CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 32280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 10/04/2026, il Tribunale di Napoli rigettava larichiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso laordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napolidel 29/01/2026, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, checonfermava, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese dellaprocedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazionedell’art. 416 cod. pen. ed in relazione agli artt. 273, 292 cod. proc. pen., nonchévizi di mancanza e/o illogicità della motivazione.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazionedell’art. 416 cod. pen. ed in riferimento agli artt. 273, 292 cod. proc. pen.,nonché vizi di mancanza e/o illogicità della motivazione con riguardo al ruolo dicapo promotore in seno alla associazione di cui al capo 2.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell’art. 416cod. pen. ed in riferimento agli artt. 273, 292 cod. proc. pen., nonché vizi dimancanza e/o illogicità della motivazione con riguardo alla aggravantedell’agevolazione dell’associazione di tipo mafioso denominata “clan [OSCURATO:PERSONA]”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stata depositata,in data 9 luglio 2026, dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procuraspeciale, rinuncia al ricorso.Alla pronuncia segue per legge la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, poiché nell’atto di rinuncia all’impugnazione non èdedotta e documentata una specifica causa di sopravvenuta carenza di interesseche possa essere valutata come non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 30253del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti,Rv. 286244 – 01), il ricorrente deve essere altresì condannato, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., anche al pagamento, in favore della Cassa delle ammende,di una somma che può essere determinata, in ragione della causa diinammissibilità, nella misura di euro tremila.Alla pronuncia conseguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente