerazione" tale identificazione. 2.1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta integrazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 ed alla sua riconducibilità al ricorrente, pur in assenza di motivazione, almeno quanto alla finalità agevolativa, sul dolo intenzionale richiesto dalla norma. 2.1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ipotesi aggravata dell'essere l'associazione armata, di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod. pen: a tal proposito il ricorrente contesta il carattere determinante della conversazione con la quale si faceva riferimento alle pistole volute da [OSCURATO:PERSONA] ed al rinvenimento - non contestato - di un "arsenale di armi" in un opificio dismesso ubicato proprio di fronte l'abitazione del D'Amico. 2.1.7. Violazione di legge per essersi riconosciuta la compatibilità tra le aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen. e delle più persone riunite nel delitto di estorsione, in violazione del principio di specialità. 2.2. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ancora nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], si articola in quattro motivi di impugnazione: 2.2.1. Con il primo motivo si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla condotta di partecipazione all'associazione di stampo mafioso, riconosciuta sulla base di tre elementi: dichiarazioni di collaboratori di giustizia che si riferiscono a momenti non rilevanti, essendo stato D'[OSCURATO:PERSONA] ininterrottamente detenuto nel periodo dal 2001 al 2009; pregresse sentenze irrevocabili prodotte in giudizio, una delle quali, emessa dalla VII sezione penale del Tribunale di Napoli, vedeva il D'Amico condannato solo per estorsione, essendo stata emessa nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere per il reato associativo; l'assunto secondo cui il materiale captativo avrebbe fornito riscontro agli altri elementi, pur non essendo stata provata l'identificazione con il ricorrente del "don Salvatore" di cui a due conversazioni del Corrao. 2.2.2. Con il secondo motivo si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla partecipazione alle condotte estorsive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur non essendovi alcuna traccia, nelle intercettazioni telefoniche, della partecipazione di D'[OSCURATO:PERSONA] né alle fasi preparatorie, attinenti le trattative con [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei calendari, né a quelle esecutive, come punto di riferimento di coloro ai quali era affidata la distribuzione dei calendari e la riscossione dei corrispettivi, come rilevato anche dal Tribunale del riesame, che aveva annullato in relazione ai capi II-XX della provvisoria imputazione l'ordinanza cautelare a carico del ricorrente, pur non essendo emerso a tal riguardo alcun elemento nuovo dal contraddittorio dibattimentale. 3. [OSCURATO:PERSONA], già assolto in primo grado da quattordici imputazioni, è stato riconosciuto colpevole di cinque estorsioni aggravate (capi II, V,VII, X e XII), in continuazione tra loro, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione. L'Acampa ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale partendo da un'ampia premessa con la quale viene evidenziato che il predetto, nato nel 1963 ed incensurato, il 5/5/2011 venne raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli per una pluralità di imputazioni relative ai fatti accertati il 17 ed il 18 dicembre 2009 e relative alla vendita di materiale pubblicitario a commercianti ed imprenditori di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, vendite ritenute di natura estorsiva perché poste in relazione al clan D'Amico, senza alcuna contestazione di partecipazione a tale clan. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, però, con ordinanza del 6/7/2011 aveva annullato integralmente l'ordinanza cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento a tutti i capi di imputazione contestati, risultando proprio dalle conversazioni intercettate su cui si fonda la sentenza che l'Acampa si era distinto nella vendita dei gadget per le modalità particolarmente affabili utilizzate per avanzare richieste ai singoli commercianti e, soprattutto, che era stato lo stesso ricorrente a rifiutarsi di continuare la sua attività dopo aver avanzato richieste di compenso particolarmente esose, sicché, a seguire l'ipotesi accusatoria, si configurerebbe un'ipotesi di ex art. 56 cod pen. . Tanto premesso, il ricorso dell'Acampa è affidato ad un unico articolato motivo con il quale vengono dedotte la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla desistenza, la cui configurabilità andava riconosciuta di ufficio, pur in assenza di specifica impugnazione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In particolare, quanto alle singole vicende, si è rilevato: - quanto all'estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detto 'o Baccalaiuolo (capo II), che dalla testimonianza di questo era emerso che nel 2009 aveva ricevuto due forniture di materiale pubblicitario, la prima dall'Acampa, suo parente (pag. 176 sent. I grado) e la seconda da "quelli là" - i D'Amico - con i quali il ricorrente era risultato in forte tensione: il teste ha negato di aver ricevuto richieste estorsive dall'Acampa e non ha avuto difficoltà nel riconoscerlo, mentre non ha riconosciuto i D'Amico, e tali elementi, uniti all'affabilità attribuita in conversazioni intercettate all'Acampa, renderebbero illogica la motivazione della sentenza sul punto; - quanto all'estorsione nei confronti di del Morelli, di cui al capo V), questo avrebbe ricevuto gadget dall'Acampa solo negli anni precedenti al 2009 (forniture non oggetto di contestazione), e non in quell'anno, quando ormai il ricorrente era in forte tensione con il D'Amico, determinata dalla sua volontà di non accordarsi con questi. Peraltro dalle intercettazioni del 18/12/2009 era emerso anche che i D'Amico ignoravano perfino le fonti di approvvigionamento del ricorrente nella sua attività del tutto lecita;- quanto all'estorsione di cui al capo VII), non si comprendono i motivi per cui sarebbe stata riconosciuta la fornitura di gadget da parte dell'Acampa nel 2009 e non solo per gli anni precedenti, in palese contraddizione con l'assoluzione - sulla base degli stessi elementi - dal reato di cui al capo VI), oltre che con le pronunce del Tribunale del riesame e di quello delle Misure di Prevenzione; - quanto all'estorsione ai danni del Bourelly, episodio più grave, viene evidenziato che la persona offesa aveva riferito di aver commissionato per a prima volta i gadget all'Acampa nel 2009, e che, comunque, dalle intercettazioni è emerso che lo stesso sarebbe stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole di partecipazione all'associazione camorristica (capo I) e di violazione della legge sulle armi (capo XXVII), ha affidato il suo ricorso per cassazione a due motivi di impugnazione: 4.1. Vizio di motivazione per aver attribuito la Corte territoriale il valore di prova diretta all'intercettazione di una conversazione nel corso della quale i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano del ricorrente come persona che era "sceso di sopra con la pistola" ed aveva detto che bisognava andare a fare un "servizio", senza argomentare sulle condizioni richieste dalla giurisprudenza come necessarie per attribuire alle intercettazioni il valore di prova diretta. Con riferimento al reato fine viene anche evidenziato il mancato rinvenimento di alcuna arma in possesso del ricorrente e, con riferimento al reato associativo la mancata valutazione di una sentenza di assoluzione dal reato di partecipare alla medesima associazione per un periodo dal gennaio al dicembre 2011. 