CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 046CJDS)3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 045LB9R)avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con le statuizioniconsequenziali; rigettarsi quello di [OSCURATO:PERSONA]; annullarsi il provvedimentoimpugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alla sospensione condizionale della pena ed alla sostituzione della penadetentiva;lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento della sentenza, con trasmissione degli atti ad altra Sezione dellaCorte di Appello di Firenze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, per quanto qui rileva, inparziale riforma della pronuncia emessa in data 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Pisa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], harideterminato per tutti la pena, all’esito della declaratoria di estinzione per prescrizione dialcuni capi di imputazione, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 416,81-110-624-625 e 81-110-624-bis-625 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi A, C, D, G, H,M, N) 628, 416, 81-110-624-625 e 81-110-624-bis-625 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA], in relazione aicapi 1, A, C, D, G, H, M, N) e 416 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo A).2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati,formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] BirtalanSi eccepisce la mancanza grafica della motivazione, in relazione alle doglianzecontenute nel quinto motivo di appello, con cui si chiedeva, sulla base di considerazionispecifiche, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte territorialenon avrebbe registrato tali censure nel riepilogo dell’atto di impugnazione e non avrebbe poiminimamente affrontato la questione nella restante parte motiva. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Paminond4.1. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, riguardo al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, secondo la difesa sorretto da mereclausole di stile, prive di confronto con le deduzioni difensive.4.2. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, riguardo alla confermadella pena irrogata in primo grado, obliterando con una formula del tutto generica ledoglianze in tema di eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio.4.3. Violazione dell’art. 163 cod. pen., con riferimento alla mancata risposta allarichiesta di sospensione condizionale della pena.4.4. Violazione degli artt. 53ss, l. 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento allamancata risposta alla richiesta di sostituzione della pena detentiva.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Nechita5.1. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ribaditaaffermazione di responsabilità per il delitto di rapina di cui al capo 1 (essendo stati valorizzaticontatti telefonici con Borcan, viceversa ritenuti irrilevanti per quel che riguarda altricoimputati, peraltro tutti assolti, pretermettendo il mancato accenno al delitto nelleconversazioni successivamente intercettate) e per il delitto contestato sub A (difettando glielementi costitutivi di un’associazione).5.2. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, riguardo alla confermadella pena irrogata in primo grado e al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-biscod. pen., nonostante la resipiscenza mostrata mediante la confessione resa ininterrogatorio.5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati,generici e non consentiti.2. Per quel che attiene alle doglianze sollevate nell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], si rilevacome, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche deve ritenersi sorretto da motivazione implicita allorché siaadeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamentosanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan,Rv. 275057-01).Nel caso di specie, valutando la complessiva adeguatezza della pena al concretodisvalore dei fatti, la Corte di merito ha espressamente ritenuto prevalenti le modalità dellacondotta e l’intensità dell’elemento soggettivo; in tal modo, la congruità della sanzione el’impossibilità di ulteriori contemperamenti pro reo è stata chiaramente illustrata.Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risultidalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022,dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01).L’unico motivo di ricorso risulta, dunque, manifestamente infondato.3. L’apparato giustificativo in tema di trattamento sanzionatorio risulta adeguato anchecon riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo e il secondo motivo risultano non consentiti e manifestamente infondati.3.1.1. La Corte di appello ha illustrato congruamente – esprimendo un giudizio di fatto,la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico-giuridici –l’impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, richiamando ilpreponderante rilievo dato alla mancanza di indici di acquisita consapevolezza del disvalorepenale e sociale delle condotte contestate e alla marcata attitudine al delitto dimostrata,anche offrendosi volontario per la commissione di uno dei tentativi di furto. D’altronde, non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente cheegli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549–02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).3.1.2. Sulla scorta di analoghe considerazioni, è stata ritenuta adeguata l’individuazionedella pena per il delitto associativo, unico per cui è stata confermata la condanna.È opportuno sottolineare come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte(correttamente richiamato anche nella sentenza impugnata), qualora – come nel caso dispecie (proprio in ragione del ruolo non centrale svolto nell’ambito della consorteria) – vengairrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l’obbligo motivazionale si attenua:sarebbe sufficiente, persino, che si richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si diaconto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo:“pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).3.2. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.La concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. era stata richiesta con il sestomotivo di gravame. La Corte territoriale ha registrato debitamente tale deduzione (p. 15), manon ha poi espresso alcuna specifica considerazione sul punto (pp. 20-21).Nondimeno, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale dellapena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice aveva negato lecircostanze attenuanti generiche, richiamando i profili di pericolosità del comportamentodell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti beneficidalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen (Sez. 3, n. 26191 del28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041-01).Nel caso di specie, tale discorso giustificativo appare indubbiamente sufficiente, neitermini già accennati sub 3.1.1.3.3. Non supera la soglia di ammissibilità, infine, neppure il quarto motivo, con cui sicontesta l’omessa risposta alla richiesta di sostituzione della pena detentiva.Il secondo dei motivi nuovi di appello, infatti, è stato formulato in maniera del tuttogenerica, pretermettendo completamente una compiuta ricognizione dei requisiti perl’applicazione dell’art. 20-bis cod. proc. pen.: invero, l’imputato si era limitato ad instarestringatamente per «la sostituzione della pena detentiva inflitta con le pene sostitutive dellavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare o della pena pecuniaria (nel caso incui la pena detentiva venga rideterminata entro il limite di un anno) secondo quanto dispostodall’art. 53 e ss. Legge n. 689/1981», sull’unico presupposto di «un miglior adeguamentodella pena al fatto concreto nonché allo spirito deflattivo posto alla base della riformaCartabia».Viceversa, l’appellante è onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta disostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di taleonere, l’inammissibilità originaria della richiesta (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv.288792-01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01; Sez. 2, n. 1188 del22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460-01).La Corte territoriale non aveva, dunque, l’obbligo di prendere la censura inconsiderazione, vertendosi in un’ipotesi riconducibile a una causa di inammissibilitàoriginaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione diinammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia inconcreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine amotivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso percassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808-01; Sez. 3, n. 10709 del25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700-01).4. Ad analoghe conclusioni occorre giungere per quanto concerne la posizione diNechita.4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, è opportuno osservare, preliminarmente e in viagenerale, come ai fini del controllo di legittimità – in particolare quando, come nel caso dispecie per quanto attiene al delitto di estorsione, i giudici di secondo grado abbianoconfermato la condanna pronunciata in tribunale (cosiddetta “doppia conforme”) – lasentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado,così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure propostedall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi diprova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595-01).I giudici di merito – con motivazione coerente con i principi di diritto espressi da questaCorte e priva di incongruenze o illogicità – hanno ampiamente illustrato gli elementi a caricodell’imputato, evidenziando in concreto l’univocità e la concordanza del quadro probatorio intema di associazione per delinquere (stabilità del pactum sceleris, comprovata dalleintercettazioni; divisione dei compiti e carattere verticistico del sodalizio, con ruolo apicalericoperto proprio da [OSCURATO:PERSONA]; suddivisione predeterminata dei ricavi; indeterminatezza deidelitti-scopo, programmati pressoché quotidianamente; consapevolezza dei partecipi diconcorrere al raggiungimento degli scopi comuni; cfr. sentenza di appello, pp. 15-17,sentenza di primo grado, pp. 6-7) e della rapina in abitazione (pregressi e indiscutibilirapporti con Borcan, fonte di ogni utile informazione logistica, e documentati contatti conquest’ultima «nella fase pre, infra e post delictum»; collocazione sul luogo del delitto almomento dei fatti, in base ai dati del traffico telefonico; insufficienza indiziaria nei confrontidegli altri coimputati; cfr. sentenza di appello, p. 17, sentenza di primo grado, pp. 2-6).Il ricorrente, attraverso la censura dell’interpretazione delle prove a suo carico, procedead una prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorioalternativa a quella fatta motivatamente propria dai giudici di merito, nel tentativo disollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei medesimi, che invece gli sono preclusi ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione,prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzioneproposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nellasentenza impugnata sia – al contrario che nel caso di specie – inconfutabile e nonrappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza).Il primo motivo non è, pertanto, consentito nel giudizio di legittimità.4.2. Fermo restando quanto già precisato al precedente paragrafo 3.1, risulta, infine,adeguatamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti, stigmatizzando la marcatadichiarazioni autoaccusatorie avevano una connotazione spiccatamente apologetica,negando la propria responsabilità per la brutale rapina e per la militanza associativa).Il secondo motivo è, quindi, manifestamente infondato.5. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna deiricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, atitolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost.,13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]