CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 09390/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.333/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],214, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1700/2019 depositata il 23/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore dei ricorrenti, a mezzo pec del 27 febbraio 2025, ha reso noto che l’avviso di udienza è pervenuto a un diverso difensore; che il disguido, al quale ha chiesto di porre rimedio, è avvenuto a causa di omonimia dei difensori; che ha sollecitato, pertanto, un rinvio dell’adunanza camerale al fine di poter disporre di copia degli atti eventualmente depositati dalle altre parti i causa; che il rinvio deve essere accordato, stante l’oggettiva sussistenza del disguido; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire la comunicazione dell’avviso di udienza all’effettivo difensore dei ricorrenti. Così