4.2. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanza attenuanti generiche ed alla misura della pena inflitta. 5. [OSCURATO:PERSONA], già condannato in via definitiva con separato giudizio per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. commesso in concorso con il suocero [OSCURATO:PERSONA], e dalla sentenza impugnata riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90, a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione: 5.1. Vizio di motivazione con riferimento alle argomentazioni con le quali nel ricorso in appello si era contestato il significato attribuito ad alcune conversazioni intercettate, soprattutto con riferimento all'identificazione, nel ricorrente medesimo, del "Giovanni" oggetto di alcune conversazioni, oltre che al significato non univoco della partecipazione dello stesso alla scelta di un difensore per un parente arrestato per spaccio, trattandosi invece di mera solidarietà familiare. La Corte, invece, sena motivare su tali censure, si sarebbe limitata a riferire anche delle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva indicato come gestore del di una piazza di droga a [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio. 5.2. Violazione di legge con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate con riferimento al ruolo non apicale che avrebbe svolto nell'associazione.6. [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi proposti a mezzo del medesimo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dai contenuti sovrapponibili tra loro per identità di contestazioni, hanno dedotto: 6.1. Vizio di motivazione perché, anche a causa della tecnica della motivazione per relationem, alla sentenza impugnata difetterebbe quel "maggiore rigore argonnentativo" che, pure, la stessa sentenza riconosce essere dovuto per discostarsi dalle diverse valutazioni del Tribunale del riesame, che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dei predetti. In particolare, deducono i ricorrenti che la loro responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 si fonderebbe su verbali di arresto, su intercettazioni telefoniche captate sull'utenza telefonica in uso a [OSCURATO:PERSONA] (detta Bruna) - moglie di [OSCURATO:PERSONA], figlia di Antonio e coniuge di [OSCURATO:PERSONA] - e su un'intercettazione ambientale di una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull'autovettura, nella quale difetterebbe la prova che la persona indicata come "Antonio" della riferirsi a [OSCURATO:PERSONA], mentre l'interessamento di quest'ultimo alla scelta del legale del figlio sarebbe da attribuire alla solidarietà familiare e non già a quella associativa. 6.2. Vizio di motivazione per essersi utilizzati quali elementi di riscontro elementi di prova non utilizzabili, quali i verbali di arresto ed i servizi di osservazione, il cui contenuto si assume non riferito dal mar.11o Chiappone nel corso del dibattimento. 6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle invocate attenuanti generiche 7. D'[OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e ed avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto due distinti atti di impugnazione. 7.1. Con ricorso sottoscritto dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 7.1. Difetto assoluto di motivazione in ordine l'esclusione della qualifica di capo o promotore del sodalizio di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, non potendosi ritenere questa compresa nella dichiarazione del ricorrente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: "ammette gli addebiti e dichiara di rinunciare a tutti i motivi di carattere assolutorio ad eccezione di quelli relativi alle aggravanti contestate" 7.2. Violazione di legge, in particolare del divieto di "reformatio in peius", laddove la sentenza impugnata, nel difetto di ricorso del pubblico ministero, riformando la prima pronuncia con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 73 co. 4 d.p.r. n. 309/90, ha rideterminato la pena finale in anni 25 di reclusione. Si duole il ricorrente che, mentre in primo grado il giudice ha disposto un aumento di una anno di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, la sentenza di appello ha disposto un aumento di pena di anni quattro di reclusione. Si chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione della pena da parte di questa Corte, considerato anche che l'aggravante sarebbe stata esclusa con motivazione implicita.7.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, diniego così motivato cumulativamente: "ostando in tal senso non solo le preclusioni di cui all'art. 69 comma 4 c.p., ma anche l'entità sicuramente non marginale del contributo offerto da ... (omissis) ... D'[OSCURATO:PERSONA]". Rileva il ricorrente non essere stata contestata alcune delle ipotesi di cui al citato art. 69 co. 4 cod. pen. Il ricorso sottoscritto da entrambi i difensori, invece, è articolato su quattro motivi: 7.4. Con il primo viene chiesta la correzione di errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Napoli laddove, elidendo l'aumento di pena disposto in primo grado per l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.p.r. 309/90, in considerazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, ha fatto riferimento solo a tale aggravante e non anche all'aggravante di cui al comma 4 del d.p.r. cit- 7.5. Con il secondo motivo, subordinato al precedente, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio della motivazione per assenza della stessa, in ordine all'individuazione, quale unica aggravante oggetto di bilanciamento, quella di cui al comma 3 dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e non anche quella di cui al comma 4 dell'art. cit. 7.6.. Il terzo motivo sviluppa gli argomenti indicati al secondo motivo del ricorso a firma del solo avv. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'aumento di pena di quattro anni, anziché di un anno come disposto in primo grado, in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 d.p.r. 309/90. 7.7. Il quarto motivo sviluppa i medesimi argomenti di cui al terzo motivo del ricorso a firma del solo avv. [OSCURATO:PERSONA]. 8. D'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge per violazione del divieto di reformatio in pejus per essere stato disposto un aumento per la continuazione, in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, di quattro anni di reclusione, a front di un anno di reclusione disposto dalla sentenza di primo grado. