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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 25046/2023

Testo disponibile della fonte

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gliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29330/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 17429/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]Auria convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponendo azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita di immobile di proprietà del primo.

Il Tribunale adito rigettò la domanda, con sentenza confermata in appello.

Con ordinanza n. 17429 di data 30 maggio 2022 la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso proposto dal D’Auria.

Ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA]Auria sulla base di un motivo.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte.

Considerato che: con il motivo di revocazione la parte ricorrente denuncia la cattiva interpretazione della difesa svolta dal D’Auria per la mancata percezione degli atti processuali, e segnatamente per la mancata valutazione delle memorie depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c. ed in generale del materiale probatorio in atti, a partire dallo stesso originario atto di citazione, da cui emergeva l’inequivocabile sussistenza del titolo gratuito.

Precisa che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, le memorie ai sensi dell’art. 183 sarebbero stateregolari, senza che si sia verificata alcuna tardività in termini di precisazioni e di deposito, in ordine in particolare alla partecipazione dolosa del terzo ed alla nascita del debito prima dell’atto impugnato, secondo quanto richiamato anche nell’atto di appello.

Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

Il ricorso non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] ma la manifesta inammissibilità dello stesso rende ultroneo, alla luce dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, il rinvio a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio.

In primo luogo, il motivo di revocazione riguarda un punto controverso, cioè proprio l’apprezzamento da parte della Corte della questione posta con il motivo di ricorso per cassazione ordinario, laddove invece presupposto della revocazione è che la circostanza che ne sia oggetto non abbia costituito un punto controverso fra le parti.

In secondo luogo, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (da ultimo Cass. n. 5326 del 2023).Ciò che qui si denuncia non è un errore di fatto, ma un asserito errore di giudizio.

In terzo luogo, il (preteso) errorecomunque sarebbe stato privo di decisività, atteso che l’ordinanza ha enunciato come ragione sufficiente ed aggiuntiva di inammissibilità quella indicata al paragrafo 3 della pag. 7(indipendentemente dalla tempestività della modifica della domanda, non risulta impugnata la statuizione di carenza di prova sulla qualificazione dell'atto revocando a titolo gratuito anziché oneroso, circostanza che avrebbe implicato la necessità della prova della consapevolezza del pregiudizio, “mentre solo l'eventuale anteriorità dell'atto rispetto al credito avrebbe implicato il più gravoso requisito della dolosa preordinazione dell'atto steso a pregiudicarne il soddisfacimento”).

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazionedella parte intimata.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29330/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 17429/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]Auria convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponendo azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita di immobile di proprietà del primo. Il Tribunale adito rigettò la domanda, con sentenza confermata in appello. Con ordinanza n. 17429 di data 30 maggio 2022 la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso proposto dal D’Auria. Ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA]Auria sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. Considerato che: con il motivo di revocazione la parte ricorrente denuncia la cattiva interpretazione della difesa svolta dal D’Auria per la mancata percezione degli atti processuali, e segnatamente per la mancata valutazione delle memorie depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c. ed in generale del materiale probatorio in atti, a partire dallo stesso originario atto di citazione, da cui emergeva l’inequivocabile sussistenza del titolo gratuito. Precisa che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, le memorie ai sensi dell’art. 183 sarebbero stateregolari, senza che si sia verificata alcuna tardività in termini di precisazioni e di deposito, in ordine in particolare alla partecipazione dolosa del terzo ed alla nascita del debito prima dell’atto impugnato, secondo quanto richiamato anche nell’atto di appello. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. Il ricorso non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] ma la manifesta inammissibilità dello stesso rende ultroneo, alla luce dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, il rinvio a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio. In primo luogo, il motivo di revocazione riguarda un punto controverso, cioè proprio l’apprezzamento da parte della Corte della questione posta con il motivo di ricorso per cassazione ordinario, laddove invece presupposto della revocazione è che la circostanza che ne sia oggetto non abbia costituito un punto controverso fra le parti. In secondo luogo, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (da ultimo Cass. n. 5326 del 2023).Ciò che qui si denuncia non è un errore di fatto, ma un asserito errore di giudizio. In terzo luogo, il (preteso) errorecomunque sarebbe stato privo di decisività, atteso che l’ordinanza ha enunciato come ragione sufficiente ed aggiuntiva di inammissibilità quella indicata al paragrafo 3 della pag. 7(indipendentemente dalla tempestività della modifica della domanda, non risulta impugnata la statuizione di carenza di prova sulla qualificazione dell'atto revocando a titolo gratuito anziché oneroso, circostanza che avrebbe implicato la necessità della prova della consapevolezza del pregiudizio, “mentre solo l'eventuale anteriorità dell'atto rispetto al credito avrebbe implicato il più gravoso requisito della dolosa preordinazione dell'atto steso a pregiudicarne il soddisfacimento”). Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazionedella parte intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se
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