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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04558/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Giuseppina CASELLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] STAN in relazione alla sentenza del Tribunale di Firenze in data 26 luglio 2018, divenuta irrevocabile in data 17 settembre 2018, giudicando infondata la dedotta incolpevole conoscenza del procedimento in considerazione dell'esistenza di un'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata davanti alla polizia giudiziaria in occasione dell'accertamento dei fatti che hanno portato poi alla condanna, e dello stato di detenzione in cui si trovava l'imputato durante il corso del procedimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] STAN, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 629-bis e 670 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla incolpevole conoscenza del procedimento, facendo richiamo ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019 - 2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420).

La Corte d'appello, infatti, non ha adeguatamente considerato che l'elezione di domicilio era stata effettuata presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari, senza che l'imputato abbia poi avuto alcuna effettiva conoscenza dell'accusa a suo carico e del relativo procedimento.

Del resto, lo stato detentivo concerne una diversa accusa e non è stato in alcun modo accertato che l'imputato conoscesse della instaurazione del procedimento a suo carico per il reato per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come ha fondatamente evidenziato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte: «l'art. 420-bis cod. proc. pen., nel regolare l'istituto della assenza, individua alcune situazioni da cui discende una presunzione di conoscenza del procedimento e, tra queste, anche l'elezione di domicilio; [...] la disciplina codicistica individua in capo all'imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa.

Trattasi, tuttavia, di presunzione non assoluta, non essendo prevista in tal senso esplicitamente, e, pertanto, essa può essere vinta da prova di segno contrario, secondo la regula juris declinata dalla sentenza delle Sezioni Unite Innaro - emessa in rema di restituzione nel termine per impugnare sentenza contumaciale, ma perfettamente estensibile, come si vedrà, all'istituto rescissione del giudicato - per cui "il processo in absentia non prevede alcuna forma di presunzione legale di conoscenza ma solo la volontaria sottrazione alla conoscenza"; e quest'ultima è "oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., con possibilità per l'assente di fornire prova contraria" (Sez.

U. n. 28912/19 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716).

Ed ancora, precisano le Sezioni Unite Innaro, "l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza".

Al riguardo va precisato che le Sezioni Unite Innaro sono pervenute alle illustrate conclusioni ripercorrendo l'evoluzione normativa in tema di garanzie difensive della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, che ha portato al superamento del valore privilegiato conferito alla conoscenza legale degli atti del processo dal previgente codice di rito, basato sulla regolarità formale delle notifiche, che aveva dato luogo a un sistema processuale che, a fronte della sufficienza di una evidente mera fictio di conoscenza del procedimento, garantiva la possibilità di difesa con il sistema della c.d. difesa di ufficio.

La consapevolezza della inidoneità della difesa di ufficio a garantire la certezza di una partecipazione consapevole al processo e una difesa piena ha prodotto la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha portato a differenziare il senso di partecipazione al processo dell'imputato, a seconda che egli sia munito di difensore di fiducia o di ufficio (Cass., Sez.

V, sent. n. 14408 del 5.02.2020, non mass.).

Ed è proprio su questa linea che si sono poi nuovamente pronunciate le Sezioni Unite, questa volta in tema di assenza, statuendo che "ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)" (Sez.

U Ismail, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420 - 01).

Invero questa pronuncia, come dalla stessa chiarito, "riprende i contenuti della sentenza di queste Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 27571601, che affrontava il tema della effettiva conoscenza del procedimento da parte del contumace ai fini della restituzione nel termine per impugnare secondo la disciplina dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. vigente dopo la riforma del 2005 e sino alla introduzione della disciplina dell'assenza.

In quella sede, si osservava che i principi generali introdotti nel 2005 sono sostanzialmente gli stessi sottesi all'assetto conseguente alla riforma del processo in assenza; per questa ragione la sentenza valutava incidentalmente alcuni profili di tale successiva disciplina".

Ne deriva che le SSUU Innaro e le SSUU Ismail risultano indissolubilmente legate tra loro, offrendo una comune base normativa e giurisprudenziale, estensibile anche all'istituto della rescissione.

Tali principi invero, come già anticipato, si attagliano perfettamente anche all'istituto della rescissione "in ragione della unicità del presupposto della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato, la cui mancanza incolpevole, pertanto, non può essere esclusa dalla notifica allo stesso soggetto dell'avviso di conclusione delle indagini, né dalla materiale notifica del decreto di citazione a giudizio a persona diversa dall'imputato ancorché convivente in quanto, per questo aspetto - come affermato dalla citata decisione delle S.U. - il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento" (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 43140 del 19/09/2019 Cc. (dep. 21/10/2019) Rv. 277210 - 01).

Tanto premesso, e venendo al caso di specie, deve osservarsi come la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione degli illustrati principi in materia, avendo desunto la 'colpevole' mancata conoscenza del procedimento dalla regolarità delle notifiche al difensore d'ufficio laddove, invece, l'elezione di domicilio del ricorrente presso il difensore d'ufficio, come visto, non può costituire presunzione assoluta della deliberata sottrazione al procedimento in esame, se non a seguito di una previa verifica circa l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale.

Né la Corte territoriale avrebbe potuto valorizzare, a sostegno dell'opzione decisionale adottata, lo stato di detenzione dell'imputato, atteso che, come emerge chiaramente dagli atti, lo stesso era detenuto per "altra causa" e, dunque, per un titolo diverso da quello relativo al procedimento in esame».

3. Per le condivise ragioni dianzi indicate, va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinché la Corte di merito verifichi, secondo le linee guida delineate dalla richiamata giurisprudenza, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato/imputato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza dell'accusa elevata a suo carico in sede di esercizio dell'azione penale, nonché della relativa citazione a giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Giuseppina CASELLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] STAN in relazione alla sentenza del Tribunale di Firenze in data 26 luglio 2018, divenuta irrevocabile in data 17 settembre 2018, giudicando infondata la dedotta incolpevole conoscenza del procedimento in considerazione dell'esistenza di un'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata davanti alla polizia giudiziaria in occasione dell'accertamento dei fatti che hanno portato poi alla condanna, e dello stato di detenzione in cui si trovava l'imputato durante il corso del procedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] STAN, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 629-bis e 670 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla incolpevole conoscenza del procedimento, facendo richiamo ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - 2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). La Corte d'appello, infatti, non ha adeguatamente considerato che l'elezione di domicilio era stata effettuata presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari, senza che l'imputato abbia poi avuto alcuna effettiva conoscenza dell'accusa a suo carico e del relativo procedimento. Del resto, lo stato detentivo concerne una diversa accusa e non è stato in alcun modo accertato che l'imputato conoscesse della instaurazione del procedimento a suo carico per il reato per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come ha fondatamente evidenziato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte: «l'art. 420-bis cod. proc. pen., nel regolare l'istituto della assenza, individua alcune situazioni da cui discende una presunzione di conoscenza del procedimento e, tra queste, anche l'elezione di domicilio; [...] la disciplina codicistica individua in capo all'imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa. Trattasi, tuttavia, di presunzione non assoluta, non essendo prevista in tal senso esplicitamente, e, pertanto, essa può essere vinta da prova di segno contrario, secondo la regula juris declinata dalla sentenza delle Sezioni Unite Innaro - emessa in rema di restituzione nel termine per impugnare sentenza contumaciale, ma perfettamente estensibile, come si vedrà, all'istituto rescissione del giudicato - per cui "il processo in absentia non prevede alcuna forma di presunzione legale di conoscenza ma solo la volontaria sottrazione alla conoscenza"; e quest'ultima è "oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., con possibilità per l'assente di fornire prova contraria" (Sez. U. n. 28912/19 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716). Ed ancora, precisano le Sezioni Unite Innaro, "l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza". Al riguardo va precisato che le Sezioni Unite Innaro sono pervenute alle illustrate conclusioni ripercorrendo l'evoluzione normativa in tema di garanzie difensive della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, che ha portato al superamento del valore privilegiato conferito alla conoscenza legale degli atti del processo dal previgente codice di rito, basato sulla regolarità formale delle notifiche, che aveva dato luogo a un sistema processuale che, a fronte della sufficienza di una evidente mera fictio di conoscenza del procedimento, garantiva la possibilità di difesa con il sistema della c.d. difesa di ufficio. La consapevolezza della inidoneità della difesa di ufficio a garantire la certezza di una partecipazione consapevole al processo e una difesa piena ha prodotto la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha portato a differenziare il senso di partecipazione al processo dell'imputato, a seconda che egli sia munito di difensore di fiducia o di ufficio (Cass., Sez. V, sent. n. 14408 del 5.02.2020, non mass.). Ed è proprio su questa linea che si sono poi nuovamente pronunciate le Sezioni Unite, questa volta in tema di assenza, statuendo che "ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)" (Sez. U Ismail, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420 - 01). Invero questa pronuncia, come dalla stessa chiarito, "riprende i contenuti della sentenza di queste Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 27571601, che affrontava il tema della effettiva conoscenza del procedimento da parte del contumace ai fini della restituzione nel termine per impugnare secondo la disciplina dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. vigente dopo la riforma del 2005 e sino alla introduzione della disciplina dell'assenza. In quella sede, si osservava che i principi generali introdotti nel 2005 sono sostanzialmente gli stessi sottesi all'assetto conseguente alla riforma del processo in assenza; per questa ragione la sentenza valutava incidentalmente alcuni profili di tale successiva disciplina". Ne deriva che le SSUU Innaro e le SSUU Ismail risultano indissolubilmente legate tra loro, offrendo una comune base normativa e giurisprudenziale, estensibile anche all'istituto della rescissione. Tali principi invero, come già anticipato, si attagliano perfettamente anche all'istituto della rescissione "in ragione della unicità del presupposto della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato, la cui mancanza incolpevole, pertanto, non può essere esclusa dalla notifica allo stesso soggetto dell'avviso di conclusione delle indagini, né dalla materiale notifica del decreto di citazione a giudizio a persona diversa dall'imputato ancorché convivente in quanto, per questo aspetto - come affermato dalla citata decisione delle S.U. - il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento" (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 43140 del 19/09/2019 Cc. (dep. 21/10/2019) Rv. 277210 - 01). Tanto premesso, e venendo al caso di specie, deve osservarsi come la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione degli illustrati principi in materia, avendo desunto la 'colpevole' mancata conoscenza del procedimento dalla regolarità delle notifiche al difensore d'ufficio laddove, invece, l'elezione di domicilio del ricorrente presso il difensore d'ufficio, come visto, non può costituire presunzione assoluta della deliberata sottrazione al procedimento in esame, se non a seguito di una previa verifica circa l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale. Né la Corte territoriale avrebbe potuto valorizzare, a sostegno dell'opzione decisionale adottata, lo stato di detenzione dell'imputato, atteso che, come emerge chiaramente dagli atti, lo stesso era detenuto per "altra causa" e, dunque, per un titolo diverso da quello relativo al procedimento in esame». 3. Per le condivise ragioni dianzi indicate, va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinché la Corte di merito verifichi, secondo le linee guida delineate dalla richiamata giurisprudenza, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato/imputato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza dell'accusa elevata a suo carico in sede di esercizio dell'azione penale, nonché della relativa citazione a giudizio. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio
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