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre senza alcuna valutazione della pericolosità sociale, nonostante la giurisprudenza di questa Corte indichi che, a seguito della legge Gozzini l'applicazione di misure di sicurezza, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. en., può essere disposta solo dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza alcun ricorso ad alcuna presunzione giuridica (Rv 276813; RV. 280804 10. [OSCURATO:PERSONA], che ha Q rinunciato ai motivi di appello in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, in via preliminare ha sollevato questione di illegittimità costituzionale della norma appunto dell'art. 74 comma 1 e 2 in relazione agli artt. 3 e 7 della Costituzione: deduce, a tal fine che il divario tra le pene previste per i capi e per i meri partecipi ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (non meno di 20 anni per i primi e non meno di dieci per i secondi) rispetto alle pene previste per i capi e peer i partecipi di associazione finalizzata a commettere reati di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. medesimo (da 3 a 7 anni e, rispettivamente, da 1 a 5) integra un'anomalia sanzionatoria che inficia la legittimità della disposizione, nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 40/2019. 11. Luong0Umberto, che ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, con unico motivo di ricorso per cassazione deduce la violazione di legge in quanto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 e riconosciutagli quella di cui al comma 4, con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, (pag. 97), si è visto partire da una pena base di anni dodici, ex art. 416 bis comma 4 c.p. anziché da quella di cui al 416 bis comma 2 cod. pen. 12. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso presentato a mezzo del comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno articolato due motivi di impugnazione: 12.1. Con il primo deducono la violazione di legge dolendosi di non aver ricevuto un miglior trattamento sanzionatorio nonostante la resipiscenza mostrata con la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità. 12.2. Con il secondo prospettano ancora la violazione di legge per non essere stata vagliata la possibilità di una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 13. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità, con eccezione di quelli riguardanti l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/2021 in relazione all'art. 74 d.p.r. n. 309/90, con unico motivo di ricorso contesta la mancanza di motivazione in ordine a tale unico motivo di impugnazione: l'insussistenza dell'aggravante deriverebbe, infatti, dalla natura soggettiva della stessa, dal fatto che a pag. 58 e 59 della sentenza si riconosce l'aggravante dal fatto che lo spaccio in via di Villa san Giovanni avveniva sotto il controllo dei D'Amico mentre il Varlese gestiva altra piazza in via Sorrento, dal difetto di qualsiasi prova che i proventi dello spaccio finissero nelle casse del clan . Deduce il ricorrente che su tali punti nulla emergerebbe dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto sorretti da motivi che si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, così come, per le medesime ragioni, sono inammissibili alcuni dei motivi proposti nell'interesse anche di altri ricorrenti, primi tra tutti quelli concernenti l'esistenza dell'associazione di stampo camorristico di cui al capo I) ed i ruoli che le sentenze di merito hanno riconosciuto essere stati svolti in tale sodalizio dai diversi ricorrenti. 2. Sono inammissibili per la loro manifesta infondatezza, in particolare, i motivi di ricorso con i quali D'[OSCURATO:PERSONA] contesta l'esistenza stessa dell'associazione camorristica in parola ed altresì la qualifica riconosciutagli di capo e promotore, e quelli con i quali [OSCURATO:PERSONA] contesta il riconoscimento della sua partecipazione al sodalizio.2.1. Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto degli elementi di prova che hanno portato a riconoscere l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso denominata clan D'Amico, nel periodo in contestazione "dall'ottobre 2009 fino al settembre 2010", con un percorso argomentativo esauriente ed immune da vizi logici e giuridici (pagg. 37 ss. della sentenza impugnata), in alcun modo contraddetto dalla sentenza di assoluzione dei fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli il 26/6/2015, in riforma della sentenza di primo grado, che già aveva assolto dalla medesima imputazione [OSCURATO:PERSONA], mentre D'[OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso pienamente gli addebiti, e ciò per l'assorbente motivo che il periodo in contestazione in tale procedimento (dal gennaio 2011 con condotta perdurante a tutto dicembre 2011) era diverso e successivo a quello di cui si tratta in questa sede e, peraltro, perché l'attività di indagine che aveva portato al predetto procedimento si basava essenzialmente sull'accertamento di delitti, consumati o tentati, di omicidio ai danni di appartenenti al rivale clan Mazzarella e non già dei reati fine di cui si tratta in questa sede. Per gli stessi motivi deve ritenersi implicitamente disattesa la censura, avanzata con i motivi di appello nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], fondata sulla sentenza di proscioglimento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli nei confronti del predetto con riferimento a periodo dal 1996 al 2002, diverso ed antecedente a quello in esame, peraltro trattandosi di sentenza emessa "in assenza di altri elementi", sicché, anche a non voler ritenere implicitamente disattesa la censura di cui si tratta, la sua manifesta infondatezza priverebbe comunque di rilevanza la mancanza di motivazione sul punto: in tema di impugnazioni è infatti inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157). Il giudizio sull'operatività del clan D'Amico è stato fondato dai giudici di merito (pag. 37-45 della sentenza impugnata, che ha anche richiamato le valutazioni di cui alle pagg. 12 ss. della pronuncia di primo grado) sulle dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia (la sentenza di primo grado ha riportato testualmente significativi stralci delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), corroborate dal rinvenimento di armi, munizioni, giubbotti antiproiettile, passamontagna e caschi integrali (un vero e proprio arsenale, secondo la sentenza impugnata) all'interno di un opificio dismesso e ubicato di fronte all'abitazione dei D'Amico, ed altresì dal significativo materiale intercettivo relativo al periodo in contestazione, costituito non solo da conversazioni alle quali partecipava D'[OSCURATO:PERSONA], ma anche da conversazioni tra altri sodali che allo stesso si riferivano, che senza vizi logici sono state ritenute significative dell'esistenza del sodalizio e della disponibilità di armi da parte di questo. Da tali conversazioni emergeva anche il suo ruolo apicale, evidenziato sia dal potere di revocare l'ordine di uccidere esponente di clan rivale, impartito da suo fratello ad un sodale, sia dall'autorità di affidare ad affiliati l'incarico di recuperare denaro presso terzi e quella di rimproverare altri affiliati che non lo avevano aggiornato sulle attività di recupero crediti o, ancora, di individuare i soggetti