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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18256/2026

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to a LENTINI il 25/10/1980 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 32366/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inam P.Q.[OSCURATO:PERSONA] C A,[OSCURATO:PERSONA]RIA 2i 1i,4GO26 1(‘ Allarai e Saillis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a LENTINI il 25/10/1980 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 32366/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inam P.Q.[OSCURATO:PERSONA] C A,[OSCURATO:PERSONA]RIA 2i 1i,4GO26 1(‘ Allarai e Saillis
Sentenza Cassazione n. 18256/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris