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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 02567/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata FIORENZUOLA D'ARDA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 51-ter della

I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione in relazione all'incompatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della misura alternativa e alla decorrenza ex tunc del provvedimento di revoca - oltre ad essere manifestamente infondate, non siano consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì aspecifichei % (1 t 1). h', 11 rt, I,a i4tD 0"[OSCURATO:PERSONA] h O (11; Nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di Sorveglianza di Milano, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede e qui riproposti, osserva che la condannata non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, considerato che la stessa era sorpresa, insieme ad altre donne, all'interno dell'abitazione della vicina di casa, ove si era introdotta forzando la porta di ingresso, non avendo peraltro fornito alcuna giustificazione sulle ragioni della presenza in loco.

Rileva, inoltre, che il reato commesso è di tale gravità (a causa anche della specificità della condotta rispetto al reato in espiazione) da giustificare la revoca ex tunc della misura alternativa alla detenzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata FIORENZUOLA D'ARDA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 51-ter della I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione in relazione all'incompatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della misura alternativa e alla decorrenza ex tunc del provvedimento di revoca - oltre ad essere manifestamente infondate, non siano consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì aspecifichei % (1 t 1). h', 11 rt, I,a i4tD 0"[OSCURATO:PERSONA] h O (11; Nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di Sorveglianza di Milano, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede e qui riproposti, osserva che la condannata non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, considerato che la stessa era sorpresa, insieme ad altre donne, all'interno dell'abitazione della vicina di casa, ove si era introdotta forzando la porta di ingresso, non avendo peraltro fornito alcuna giustificazione sulle ragioni della presenza in loco. Rileva, inoltre, che il reato commesso è di tale gravità (a causa anche della specificità della condotta rispetto al reato in espiazione) da giustificare la revoca ex tunc della misura alternativa alla detenzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.
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