incaricati di svolgere il cosiddetto servizio di pubblicità attraverso l'imposizione dell'acquisto di calendari e gadget a commercianti. Attengono, nella sostanza, esclusivamente al merito della decisione impugnata le argomentazioni con le quali si è contestata l'identificazione nel predetto D'[OSCURATO:PERSONA] dell'autore di condotte criminose riferite nelle diverse conversazioni intercettate a persona indicata come "o pirata", oppure "don Salvatore", "Tore" o "Totore": non illogicamente le sentenze di merito hanno rilevato, infatti, che tale identificazione risulta sorretta da dichiarazioni rese in sede di indagini ed acquisite in dibattimento con il consenso delle parti, da riconoscimenti fotografici effettuati da commercianti della zona, dalle deposizioni del teste di P.G. mar.11o [OSCURATO:PERSONA] che, esaminato in diverse udienze, ha effettuato una individuazione vocale del predetto ricorrente che, comunque definita dal teste, risulta confortata da numerose verifiche e da controlli di P.G. riferiti anche in conversazioni telefoniche con riferimenti al predetto (pagg. 251-252 sentenza del Tribunale, pagg. 41 ss. sentenza della Corte di appello). 2.2. Attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata e, comunque, è manifestamente infondato anche il motivo di ricorso (supra sub § 2.1.6.) con il quale la difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il riconoscimento dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod. pen., per essere armata l'associazione di cui al capo I): senza incorrere in alcun vizio logico, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto determinanti, sul punto, il sequestro di un arsenale di armi rinvenute nell'opificio dismesso ubicato di fronte all'abitazione dei D'Amico, ed altresì le conversazioni intercettate sopra riferite (sub. § 2.3.), dalle quali emergeva la facilità con cui all'occorrenza gli affiliati potevano procurarsi armi, e di altre riportate a pag. 43 della sentenza impugnata, con le quali il ricorso non si confronta, dalle quali è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto da D'[OSCURATO:PERSONA] l'ordine di uccidere [OSCURATO:PERSONA], e veniva quindi rimproverato dal Russo per non averlo coinvolto, aggiungendo che quel giorno era uscito armato. 2.3. Contesta esclusivamente il merito della decisione impugnata e, comunque, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, anche il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], laddove questo contesta la valenza attribuita dalla sentenza impugnata - sia con riferimento alla partecipazione all'associazione camorristica di cui al capo I), che in ordine alla violazione della disciplina slle armi di cui al capo XXVII) - alla conversazione intercettata tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove questi riferivano che l'Improta era "sceso di sopra con la pistola" ed aveva detto che bisognava andare a "fare un servizio".Premesso che le sezioni unite di questa Corte di Cassazione hanno chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715), deve rilevarsi anche che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 cit., Rv. 263714): nel caso di specie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto di una pluralità di conversazioni intercettate sull'utenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] o su quella in uso a [OSCURATO:PERSONA] o nell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], tutte convergenti nell'indicare elementi significativi dell'affiliazione dell'Improta al sodalizio, sia allorché il [OSCURATO:PERSONA] riferiva che parte del denaro ricavato dal recupero di un credito era stato consegnato ad [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] senza "aver pensato" agli altri, sia allorché lo stesso Improta commentava con il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo ammontare si somme recuperate. Si tratta di conversazioni il cui tenore è stato riferito in sentenza e che senza vizi logici sono stati ritenute trovare riscontro anche in una pluralità di elementi con i quali il ricorso non si confronta, quali le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e la pluralità di controlli effettuati dalla P.G., specificamente indicati in sentenza, mentre lo stesso era in compagnia di altri sodali. 3. La sentenza impugnata è immune da vizi logici e giuridici anche laddove ha riconosciuto che, accanto all'associazione di stampo camorristico, cd. "clan D'Amico", operante nella zona di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, [OSCURATO:PERSONA] (contestata al capo I), si era formata un'altra organizzazione criminale, appendice della prima, finalizzata alla commercializzazione di sostanze stupefacenti mediante rifornimento, gestione e controllo delle piazze della medesima area territoriale (contestata al capo XXI), uniformandosi alla consolidata giurisprudenza anche di questa Corte di legittimità che, con riferimento ai soggetti affiliati ad entrambe le organizzazioni, ha rilevato che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, Rv. 265762). 3.1. Tanto premesso, è' inammissibile anche il motivo di ricorso con il quale D'[OSCURATO:PERSONA] si duole della mancanza di motivazione in ordine al ruolo di capo o promotore attribuitogli in relazione al sodalizio di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990, ad avviso del ricorrente non compreso nella dichiarazione, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di ammissione di tutti gli addebiti e di rinuncia "a tutti i motivi di carattere assolutorio ad eccezione di quelli relativi alle aggravanti contestate": è evidente, invece, che la qualifica di capo o promotore non può rientrare nell'eccezione alla rinuncia ai motivi di ricorso limitata alle sole circostanze aggravanti, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto del promotore dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Rv. 246118) così come anche l'art. 416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del capo o promotore costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Rv. 260444; Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Rv. 258304). 3.2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi aspecifico, in quanto non si confronta con la massima parte delle argomentazioni su cui la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità del predetto in relazione al reato associativo, quali l'arresto in flagranza in occasione di un episodio di cessione di stupefacenti, i numerosi controlli subìti a bordo dell'autovettura intestata a D'[OSCURATO:PERSONA], la sua circolazione su veicoli blindati ed un compendio di intercettazioni, riscontrate da sequestri e controlli, che senza vizi logici sono state ritenute dal significato assolutamente univoco, atteso che da varie conversazioni riferite alle pagg. da 84 a 87 della sentenza impugnata è emerso il suo ruolo di vedetta al servizio del sodalizio al fine di consentire lo spaccio di stupefacenti nella piazza di spaccio sita alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 151 - suo luogo di residenza - tanto che in un dialogo del 19/1/2010 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] quest'ultimo si doleva dell'asserita incapacità dell'Improta nella predisposizione di misure di protezione e controllo della zona di spaccio. Né può in alcun modo ritenersi illogica l'individuazione nell'Improta del "Giovanni" di cui si tratta, peraltro in coerenza con le propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo ha indicato come affiliato all'organizzazione: contrariamente all'assunto difensivo, nell'attivarsi dell'Improta per convincere tre arrestati per spaccio a nominare lo stesso difensore di fiducia, infatti, il predetto ricorrente non appariva agire per mera solidarietà familiare (attesa la parentela con [OSCURATO:PERSONA], uno degli arrestati), ma esplicitamente manifestava alla moglie il timore per un suo possibile coinvolgimento, tanto da venire tranquillizzato dalla stessa. 4. Anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio, il sopra menzionato [OSCURATO:PERSONA], che presentano motivi comuni e sovrapponibili tra loro, sono inammissibili. 4.1. La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali legittimamente i giudici di merito si sono discostati dal giudicato cautelare favorevole ai ricorrenti, in alcun modo vincolante per il giudizio all'esito del dibattimento, peraltro fondato su una nuova e diversa valutazione della piattaforma probatoria che ha portato a riconoscere il ruolo dei due ricorrenti di addetti alla vendita e distribuzione della cocaina e raccolta dei proventi, a cui provvedevano all'interno dell'androne dello stabile ove risiedeva [OSCURATO:PERSONA], alla luce di numerosi riscontri esterni alle conversazioni intercettate, costituiti da servizi di osservazione, verbali di arresto dei ricorrenti del 4/12/2009 e del 3/2/2010 ed anche sentenze ormai irrevocabili per reati fine del sodalizio, elementi la cui valenza probatoria è stata ritenuta non illogicamente ulteriormente rafforzata dalle ammissioni dei fatti da parte degli imputati che hanno rinunciato ai motivi sulla responsabilità, confermando la solidità del quadro probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza. Peraltro, nel contestare nel merito l'interpretazione di una significativa conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oggetto di intercettazione ambientale, in relazione alla quale si assume che difetterebbe la prova che la persona indicata come "Antonio" sia univocamente riconducibile al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i ricorsi non si confrontano con il rilievo che in tale conversazione si parlava di "Antonio e Giovanni", persone che la sentenza di primo grado ha riconosciuto essere il Marconicchio e suo genero [OSCURATO:PERSONA] anche sul rilievo che i due abitano nello stesso stabile. Quanto all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alla scelta del legale del figlio, che si assume da attribuire alla solidarietà familiare e non già a quella associativa, deve comunque evidenziarsi che si tratta di elemento che assume un ruolo assolutamente marginale nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, né al riguardo i ricorsi hanno illustrato, come richiesto a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente - o illogicamente (n.d.e.) - diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 Rv. 262011). 4.2. Inammissibile per la sua genericità è anche il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi si dolgono dell'utilizzazione di verbali di arresto e di esiti di servizi di osservazione, il cui contenuto assumono non essere stato riferito dal mar.11o Chiappone nel corso del dibattimento, ma non specificano in alcun modo a quali episodi questi si riferiscono, prima ancora di evidenziare l'eventuale carattere determinante di tali elementi nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto prospetta ricostruzioni alternative a quella della sentenza impugnata reiterando argomenti già vagliati e disattesi dai giudici di merito, con un percorso argomentativo della sentenza impugnata esauriente, del tutto coerente e privo di vizi logici. Premesso che è pacifico che il ricorrente era solito rivolgersi a commercianti ed imprenditori della zona di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio per vendere loro calendari, gadget e materiali pubblicitario, va evidenziato che, nella prospettazione accusatoria accolta dalle pronunce di merito, le vendite venivano imposte agli acquirenti dalla minaccia implicita e diffusa esercitata dal gruppo dei D'Amico. L'Acampa deduce l'illogicità del giudizio di colpevolezza soprattutto evidenziando, da un lato, l'affabilità dell'approccio con i commercianti, attribuitogli in alcune conversazioni intercettate e, dall'altro, la circostanza che anche le persone offese hanno negato di aver ricevuto richieste estorsive. L'affabilità dell'approccio del richiedente, però, non è incompatibile con il carattere estorsivo della richiesta in quanto, per consolidata giurisprudenza anche di questa Corte di legittimità, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Rv. 247117), sicché non può ritenersi illogica la valorizzazione, nella sentenza impugnata, delle convergenti dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia che hanno riferito che l'attività di vendita di gadget e calendari nella zona era gestita dal clan D'Amico. In coerenza con tali propalazioni, del resto, la sentenza di primo grado - la cui motivazione si integra a vicenda con quella della sentenza impugnata - ha richiamato una conversazione intercettata il 4/11/2009 nel corso della quale il Corrao, dopo che l'Acampa era stato estromesso dall'attività e sostituito con altri dai D'Amico, riferiva che per diversi anni precedenti l'Acannpa era stato il referente del clan nella vendita del materiale pubblicitario. Per quanto sia emerso dalle captazioni che nel 2009 l'Acampa venne estromesso dai D'Amico a causa dell'eccessività delle sue richieste di collaborazione, e sostituito con altri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non può ritenersi illogica la ricostruzione dei giudici di merito laddove questa ha escluso che in precedenza il predetto abbia gestito in proprio l'attività nel [OSCURATO:PERSONA] sulla base di alcune conversazioni intercettate e richiamate a pag. 64 della sentenza impugnata, in una delle quali era lo stesso Acannpa riferire che "Tore" e "Gennaro" non lo avevano più contattato, ed in altra, invece, erano D'[OSCURATO:PERSONA] e Luigi a riferire alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che l'Acampa (indicato con il soprannome di "Biberon") si era preso "troppa confidenza" tanto che "non lavora con noi adesso" (così sottolineato in sentenza). Nemmeno può riconoscersi alcuna contraddizione tra l'assoluzione dell'Acampa in primo grado con riferimento ad una pluralità di ipotesi estorsive e la conferma della condanna per altre, atteso che le assoluzioni si riferivano ad estorsioni successive all'esautorannento dell'Acampa dall'incarico, ed alla sua sostituzione con il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, anche a prescindere dall'estromissione dall'incarico subita per volontà dei D'Amico, può ritenersi implicita la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prospettata desistenza volontaria anche sul rilievo che nei reati a forma libera questa non è configurabile allorché il soggetto attivo abbia comunque compiuto atti che si inseriscano nel determinismo causale produttivo dell'evento del reato (Sez. 6, n. 32830 del 09/04/2009, Rv. 244602). Il ricorso proposto nell'interesse dell'Acampa va, pertanto, rigettato. 5. Infondati sono anche i motivi di ricorso concernenti la penale responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione agli episodi estorsivi addebitatigli (terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), non potendosi ravvisare alcun vizio motivazionale nella sentenza impugnata che, in primo luogo, ha indicato una pluralità di intercettazioni ritenute idonee a confermare il ruolo di preminenza del predetto "Pirata" non solo nel sodalizio, ma anche nelle condotte estorsive poste in essere prima dall'Acampa e poi dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], delle quali D'[OSCURATO:PERSONA], unitamente ai fratelli Gennaro e Luigi, senza vizi logici è stato ritenuto il mandante e l'ispiratore: la sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato che dalle conversazioni tra i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergeva che questi riferivano le estorsioni a "Totore", "[OSCURATO:PERSONA]" che si è evidenziato non poter essere uno degli altri due Salvatore citati nelle conversazioni, giacché questi erano, invece, le persone offese. Analogamente, si è già rilevato che, esautorato dall'incarico, anche l'Acampa riferiva di non essere stato più contattato da "Tore" e "Gennaro". Nessun rilievo determinante, peraltro, può essere attribuito alla considerazione che non sarebbe stato possibile quantificare gli importi corrisposti dalle vittime delle estorsioni, risultando sufficiente il percorso argomentativo volto a dimostrare la coartazione della volontà dei soggetti passivi, in relazione alle circostanze concrete ed alle condizioni ambientali nelle quali venivano avvicinati. Allo stesso modo, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del comportamento omertoso delle persone offese, e delle contraddizioni in cui talune di esse sono incorse nel riferire di non riconoscere i D'Amico, sicché deve ritenersi priva di rilievo, in relazione a D'[OSCURATO:PERSONA], la circostanza che non sia stato oggetto di riconoscimento da parte delle vittime, soprattutto alla luce del ruolo di "mandante ed istigatore delle condotte estorsive" riconosciutogli a pag. 71 della sentenza impugnata, che non richiede il contatto fisico con le persone offese. 5.1. Nessuna incompatibilità, infine, può ravvisarsi nel concorso tra le aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen. e l'aggravante delle più persone riunite. La difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] invoca, a tal proposito, il principio di diritto, affermato da un orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo il quale la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. escluderebbe l'applicazione della circostanza aggravante comune dell'art. 112, n. 1, cod. pen., in forza del principio di specialità sancito dall'art. 15 cod. pen. (così Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Rv. 244095; Sez. 6, n. 16515 del 11/03/2010, Rv. 247004), ed anche più di recente si è affermato che, in tema di rapina, l'aggravante speciale delle più persone riunite di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. esclude l'applicazione della aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., prevista per le ipotesi di concorso nel reato, sussistendo un rapporto di continenza tra le due fattispecie (Sez. 1, n. 43376 del 24/06/2022 Rv. 283741). [OSCURATO:PERSONA] condivide, invece, ed intende dare continuità all'opposto orientamento, assolutamente maggioritario, secondo il quale la circostanza aggravante del reato concorsuale, dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, può essere applicata cumulativamente alla circostanza aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, perché non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza, sulla scena criminosa, di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione e organizzazione (Sez. 2, n. 36243 del 26/06/2009; Rv. 245595; Sez. 2, n. 42738 del 20/10/2015, Rv. 264816; Sez. 2, n. 20217 del 06/05/2016 Rv. 266893; Sez. 2, n. 40311 del 31/5/2019; Sez. 2 n. 29792 del 9/10/2020; Sez. 2, ord. n. 39947 del 08/07/2022). Le due circostanze, in realtà, sono compatibili in quanto quella di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. si distingue dall'altra per la previsione della compartecipazione al reato di un numero di persone - cinque o più - tale da determinare una manifestazione di una maggiore capacità criminale dei concorrenti, mentre quella di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 individua nella simultanea presenza di più autori sul luogo dell'azione criminosa il fattore determinante la più incisiva forza intimidatrice e la conseguente maggiore pericolosità delle condotte dei correi. Peraltro, giova rilevare che l'orientamento prevalente, al quale si intende dare continuità, è coerente con quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte che, sia pure nell'affermare il principio di diritto secondo cui nel reato di estorsione la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518), hanno anche incidentalmente riconosciuto la compatibilità tra le due circostanze in parola. 5.3. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi il motivo di ricorso con il quale la difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un asserito vizio motivazionale con riferimento al riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, avendo ripetutamente sottolineato la sentenza il ruolo apicale del ricorrente, con i suoi poteri di decidere sulla spartizione del ricavato delle azioni criminose tra i sodali, sicché non può ritenersi una mera formula di stile l'evocazione, da parte della Corte territoriale, della piena consapevolezza ed intenzionalità dell'agevolazione mafiosa da parte del ricorrente. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile innanzitutto nel secondo motivo, con il quale, peraltro in termini di assoluta genericità, si è contestato che la sentenza di appello non avrebbe vagliato la possibilità di una pronuncia di assoluzione dei ricorrenti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., pur avendo gli stessi rinunciato nel giudizio di appello ai motivi di gravame con esclusione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio: la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006). Anche il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dei predetti, però, è inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato il comportamento collaborativo manifestato dai ricorrenti con la rinuncia ai motivi di appello, riconoscendo ai predetti (e non ad altri ricorrenti anch'essi rinuncianti a motivi di gravame), proprio in virtù di tale comportamento, le circostanze attenuanti generiche perfino prevalenti sulle contestate aggravanti (pagg. 96 e 97 della sentenza impugnata). La doglianza dei ricorrenti in ordine alla riduzione della pena per le attenuanti generiche operata solo dopo l'applicazione dell'aumento per l'aggravante mafiosa, infine, è manifestamente infondata, trattandosi di modalità di calcolo delle circostanze imposta dall'art. 416 bis 1, comma 2 cod. pen. 7. Sono inammissibili anche i motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con i quali sono stati dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nell'interesse dagli stessi invocate: la Corte territoriale, infatti, ha negato a tutti i predetti le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. sul rilievo che, con riferimento a tutti i predetti, non erano emersi elementi suscettibili di positiva valutazione tali da giustificare la concessione del beneficio richiesto. Il tal modo la Corte d'appello di Napoli si è correttamente conformata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che il collegio condivide, secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460). Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è inammissibile anche laddove il predetto si duole, peraltro in termini del tutto generici, della determinazione della misura della pena allo stesso inflitta, che si assume non adeguatamente motivata. Il ricorrente, però, non specifica quale elemento a suo favore non sarebbe stato valutato nella determinazione della pena, peraltro in misura vicina ai minimi edittali. Invero, come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596): le sentenze di merito appaiono essersi adeguate a questo principio, avendo il primo giudice 19 determinato la pena base in misura corrispondente al minimo edittale, con un aumento di un anno di reclusione per la continuazione con la violazione della disciplina sulle armi, e la Corte di appello confermato tali statuizioni con un esplicito riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità dell'imputato. 8. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta in relazione al divario tra le pene previste per i capi e per i meri partecipi ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 (non meno di 20 anni per i primi e non meno di dieci per i secondi) rispetto alle pene previste per i capi e per i partecipi di associazione finalizzata a commettere reati di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. medesimo (da 3 a 7 anni e, rispettivamente, da 1 a 5 anni), che, ad avviso del ricorrente, integrerebbe un'anomalia sanzionatoria tale da inficiare la legittimità della disposizione, nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 40/2019. Si tratta, infatti, di questione già affrontata con argomenti condivisibili da questa Corte di Cassazione, laddove ha ritenuto manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello delle altre fattispecie associative di cui agli artt. 270-bis e 416, comma sesto, cod. pen., in considerazione del diverso bene giuridico tutelato - la salute pubblica in un caso e la personalità dello Stato e l'ordine pubblico nell'altro - e dell'ampia discrezionalità con cui il giudice può stabilire il trattamento sanzionatorio, adeguandolo al diverso disvalore delle singole violazioni in modo da realizzare la finalità rieducativa cui la pena deve tendere. Nella stessa occasione la Corte ha precisato, inoltre, che tale scelta non contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", in considerazione della minore offensività della fattispecie. (Sez. 6, n. 5560 del 26/09/2019, Rv. 278208) Anche in altra occasione, sempre nel ritenere manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alle altre fattispecie associative di cui agli artt. 416, 416-bis, 270 e 270-bis cod. pen., questa Corte di legittimità ha sottolineato l'ampia discrezionalità con cui il giudice può stabilire il trattamento sanzionatorio, adeguandolo al diverso disvalore delle singole violazioni in modo da realizzare la finalità rieducativa cui la pena deve tendere (Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016 Rv. 268229). 9. Sono inammissibili anche diversi motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA]: 9.1. E' manifestamente infondato, in particolare, il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del predetto, con il quale viene ipotizzato un errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Napoli laddove, elidendo l'aumento di pena disposto in primo grado per l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.p.r. 309/90, in considerazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, avrebbe fatto riferimento solo a tale aggravante e non anche all'aggravante di cui al comma 3 del d.p.r. cit.: al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, in realtà, a pag.101 della sentenza impugnata l'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 cit., pur riconosciuta dalla sentenza di primo grado, non è stata in alcun modo menzionata né dalla motivazione né dal dispositivo della sentenza impugnata, così come non risulta calcolata ai fini della determinazione della pena, essendosi invece espresso un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la sola aggravante di cui al comma 3 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 ("concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 74 comma e D.P.R. n. 309/1990"), con errore a tutto vantaggio del ricorrente. 9.2. Lo stesso ricorrente, del resto, con ulteriore motivo di ricorso, ma subordinato al precente, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio della motivazione per assenza della stessa, in ordine all'individuazione, quale unica aggravante oggetto di bilanciamento, di quella di cui al comma 3 dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e non anche quella di cui al comma 4 dell'art. cit.: si tratta all'evidenza di motivo inammissibile per difetto di interesse, per l'inevitabile vantaggio conseguito al D'Amico da un giudizio di comparazione tra circostanze che erroneamente consideri una sola delle due aggravanti riconosciute dalla sentenza di primo grado. 9.3. Ancora in tema di comparazione tra circostanze, poi, deve ritenersi infondato anche il motivo di ricorso con il quale la difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge ed difetto di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, diniego così motivato cumulativamente in relazione a più appellanti: "ostando in tal senso non solo le preclusioni di cui all'art. 69 comma 4 cod. pen., ma anche l'entità sicuramente non marginale del contributo offerto da ... (omissis) .. D'[OSCURATO:PERSONA]", pur non essendogli stata contestata alcune delle ipotesi di cui al citato art. 69 co. 4 cod. pen. Proprio dal tenore letterale della motivazione, riferita sul punto ad una pluralità di imputati, emerge evidente che l'invocata prevalenza dalle circostanze attenuanti generiche è stata negata ad altri ricorrenti in ragione delle preclusioni di cui all'art. 69 comma 4 cod. pen. ed a D'[OSCURATO:PERSONA], invece, per il contributo non marginale dallo stesso offerto all'associazione, unico elemento riferito sul punto al predetto, e però sufficiente sul piano logico ad escludere la prevalenza delle attenuanti. 10. Sono fondati, invece, i motivi di ricorso con i quali sia D'[OSCURATO:PERSONA] che D'[OSCURATO:PERSONA] si dolgono della violazione del principio del divieto della reformatio in pejus, di cui all'art.597 comma 3 cod. proc. pen. per avere disposto la Corte territoriale, in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, un aumento di pena di quattro anni per ciascuno di essi (da venti a ventiquattro anni di reclusione per ciascuno di essi) a fronte di aumenti di pena di un solo anno di reclusione disposti in primo grado per ciascuno essi in virtù della predetta aggravante. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] e, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 620 lett. f) cod. proc. pen., la pena va rideterminata da questa Corte di cassazione, per entrambi, detraendo tre anni di reclusione calcolati in eccesso dalla Corte di appello e, pertanto, quanto a D'[OSCURATO:PERSONA] in anni ventidue di reclusione (in luogo di anni venticinque) e, quanto a D'[OSCURATO:PERSONA], in anni venticinque e mesi quattro di reclusione (in luogo di anni venticinque e mesi quattro di reclusione). 11. Ancora in tema di trattamento sanzionatorio, è fondato anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che, rinunciante nel giudizio di appello ai motivi di gravame sulla responsabilità, si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena: esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen. e riconosciutagli quella di cui al comma 4 dello stesso art. 416 bis cod. pen., la pena è stata determinata in anni dodici di reclusione, ai sensi predetto comma 4, e poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche prevalenti, in palese violazione dell'art. 69 comma 2 cod. pen. che imponeva di non tener conto della circostanza aggravante ritenuta minusvalente rispetto alle attenuanti generiche, sicché la pena base doveva essere determinata ai sensi del primo comma dell'art. 416 bis cod. pen. (da dieci e quindici anni di reclusione) e non già del quarto comma del medesimo articolo (da dodici a venti anni di reclusione).Per quanto la pena inflitta rientri nella forbice edittale della norma da applicare, tuttavia il palese riferimento ad ipotesi che prevede una pena più grave impone l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Cc é territoriale per nuova determinazione della pena nel rispetto della disciplina in tema di bilanciamento di circostanze. 12. E' fondato anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli rinunciante ai motivi di appello concernenti la responsabilità, ma con eccezione di quelli riguardanti l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/2021 in relazione all'art. 74 d.p.r. n. 309/90. Correttamente, infatti, il Varlese si duole della mancanza di motivazione in ordine all'unico motivo di impugnazione che residuava all'appello, concernente, appunto l'aggravante in parola, atteso che, pur trattandosi di aggravante soggettiva, alle pagg. 406-409 della sentenza di primo grado la stessa veniva trattata unitariamente per tutti gli imputati, tranne che per Boccia per il quale l'aggravante in parola veniva esclusa. Per quanto, infatti, a pag. 58 e 59 della sentenza impugnata si riconosca che lo spaccio in via di [OSCURATO:PERSONA] avveniva sotto il controllo dei D'Amico, mentre il Varlese gestiva altra piazza in via Sorrento, in presenza di un motivo di appello concernente proprio l'applicabilità di tale aggravante nell'asserito difetto di prova che i proventi dello spaccio confluissero nelle casse del clan D'Amico, non può ritenersi sufficiente una motivazione della Corte territoriale meramente implicita o che, comunque, rinvii per relationem ad una pronuncia di primo grado così generica sul punto. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata anche in relazione al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.13. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], infine, è inammissibile. Va premesso che, secondo alcune pronunce di questa Corte di legittimità in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Rv. 281999; Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, dep. 2020, Rv. 278325 Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272023). Del resto, si è pure detto che "ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art.417 cod. pen., l'accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena" (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Rv. 281999 cit.; Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, Rv. 264563). Altro orientamento, che tende a prevalere nella più recente giurisprudenza di legittimità, invece, afferma che, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, l'applicazione delle misure di sicurezza personali, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art.133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di automatismo tra condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso ed applicazione della misura (cfr. Sez. 2 n. 42052 del 29/09/2022, Carminati, non massimata; Sez. 1 , n. 35996 del 08/05/2019, Rv. 276813, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 7188 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 280804, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 20323 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281288, [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza di primo grado appare essersi uniformata a tale giurisprudenza, laddove (a pag. 430) ha fondato il giudizio di attuale e concreta pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] e di altri sulla gravità delle imputazioni ascritte, sull'attuale operatività del sodalizio criminale di cui si tratta, con il conseguente contesto territoriale omertoso e soggiogato dal controllo della criminalità di tipo mafioso, sulla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso e, in particolare, sulla militanza ininterrotta dei sodali e sull'assenza di qualsivoglia elemento positivo di valutazione, non dedotto in sede dibattimentale. A fronte di tali argomentazioni, che davano conto della verifica, in concreto, della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della misura di sicurezza non è stata oggetto di motivo ricorso in appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., sicché nessun ulteriore onere motivazionale ricadeva sulla corte territoriale.14. Per quanto dinanzi esposto, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto in relazione al Varlese ed al Luongo, e con rideterminazione della pena da parte di questa Corte di legittimità, nei sensi sopra indicati, quanto a D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. Va dichiarata, invece, l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dei ricorrenti, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in C 3000,00. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], invece, vanno rigettati, con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. Al riconoscimento della penale responsabilità di tutti i ricorrenti segue, infine, la condanna in solido al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e Antiusura, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina, quanto a D'[OSCURATO:PERSONA] in anni ventidue di reclusione e, quanto a D'[OSCURATO:PERSONA], in anni venticinque e mesi quattro di reclusione; Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 e di [OSCURATO:PERSONA] quanto al trattamento sanzionatorio con